Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18929 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 21561 R.G. anno
2009 proposto da:
J.D. elettivamente domiciliato in ROMA, Via Livorno 58
presso l’avv. BASON Luciano dal quale è rappresentato e difeso
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG di Roma;
– intimato –
avverso il decreto n. 233 cron. del Giudice di Pace di Roma
depositato il 9.6.2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Gambardella
Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Roma, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario J.D. avverso l’espulsione 6.3.2009 adottata dal Prefetto di Roma del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, a carico di soggetto privo di alcun titolo di soggiorno essendo scaduto sin dal 2003 quello a suo tempo rilasciato, con decreto 9.6.2009 ha rigettato il ricorso. In motivazione il giudice ha negato l’esistenza di alcun titolo che legittimasse la permanenza in (OMISSIS) dello straniero ed ha escluso che fosse configurabile, stante la genericità delle allegazioni e la carenza di iniziativa istruttoria dell’interessato, un diritto alla permanenza per gravissime ragioni di salute.
Per la cassazione di tale decreto l’interessato ha proposto ricorso il 23.09.2009 – al quale l’intimato non ha opposto difese – lamentando in unico motivo la assoluta incomprensibilità della motivazione afferente il diniego del diritto alla permanenza ex art. 19, comma 2, lett. C del T.U. e la totale disattenzione per la prodotta documentazione sanitaria, attestante la assoluta esigenza di permanere per la cura delle gravi affezioni cardiache indicate. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti in termini.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non più applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).
Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di là della irrilevante rubrica e nell’unico motivo, di violazioni di legge sostanziale: nell’unico complesso motivo ci si duole, cumulativamente, della mancata applicazione dell’art. 19, comma 2, lett. C e dell’art. 35, comma 3 del T.U., norme che la rappresentata e non considerata condizione di fatto avrebbe imposto di applicare.
La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).
La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).
Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010