Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18927 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15116-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS),in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2113/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte del curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. dell’avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini sulle movimentazioni bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e portante maggiori IVA ed IRAP per l’anno di imposta (OMISSIS), la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello della Curatela ed in riforma della decisione di primo grado, annullava l’atto impositivo perchè emesso senza preventivo contraddittorio con la contribuente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidandosi a due motivi.
Il Fallimento non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevata, da subito, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, prospettante la nullità della sentenza, non apprezzandosi la dedotta violazione dell’art.112 c.p.c. ad opera della Commissione Regionale, è, invece, fondato il primo motivo di ricorso prospettante violazione di legge.
1.1. Sulla questione controversa, costituita dall’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c. (c.d. Statuto del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame) conseguenti ad accertamenti bancari ovvero “a tavolino”, questa Corte è intervenuta, ripetutamente, affermando che la suddetta disposizione trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (v.tra le altre Cass. n. 3142/2014; id n. 13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184/2013).
A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali, chiamate a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di un generale obbligo di contraddittorio preventivo, hanno, statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”. Per ciò che concerne, invece, i tributi “armonizzati” (come, nella specie, l’IVA oggetto di accertamento) le Sezioni Unite, con la stessa decisione, hanno statuito che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.
1.2.La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa ad un caso di accertamento conseguente ad indagini bancarie senza che vi fosse stato accesso presso i locali di attività si è discostata dai superiori principi con riferimento sia all’IRAP che all’IVA laddove, in particolare, per quest’ultima imposta, non ha compiuto il necessario preventivo esame delle concrete contestazioni eventualmente mosse dalla contribuente.
2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda anche alla verifica sopra indicata con riferimento all’IVA ed esamini le questioni ritenute assorbite, oltre a regolare le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016