Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18929 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19389-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI

MAURO, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA;

– ricorrente –

contro

A.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA

BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza pubblicata in data 10/2/2016, il Tribunale di Treviso, all’esito del giudizio di opposizione alle conclusioni della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha dichiarato A.A.M. invalida civile con riduzione della capacità di lavoro del 77% e ha condannato l’INPS al pagamento, in favore della predetta, dell’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 13/4/2011;

per la cassazione di tale pronuncia, ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo; l’ A. resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, sollevata dalla controricorrente, in quanto come è dato evincere dalla sua semplice lettura (pag. 2 e 3), il ricorso contiene un compiuto il riferimento al tipo procedimento azionato, all’oggetto della domanda e alle ragioni della decisione della sentenza impugnata alle quali l’Inps oppone censure chiaramente delineate;

con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: deduce l’omessa verifica da parte del Tribunale del requisito reddituale relativamente agli anni successivi al 2012 e fino alla data della pronuncia, nonchè dell’altro requisito dato dal mancato svolgimento di attività lavorativa, e sostiene la necessità di tale accertamento, dal momento che il Tribunale non si è limitato, in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, a dichiarare la sussistenza del requisito sanitario ma ha emesso una pronuncia di condanna, di cui pertanto devono essere accertati tutti i fatti costitutivi;

il ricorso va accolto con riguardo ad entrambi i profili del motivo d’impugnazione;

la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, e anche in cassazione può essere censurata la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione (Cass. 10/5/2017, n. 11443);

non può sostenersi, come opina la ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., che l’accertamento dei detti requisiti sia nel caso in esame ormai precluso per effetto della “non contestazione” dell’INPS, che non avrebbe mai messo in discussione le sue asserzioni circa la mancata percezione di reddito: il principio di “non contestazione” è invero condizionato per la sua operatività dalla preventiva, esaustiva e specifica allegazione dei fatti costitutivi da parte del soggetto onerato della prova (Cass. 07/07/2015, n. 13973; Cass. 11/07/2007, n. 15486; Cass. 17/06/2008, n. 16395; v. pure Cass. 07/10/2016, n. 20257), specificità che nella specie deve escludersi ove si consideri che, in merito al requisito socioeconomico, la ricorrente si è limitata a dichiarare di non svolgere attività lavorativa, mentre in merito al requisito reddituale l’allegazione ha riguardato solo un periodo;

il Tribunale erroneamente ha omesso di effettuare un compiuto accertamento della sussistenza del requisito reddituale, avendo limitato la sua cognizione esclusivamente all’anno 2012 e non anche agli anni successivi, sulla base dell’unica documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente;

il contenuto di tale documentazione è pacificamente rilevabile dalle stesse ammissioni contenute nella memoria di replica al ricorso in opposizione alla ATP della A., la quale ha dichiarato di aver depositato una certificazione aggiornata fino al 2012; tale memoria, nella parte che qui interessa, è stata puntualmente trascritta dall’Inps nel suo ricorso e depositata unitamente al ricorso, sicchè risultano adempiuti gli oneri previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena, rispettivamente, di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso, con l’ulteriore conseguenza che l’eccezione sollevata dalla controricorrente sul punto deve ritenersi infondata;

nè, nel suo controricorso, la ricorrente fornisce una diversa versione del contenuto della documentazione prodotta, ovvero indica altra documentazione (implicitamente) esaminata dal tribunale, sicchè del tutto infondata è l’eccezione di inammissibilità del mezzo di impugnazione sul presupposto che l’INPS avrebbe dovuto proporre la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non emergendo dal testo della sentenza – nè vi sono prospettazioni in tal senso nel ricorso dell’Inps – elementi da cui possa desumersi che il giudice abbia, per un errore di percezione, ritenuto sussistente un’attestazione dell’agenzia delle entrate anche per gli anni successivi al 2012 e fino alla sentenza;

la mancanza di accertamento giudiziale ha anche riguardato il requisito socio economico costituito dal mancato svolgimento di attività lavorativa, presupposto anch’esso necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, e di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata;

in proposito va precisato che, in base a quanto previsto dalla nuova disciplina di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, pur non essendo più richiesta l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, è rimasto immutato l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta, prova che potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. nn. 19833/2013 e 9502/2012), con l’unico limite costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato (Cass. 05/04/2017, n. 8856; del 28/01/2015, n. 1606; Cass. 20/12/2010, n. 25800);

pertanto, il ricorso dell’INPS deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, per l’accertamento dei requisiti anzidetti e per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Treviso in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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