Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18927 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 18081 R.G. anno
2009 proposto da:
S.C.M. elettivamente domiciliata in ROMA, Via
Faleria 17 presso l’avv. Ida Di Domenica e rappresentata e difesa
dall’avvocato SACCHETTI Nicolino del Foro di Vasto giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefetto di Teramo;
– intimato –
avverso il decreto n. 35 cron. del Giudice di Pace di Teramo
depositato il 27.4.2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA
Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Teramo, esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) S.C.M. avverso l’atto 19.2.2009 con il quale il Prefetto di Teramo la aveva espulsa dallo Stato ex del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B, con decreto 27.4.2009 ha rigettato il ricorso sul rilievo per il quale, correttamente acquisite le informative dalla Prefettura, era emerso che la straniera non aveva richiesto il titolo di soggiorno.
Per la cassazione di tale decreto la S. ha proposto ricorso il 29.7.2009 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando in tre motivi violazioni di legge e contraddittorietà della motivazione (indebita acquisizione di documentazione da parte non costituita – violazione dell’obbligo di traduzione del testo in lingua conosciuta dalla espellenda – violazione dell’obbligo del giudice di valutare la scusabilità del ritardo nel chiedere il p.d.s. – esistenza, non considerata, di un permesso temporaneo spagnolo). Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti in termini.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non più applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).
Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di là della irrilevante rubrica ed in tutti e tre i motivi, di violazioni di legge sostanziale o processuale (il primo motivo denunzia violazione dell’art. 213 c.p.c.; il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U.; il terzo motivo denunzia violazione del disposto dell’art. 13, comma 3 dello stesso T.U.).
La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).
La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).
Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010