Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18927 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18120-2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DORANGELA DI STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA RAUCCIO;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7014/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dall’Inps, ha rigettato la domanda proposta da S.S. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di quest’ultimo all’assegno ordinario di invalidità, revocatogli in data 4/2/2005;

la Corte d’appello – dopo aver rigettato l’eccezione di tardività dell’impugnazione non essendo stata fornita la prova della notificazione della sentenza di primo grado alla controparte in persona del procuratore costituito nel giudizio di primo grado (avvocato Ida Verrengia) – ha escluso che le malattie da cui il S. è affetto siano tali da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini;

contro la sentenza, il S. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso l’Inps;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono i seguenti:

1) violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c.: il ricorrente assume che la sentenza del Tribunale è stata notificata all’Inps, in persona dei suoi procuratori costituiti nel giudizio di primo grado in data 29/7/2008, sicchè il ricorso in appello depositato in data 5/9/2008 era tardivo; assume altresì di non aver potuto fornire la prova della notificazione della sentenza nel corso del giudizio per causa a lui non imputabile;

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente assume che le malattie da cui è affetto limitano in maniera apprezzabile la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e sostiene che il consulente tecnico d’ufficio ha errato della sua valutazione avendo fatto riferimento alla L. n. 118 del 1971, laddove la prestazione richiesta è quella disciplinata dalla L. n. 222 del 1984;

3) omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: il ricorrente assume che il consulente tecnico d’ufficio, anche in sede di chiarimenti, ha ritenuto non raggiunta la percentuale di invalidità pensionabile solo dall’epoca del ricorso in appello (16/2/2012) per un verosimile miglioramento del quadro patologico, circostanza non esaminata dal giudice;

4. il primo motivo è fondato;

in via preliminare, deve rilevarsi che esso soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza, avendo la parte riportato nei suoi termini salienti la relata di notifica apposta in calce alla sentenza di primo grado e ha depositato il documento nel fascicoletto predisposto per questo giudizio, come si legge nell’indice redatto dopo le conclusioni del ricorso medesimo;

deve poi rilevarsi che, trovandoci in presenza di un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, sempre che l’eccezione sia correttamente devoluta con la precisa indicazione dei fatti processuali alla base dell’errore denunciato;

tale specificazione è, come si è detto, riscontrabile nel caso di specie, sicchè non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente;

la parte ha invero prodotto in giudizio, unitamente al ricorso per cassazione, l’originale della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale reca in calce la relazione di notificazione eseguita nell’interesse del S., mezzo del servizio postale, in data 29/7/2008 e rivolta all’ufficio legale dell’Inps, presso gli avvocati Salemme, Cuzzupoli e Verregia, che avevano difeso l’Inps nel giudizio dinanzi al tribunale;

l’appello dell’Inps è stato depositato presso la cancelleria della Corte d’appello di Napoli in data 5/9/2008, e dunque oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.;

consegue da ciò l’inammissibilità dell’appello attesa la sua tardività, segnalandosi al riguardo che, per giurisprudenza costante di questa Corte, è comunque ammessa la produzione tardiva sensi dell’art. 372 c.p.c. della copia della sentenza di primo grado con attestazione della notificazione (Cass. Sez. Un. 23/12/2005, n. 28505; Cass. 13/09/2005, n. 18129; Cass. 08/06/2007, n. 13535; Cass. 31/03/2011, n. 7515);

la sentenza deve dunque essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c. atteso che il processo non poteva essere proseguito per essersi formato il giudicato sulla sentenza del Tribunale;

rimangono così assorbiti gli altri motivi di ricorso;

le spese del presente giudizio5’del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio, che liquida per ciascun grado in Euro 1500,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi per ciascun grado, oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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