Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18929 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 03/02/2017, dep.31/07/2017),  n. 18929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4634-2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO ROSA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore speciale dott.

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. KIRCHER 7,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

G.G., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 295/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di

CASTELNUOVO DI PORTO, depositata il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10 luglio 2013 il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione di primo grado che, in relazione ad un incidente stradale, ha accertato la responsabilità esclusiva di G.G. nella produzione dell’evento ed ha condannato la società assicuratrice Zurich Insurance PLC al risarcimento del danno in favore di B.M., compensando le spese fra le parti.

Avverso questa decisione propone ricorso B.M. con sei motivi illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso la Zurich Insurance PLC e presenta successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminare è l’esame dell’eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice di nullità del ricorso notificato da B.M. perchè detenuto presso la casa circondariale di (OMISSIS) e quindi privo della capacità processuale.

L’eccezione è infondata in quanto la resistente non ha fornito alcuna prova della carenza di capacità processuale da parte del ricorrente, non incidendo su questa la semplice detenzione.

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 4, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Sostiene il ricorrente che il tribunale di Tivoli in sede di appello ha emesso una sentenza di rigetto basata su apparente motivazione, rendendola proceduralmente e sostanzialmente nulla.

2 Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 112 c.p.c., mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nullità della decisione basata su una c.t.u. carente e illogica e per omessa e insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 139 nonchè omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla mancata liquidazione del pregiudizio morale e dell’adeguamento personalizzazione del danno derivante da lesioni.

4.1 tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

Preliminarmente si osserva che alla presente controversia, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata,si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

5. Con i motivi di ricorso, sia in quelli in cui esplicitamente si denunzia un vizio di motivazione, che in quelli in cui si denunzia solo apparentemente una violazione di legge, nella realtà si richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie per giungere ad un accertamento dei fatti diverso da quello motivatamente fatto proprio dal giudice d’appello.

Infatti nella sentenza impugnata non si rinviene una motivazione apparente nel senso individuato dalla sentenza delle sezioni unite, ma sono esaminati e decisi tutti i motivi di appello, seppure in modo non confacente alle aspettative dell’appellante.

I motivi censurano la valutazione del danno biologico basato sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, denunciano la necessità di integrare la relazione tecnica, la mancata liquidazione del pregiudizio morale, la nullità della sentenza perchè basata su un’errata e incompleta c.t.u.,la mancata valutazione del trauma toracico dal ginocchio sinistro.

I motivi contengono una richiesta di rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità ed anche quando espressamente viene dedotto un vizio di motivazione, questo non corrisponde al modello legale di vizio di motivazione oggi ammissibile in cassazione.

6. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dal mancato riconoscimento degli interessi e del danno da ritardato pagamento.

7. Il motivo è inammissibile.

Infatti la sentenza impugnata ha affermato che la stima del danno fatta all’attualità comprende gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il ricorrente non contesta adeguatamente tale motivazione, ma genericamente denuncia illogica e aberrante motivazione, invocando l’applicazione di un vizio di motivazione non più denunciabile in sede di legittimità.

8. Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto relativamente alla liquidazione delle spese stragiudiziali ex art. 360 cinque c.p.c..

9. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la motivazione impugnata.

Infatti il ricorrente non censura adeguatamente la statuizione della Corte d’appello in cui si afferma che non spettano spese stragiudiziali in quanto non vi è la prova che siano state effettuate . La censura formulata è generica ed assertiva in quanto il ricorrente afferma che tale tipo di spese deve ritenersi presunto.

10. Con il sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 360, n. 3 e 4 in relazione all’artt. 91 e 92 c.p.c. avendo il magistrato d’appello, in modo contraddittorio ed illogico, condannato il ricorrente alle spese di lite di secondo grado, nonostante la precedente statuizione della soccombenza reciproca.

11. La censura è inammissibile in quanto priva di specificità e non congruente con la motivazione della sentenza che ha disposto parziale compensazione delle spese.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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