Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1893 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 27/01/2011), n.1893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32295-2005 proposto da:

G.C. C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato TRAINA DUCCIO

MARIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIANI MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FALCHI GIAN LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato ROBERTO RIGHI con delega dell’avvocato TRAINA DUCCIO

MARIA difensore della ricorrente che ha chiesto di riportarsi ed

insiste;

udito l’Avvocato MARCO MARIANI con delega dell’Avvocato GIAN LUIGI

FALCHI difensore della resistente che ha chiesto di riportarsi

anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO CARLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1999, B.C. conveniva di fronte al tribunale di G.L.C., onde ottenere declaratoria di nullità per dolo, ovvero per errore sulla qualità della cosa, del preliminare di vendita tra le predette concluso il 2.12.1998.

Si costituiva la G., resistendo alla domanda attorea e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale chiedendo sentenza ex art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 2003, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità del preliminare suddetto per indeterminabilità dell’oggetto, regolando le spese.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la G., cui ha resistito la B.; la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 28.1/23.5.2005, rigettava l’impugnazione e compensava le spese del grado; osservava la Corte distrettuale che nella specie si prometteva la vendita di una cosa con la consapevolezza espressa di sconoscerne sia l’identità che il contenuto, con l’esplicito riconoscimento d’ignorare l’oggetto della pattuizione.

La venditrice si era indotta a promettere la vendita dei suoi diritti di comproprietà sui terreni de quibus senza essere in grado di indicare nè la relativa quota di appartenenza, nè la quantità di terreno promessa in vendita, nè conseguentemente, il relativo valore.

Nè l’applicazione dell’art. 1538 c.c. avrebbe potuto, nel caso che ne occupa, condurre ad alcun risultato, atteso che l’oggetto della vendita era matematicamente indeterminato.

Connessa all’indeterminatezza dell’oggetto era poi l’indeterminatezza del prezzo, che in una situazione siffatta, senza alcun riferimento al valore di una contropartita, rimaneva un’entità astratta di contenuto non sinallagmatico.

La tesi secondo cui la nullità non dovrebbe sussistere ove fosse possibile al giudice, in ipotesi per il tramite di una CTU, definire l’oggetto negoziale, veniva a cadere di fronte alla constatazione secondo cui l’indeterminatezza, rileva anche soggettivamente, ove la stessa rifletta una indeterminatezza volitiva delle parti, con conseguente impossibilità di individuarne il disegno negoziale.

Essendo infine stato fissato un prezzo unico per i due stacchi, non risultava tecnicamente possibile scindere in due parti distinte il contenuto del contratto e salvarne una.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un articolato motivo, la G.; la difesa della controparte ha, vista non andata a buon fine la notifica del controricorso, peraltro effettuata presso l’indirizzo indicato in ricorso quale domicilio eletto dalla G. stessa, ha proposto istanza di concessione di termine per provvedere a nuova notifica del controricorso stesso.

Procedutosi a tanto, previa autorizzazione in tal senso, si perviene all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo in cui il presente ricorso si articola, ci si duole di falsa applicazione degli artt. 1346, 1362, 1367, 1418, 1419 e 1540 c.c., oltre che di vizio di motivazione.

Premesso che non risulta invocata la violazione dell’art. 1103 c.c., e che non viene svolta alcuna argomentazione riferita alla disposizione della quota di un bene, devesi passare all’esame delle censure come articolate.

A tale riguardo, va in primis verificato se il ricorso de quo risulti, nel suo complesso, rispettoso del principio di autosufficienza, atteso che non essendo stato prospettato alcun vizio in procedendo, questa Corte non è facultizzata all’esame diretto degli atti di causa ed in ispecie, del contratto preliminare de quo, il cui punto B) è peraltro testualmente trascritto in sentenza.

Tanto premesso, quando, in ricorso, si fa riferimento alla agevole individuabilità dell’oggetto del negozio attraverso una ricostruzione storica dei titoli di provenienza, non si indica da dove risulti la volontà delle parti di procedere in tal senso, mentre il riferimento all’alea, indica un concetto che non risulta esplicitato in contratto in modo da entrare a far parte della volontà contrattuale, che, a quanto se ne sa, non emergerebbe nel senso suindicato dal testo, non riportato in ricorso per intero, del contratto.

Da quanto dell’atto in questione si conosce, può interpretativamente trarsi la convinzione, basata sulla lettera del testo, di un contratto scevro da qualunque profilo aleatorio, siccome articolato in ragione di una promessa di vendita di beni per un prezzo specificamente indicato; ora, l’analisi ermeneutica di un contratto è devoluta all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito che, nella specie, ha applicato un canone interpretativo basato appunto sulla lettera dell’atto e quindi plausibile e non censurabile, mentre la prospettazione dell’aleatorietà non risulta essere stata avanzata nelle fasi di merito e risulta pertanto inammissibile in questa sede.

La pure avanzata tesi della integrabilità del contratto in base ad elementi esterni od anche successivi alla sua conclusione, apprezzabilmente sostenuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cons., recentemente, Cass. 30.5.2003, n 8810) non può trovare applicazione nel caso che ne occupa, in considerazione della ratio decidendi fatta propria dalla Corte gigliata, secondo cui nella specie era riscontrabile una indeterminatezza anche volitiva delle parti, donde l’impossibilità di identificarne il disegno negoziale, statuizione questa che non risulta essere stata impugnata specificamente.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 3.700,00 Euro, di cui 3500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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