Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18928 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 18200 R.G. anno
2009 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Via E.
Gianturco 6 presso l’avv. Nicola Elmi e rappresentato e difeso
dall’avvocato BAJOCCHI Davide del Foro di Ravenna giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente
contro
Prefetto UTG di Ravenna;
– intimato –
Ministero dell’Interno – Questura di Ravenna, dom.ti in Roma Via dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li
rappresenta per legge;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. 42 cron. del Giudice di Pace di Ravenna
depositato il 3.6.2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Gambardella
Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Ravenna, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino (OMISSIS) Z.S. avverso le due espulsioni 6.11.2003 e 2.12.2004 a suo carico adottate dal Prefetto di Ravenna, se pur a carico di soggetto avente diverse generalità in uno dei due casi di controllo di polizia, con decreto 3.6.2009 ha rigettato il ricorso. In motivazione il giudice ha ricostruito la vicenda processuale dell’opponente rammentando la produzione di diversi documenti di identificazione ed ha negato fondamento alla censura afferente la violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U. con riguardo alla traduzione del testo dei decreti, sul rilievo che egli era da molti anni in (OMISSIS) e ben comprendeva il testo stesso. Per la cassazione di tale decreto l’interessato ha proposto ricorso il 28.7.2009 – al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese nel mentre hanno opposto difese con controricorso del 20.10.2009 Ministro e Questore – lamentando in tre motivi violazioni di legge e lacunosità della motivazione. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti in termini.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non più applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).
Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di là della irrilevante rubrica e nei quattro motivi, di violazioni di legge sostanziale e processuale: nel primo motivo si lamenta nullità della costituzione in giudizio del Prefetto di Ravenna; nel secondo motivo ci si duole della mancata valutazione della eccepita assenza di attestazione di conformità della copia all’originale del decreto espulsivo; con il terzo motivo si lamenta la nullità della disapplicazione dell’art. 13, comma 7 T.U. sull’obbligo di traduzione; nel quarto motivo si formulano generiche censure sulla considerazione di una pretesa doppia identità e sull’imposizione di espulsione a soggetto il cui passaporto era stato sequestrato.
La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).
La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).
Non è luogo a provvedere sulle spese posto che, non costituitosi l’intimato Prefetto, il controricorso proviene da soggetti (Ministro e Questore) nè intimati nè legittimati a resistere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010