Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1893 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 25/01/2018, (ud. 25/10/2017, dep.25/01/2018),  n. 1893

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Verbania, su istanza del PM comunicata alla debitrice soltanto dopo la riserva di decisione, dichiarava il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e, con separato decreto reso in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso per concordato preventivo proposto dalla stessa società (oltre che da numerose altre), osservando che il piano concordatario, non solo era manifestamente inidoneo a permettere una qualsiasi soddisfazione dei creditori chirografari, ma contemplava, altresì, una ingiustificata proliferazione delle classi di ipotecari e, comunque, non rispettava l’ordine dei privilegi.

2.Avverso i due provvedimenti, la (OMISSIS) s.r.l., società unipersonale in liquidazione, ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Torino contestando, per un verso, i vizi procedurali denunciati, e per l’altro, l’insussistenza dei profili d’inammissibilità del concordato preventivo (come accertati dal tribunale), chiedendo la revoca del decreto ex art. 173 L. Fall. e la nullità della sentenza dichiarativa del proprio fallimento.

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello di Torino, in primo luogo, ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento della società (OMISSIS) perchè pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, per non essere stata rispettata la regola della formale conoscenza – da parte del debitore dell’esistenza di una iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento; in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione del concordato preventivo, sulla presunzione che l’annullamento della sentenza di fallimento esonerasse dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato per la non autonoma reclamabilità dello stesso e per la carenza d’interesse della parte reclamante.

4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.

5. Il fallimento resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 15 e 173 L. Fall. e art. 24 Cost.) il ricorrente censura la decisione impugnata laddove afferma che l’annullamento della sentenza di dichiarazione di fallimento esonera la Corte all’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato.

2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione di legge ex art 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91,92 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost., in ordine alla liquidazione delle spese processuali del procedimento dinnanzi la Corte di Appello) si censura la decisione impugnata, innanzitutto, per non aver rispettato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e, conseguentemente, per non aver liquidato le spese secondo la corretta applicazione del principio della soccombenza.

3. I due mezzi di ricorso, tra loro collegati, possono essere trattati congiuntamente ed accolti, in quanto fondati.

3.1. Il caso che forma oggetto di esame in questa sede è quello del concordato preventivo dichiarato inammissibile dal Tribunale contestualmente al fallimento della società (che aveva fatto ricorso alla procedura minore), onde – avendo fatto seguito a quella, in sede di reclamo alla Corte d’appello – la nullità della dichiarazione d’insolvenza della debitrice si pone il problema di quali effetti, la nullità della dichiarazione di fallimento, irradi sull’inammissibilità del concordato.

3.2. La Corte territoriale ha escluso l’interesse della reclamante “alla deduzione – nel reclamo – dei motivi attinenti al merito della revoca del concordato preventivo”…..

4. Va qui premesso che le sezioni unite di questa Corte hanno di recente (Sez. U -, Sentenza n. 27073 del 2016) chiarito che “il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, L. Fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato”. E, ovviamente, non è questo il caso che si esamina in questa sede, essendovi stata – come in premessa – la dichiarazione di fallimento del proponente il concordato preventivo dichiarato contestualmente alla pronuncia sullo stato d’insolvenza inammissibile.

4.1. In quella stessa sentenza, peraltro, la Corte ha avuto modo di ribadire che “allorchè alla declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, l’impugnazione prevista – il reclamo alla Corte d’appello – è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento negativo sul concordato come espressamente previsto dall’art. 162, u.c., e art. 183, u.c., L. Fall. e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell’ammissione al concordato con contestuale dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 173, comma 2 (su cui Cass. sez. 1 n. 13817 del 2011)”.

4.2. In buona sostanza, alla luce di tali recentissime puntualizzazioni, quando il Tribunale abbia pronunciato il fallimento del debitore proponente il concordato, e sul piano logico abbia ancor prima dichiarato inammissibile il concordato preventivo (o abbia revocato l’ammissibilità di quello già pronunciato o non l’abbia omologato), il reclamo del debitore può riguardare entrambe le statuizioni con obbligatorio esame di entrambe da parte della Corte d’appello, secondo l’ordine logico delle questioni che sono poste dall’interessato.

4.3. E’ da credere che l’ordine logico tra le due doglianze (o tra i due gruppi di esse) possa essere regolato dalla parte reclamante sottoponendo al giudice distrettuale anzitutto quelle relative alla pronuncia sul concordato e poi, per effetto del loro accoglimento, quelle logicamente successive e posposte riguardanti il fallimento (si veda al riguardo Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23264 del 2016 e Sez. 1, Sentenza n. 12964 del 2016: Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicchè, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L. Fall., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale.).

4.4. Ma è anche possibile, sul piano logico, che sia anzitutto sottoposta o esaminata la questione relativa alla dichiarazione di fallimento ed alla sua tenuta, così com’è avvenuto nella specie.

4.4.1. In tal caso, tuttavia, anche se di norma ha (o hanno) priorità logica, la (o le) questione (i) riguardante (i) il concordato – su cui il proponente ha richiesto l’esame al giudice del reclamo – deve (ono) formare oggetto di trattazione da parte della Corte territoriale in quanto essa (e) ha (nno) incidenza sulla potenziale reiterazione – da parte del Tribunale – della dichiarazione di fallimento, essendo il suo (loro) accoglimento idoneo ad impedirne la pronuncia.

4.5. Infatti, muovendo dalla logica immanente nel sistema concorsuale che comporta la preferenza per la soluzione concordata della crisi, questa Corte (Cass. sez. unite, sent. n. 1521 del 2013 e Cass. Sez. 1, sent. n. 9935 del 2015) ha affermato il principio di diritto secondo cui la domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, atteso che sussiste un rapporto, se non di pregiudizialità necessaria,quantomeno di pregiudizialità impropria tra le due procedure, sicchè non vi è dubbio che debba prima stabilirsi se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile ovvero revocato.

4.6. Si comprende perciò l’interesse protetto del proponente il concordato a veder esaminati, dalla stessa Corte territoriale che abbia annullato la dichiarazione del suo fallimento, anche le doglianze relative all’insuccesso del concordato preventivo (nelle forme richiamate della dichiarazione di inammissibilità o di revoca dell’ammissibilità, ovvero di rigetto della sua omologazione), atteso che il tornaconto del debitore coincide con la valutazione che di esso faccia l’ordinamento il quale, come s’è detto, è volto a garantire la preferenza della soluzione concordata della crisi d’impresa.

4.7. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in applicazione del seguente principio di diritto:

In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicchè, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L. Fall., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa.

5. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA