Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18927 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/07/2017), n. 18927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27869-2014 proposto da:
B.G., I.M., B.P.,
B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 31, presso
lo studio dell’avvocato CRISTINA ROSSELLO, che li rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA GIA’ BANCA POPOLARE DI LODI SPA;
Nonchè da:
BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA GIA’ BANCA POPOLARE DI LODI SPA,
in persona della dottoressa P.L. in qualità di procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo
studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE MERCANTI, MATTEO – SIMEONE DEBONI
giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
I.M., B.P., B.G.,
B.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3039/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 04/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
udito l’Avvocato DONATA VIVIAN per delega;
udito l’Avvocato MATTEO-SIMEONE DEBONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso principale, in subordine rigetto; assorbito ricorso
incidentale.
Fatto
I FATTI
Il tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta, ex art. 2901 c.c., dalla Banca Popolare di Lodi, dichiarò inefficaci le donazioni immobiliari compiute, il 18 marzo e il 27 gennaio 2006, in favore della figlia P. e del figlio A., da B.G., ed altresì inefficace l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale dell’8 marzo 2006, limitatamente ad uno degli immobili ad esso destinati.
La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dai convenuti costituiti in prime cure, la rigettò.
Avverso la sentenza della Corte meneghina G., P., B.A. e I.M. hanno proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.
L’istituto di credito resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è manifestamente infondato.
Con il primo motivo, si denuncia, ex art. 360, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare dell’art. 2393 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo – con il quale si lamenta la carenza di legittimazione dell’odierna resistente a proporre azione revocatoria in forza dell’atto di conferimento d’azienda da parte della Banca Popolare Italiana per carenza di valida delibera ex art. 2393 c.c., riproponendo in questa sede, nella sostanza, le medesime censure già svolte in appello – è del tutto privo di pregio.
L’inconsistenza di entrambi i rilievi formulati dai ricorrenti, con riferimento tanto all’atto di conferimento quanto alla pretesa carenza di valida ed efficace delibera autorizzativa dell’azione proposta, emerge ictu oculi dalla lettura della puntuale ed esaustiva motivazione adottata (folio 5 della sentenza oggi impugnata), in parte qua, dal giudice di appello, con argomentazioni che questa Corte interamente condivide e fa proprie, attesane la palese conformità a diritto.
Con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 2901 c.c..
Il motivo – con il quale ci si duole della ritenuta ammissibilità dell’azione esperita dall’istituto lodigiano nonostante essa si fondasse su di un credito sub iudice – è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale deciso relativa la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Il tema della legittimazione del titolare di un credito litigioso ad esercitare l’azione pauliana, risolta in senso affermativo dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9440 del 2004, costituisce, a tutt’oggi, approdo consolidato e uniforme in seno alla giurisprudenza di legittimità (tra le molte recenti, Cass. 9855 del 2014), mentre la doglianza relativa ad una pretesa violazione del giusto processo, palesemente inammissibile per la sua assoluta genericità espositiva, si palesa, comunque, del tutto fuori fuoco rispetto al thema decidemdum.
Con il terzo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2901 c.c.. In particolare: la prova dell’eventus damni.
Il motivo – con il quale si sostiene che sarebbe onere del creditore dimostrare l’insufficienza del patrimonio del debitore così come residuato all’indomani dell’atto dispositivo – non ha giuridico fondamento, volta che l’opposto principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (ex aliis, Cass. 2651/2013), e ad esso appare correttamente informata la decisione impugnata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata del Banco Popolare.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 10.200, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017