Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18927 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18927 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso n. 26584-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente contro
SAM ARREDAMENTI PER UFFICI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO
PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ARTURO LEONE,
rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO ENRICO AMMIRATI giusta
procura speciale estesa a margine del ricorso
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 68/16/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30.7.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.3.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 17/07/2018

-

R.G. 26584/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Sam Arredamenti per
Uffici S.r.L. in liquidazione e concordato preventivo per la cassazione della
sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale
della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 35/03/2008
della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo in accoglimento del

IRAP, IRES 2004 conseguenti a indeducibilità dei costi relativi alle forniture
ricevute dalla controllata Sam Arredamenti per Ufficio S.r.L., rettifica del
reddito dichiarato e relative sanzioni;
l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo,
denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere
la CTR tenuto conto dei «molteplici elementi posti dall’Ufficio a base
dell’accertamento, puntualmente evidenziati nell’atto di appello>>;
la società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale
CONSIDERATO CHE
1.1.

preliminarmente va

respinta

l’eccezione, sollevata

dalla

controricorrente, di tardività del ricorso per cassazione;
1.2. a fronte di sentenza di appello pubblicata il 30.7.2010, non
notificata, il ricorso per cassazione doveva essere notificato, ai sensi
dell’art. 327 c.p.c. vigente

ratione temporis –

tenuto conto

del doppio computo del periodo feriale, tra il primo agosto ed il quindici
settembre, nell’ipotesi, come quella in esame, in cui dopo una
prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al
sopraggiungere del nuovo periodo feriale; cfr. da ultimo Cass. n. 3787/2018
ord.-, entro il 31.10.2011, data nella quale, in effetti, il ricorso risulta
essere stato affidato all’agente postale per la notificazione;
1.3. in applicazione del ben noto principio di scissione degli effetti della
notificazione tra notificante e destinatario (cfr. Corte Cost. n.477/2002) rilevante proprio in materia processuale e, dunque, anche in ordine ai
termini dì impugnazione – risulta dunque la tempestività del ricorso,

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ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento IVA,

R.G. 26584/2011

indipendentemente dal fatto che sia stato ricevuto dal destinatario
(3.11.2001, notifica presso la sede della società) oltre il decorso del termine
massimo;
2. a seguire, il ricorso dell’Ufficio è fondato;
3.1. l’Ufficio lamenta la mancata valutazione ed esame, da parte della
CTR, di molteplici elementi probatori offerti a supporto della tesi circa la

d’azienda in favore di società dalla stessa controllata con lo scopo di
ottenere la «compressione del reddito imponibile in capo alla società
verificata (controllante)>>;
3.2. orbene, va premesso, con riguardo all’istituto dell’abuso del diritto
di elaborazione comunitaria (in relazione ai tributi armonizzati) e
successivamente accolto anche dall’ordinamento statale (in relazione alle
imposte sui redditi: art. 37 bis D.P.R. n. 600/1973), che la costante
giurisprudenza di questa Corte esclude dalla nozione di abuso del diritto in
materia tributaria le ipotesi di condotte illecite fraudolente od anche
soltanto simulatorie, iscrivendo invece il fenomeno nell’ambito delle sole
condotte lecite (id est: non violative di prescrizioni normative) e non occulte
(essendo realmente diretta la volontà dei contraenti «abusivi» alla
produzione degli effetti giuridici previsti dalla legge), che consentono di
perseguire legalmente il risultato finale previsto, attraverso ad esempio
l’uso indiretto del negozio od il collegamento negoziale od anche eventuali
deroghe negoziali allo schema tipico dei contratti o commistioni tra
discipline negoziali differenti (che collocano il rapporto nella sfera dei negozi
atipici o misti rimessi all’esercizio della autonomia privata) od ancora il
frazionamento in autonomi contratti di prestazioni unitariamente
riconducibili ad un medesimo schema negoziale tipico, ed inoltre ravvisando
il connotato dell’abusività della condotta nel risultato finale – da valutarsi
secondo un criterio oggettivo – elusivo della imposizione fiscale, ottenuto
all’esito dell’operazione negoziale, risultato che viene raggiunto dalle parti
evitando che la operazione economica venga ad integrare il fatto
giuridicamente rilevante che la norma impositiva assume a presupposto
d’imposta;

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finalità elusiva della società contribuente con riguardo alla cessione di ramo

R.G. 26584/2011

3.3. gli indici sintomatici ai quali, secondo i criteri elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità, occorre attingere per la dimostrazione della
abusività della condotta, non vanno ricercati nella causa (funzione
economico-sociale) o negli effetti giuridici del negozio o della complessa
operazione negoziale (diretti a disciplinare il regolamento di interessi voluto
dalle parti), ma debbono essere ricercati nel limite imposto dalla

situazione economico-patrimoniale ed il tipo di organizzazione aziendale o
societaria del soggetto, rilevate ex ante rispetto alla operazione economica
da compiere, detto limite è rispettato se la modifica di tale situazione mediante l’attività negoziale posta in essere – è rispondente a logiche di
mercato ed in ultima analisi ai principi di economicità della gestione: ove tali
requisiti di economicità (che possono essere individuati anche in modifiche
di tipo organizzativo od aziendale in quanto volte a realizzare miglioramenti
nell’efficienza della attività od a rendere maggiormente competitiva la
impresa) non siano, invece, rinvenibili nell’operazione realizzata, ma la
fattispecie negoziale posta in essere consenta, comunque, di realizzare,
mediante una diversa allocazione delle risorse economico-patrimoniali
preesistenti, un trattamento fiscale più favorevole, allora la duplice
combinazione di tali elementi (carente giustificazione economica della
operazione; realizzazione di un risparmio fiscale) consente di pervenire a
qualificare la operazione come <

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