Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18929 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32713-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

PACABU’ SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38 – PIANO 3 INT. 14,

presso lo studio dell’avvocato DI MARIA FRANCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CONFALONIERI BRUNELLA, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/20 06 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 16/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTP di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla S.r.l. PACABU avverso il diniego di rimborso della somma di L. 25.000.000, per l’anno 1989, che l’Ufficio IVA aveva opposto, ritenendo decorsi i termini di prescrizione. La decisione è stata confermata dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 144.43.05, depositata il 16.12.2005, ha affermato che la richiesta di documentazione, avanzata dall’Ufficio nell’anno 1995, ha implicato la riapertura dei termini di prescrizione ed il riconoscimento del diritto al rimborso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza, in base ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio, con compensazione delle spese. A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum”, nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte o nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. Cass. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col proposto ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, afferma che nel ritenere la richiesta di documentazione da parte dell’Ufficio idonea a riaprire i termini della prescrizione e a riconoscere il diritto al rimborso dell’imposta, l’impugnata sentenza non ha tenuto conto che, a norma dell’art. 2944 c.c., il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione è costituito da un fatto o da un atto che implica, anche tacitamente, ma inequivocabilmente, l’ammissione dell’esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere;

ammissione che non può riconnettersi, prosegue la ricorrente, con la richiesta di documenti, che, in assenza di altri elementi, può esser stata fatta al fine di verificare la fondatezza della pretesa.

Rilevato, anzitutto, che il richiamo alla disciplina in tema d’imposte dirette costituisce un mero “error calami”, dovendo la doglianza essere rapportata, secondo il senso del ricorso, al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, dato che la richiesta di rimborso attiene a tale imposta (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 38 bis, (TUIR) è, peraltro, inesistente), va, ancora, osservato che, nonostante sia stato formalmente dedotto, nella rubrica del motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, a causa della violazione e falsa applicazione delle norme appena indicate, la ricorrente ha denunciato, anche, l’incongruità della motivazione, tenuto conto della sostanza della contestazione, sopra riassunta, che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, nonchè del fatto che la configurazione della rubrica non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato (Cass., n. 3941 del 2002; 7882 del 2006; 7981 del 2007).

Così individuato il contenuto, il ricorso è fondato e va accolto.

La motivazione con la quale il giudice d’appello ha riconosciuto valore interruttivo della prescrizione alla richiesta di documentazione avanzata dall’Ufficio è insufficiente e lacunosa, alla stregua del principio di diritto (Cass. n. 10342/2003, n. 12067/2004) secondo cui “perchè si abbia i riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, a norma dell’art. 2944 cod. civ., occorre un atto o un fatto che implichi, anche tacitamente ma inequivocabilmente, l’ammissione dell’esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere”. Nell’affermare tale principio, questa Corte ha affermato che è errata per difetto del requisito dell’univocità, l’interpretazione dei giudici di merito, secondo cui la prescrizione del credito del contribuente al rimborso di un’imposta, versata in eccedenza, è interrotta dall’invito a produrre la documentazione relativa a quel credito, avanzato dall’ufficio finanziario; potendosi ritenere, in mancanza di altri elementi, che la richiesta sia stata fatta al solo fine di verificare la fondatezza della pretesa.

La motivazione dell’impugnata sentenza, che, nel valutare la richiesta di documenti, non ha tenuto conto di ciò, si rivela sul punto, del tutto inadeguata, dovendo, dunque, procedersi a cassazione della sentenza, ed, essendo necessari nuovi accertamenti di merito – anche in relazione alla questione dell’interruzione dei termini di prescrizione, dedotta dalla Società intimata, in sede di controricorso, rinviarsi la causa ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà a regolare, anche, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, spese compensate; accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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