Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18927 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25574/2016 proposto da:

F.L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato VINICIO

D’ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO D’ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA, in persona del Presidente

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERFRANCO DE

NICOLA, unitamente all’avvocato FRANCESCA TEMPESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. F.L.B. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 21962/2006 con cui la Provincia dell’Aquila gli aveva comminato la sanzione del pagamento di Euro 4.653 a causa della violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 3, per trasporto di rifiuti speciali in assenza del formulario di identificazione.

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 53/2010, accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza impugnata.

2. Avverso la sentenza proponeva appello l’Amministrazione provinciale dell’Aquila, censurando la sentenza laddove aveva ritenuto non dimostrato che la società, di cui l’appellante è il legale rappresentante, avesse effettuato il trasporto dei materiali anche a ragione della mancata individuazione dei dipendenti della società che materialmente avrebbero effettuato il trasporto, non dando la dovuta valenza alle dichiarazioni rese da F., che aveva riferito che i rifiuti provenivano dalla sua attività edile e che ne aveva curato la fresatura e il trasporto, insieme con i suoi dipendenti, in altra località.

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 21 settembre 2016, n. 959, accoglieva l’appello e respingeva l’opposizione. In particolare, secondo la Corte, dalle dichiarazioni rese da F. nell’immediatezza del fatto risultavano con chiarezza non soltanto la natura dei rifiuti, la loro classificazione e la provenienza dalla società di cui l’appellato era amministratore unico, ma altresì – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – che tali rifiuti erano stati trasportati “da due soggetti” in altro luogo.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione F.L.B..

Resiste con controricorso l’Amministrazione provinciale dell’Aquila.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta:

a) il primo motivo denuncia – violazione dell’art. 2462 c.c., in relazione all’art. 277 c.p.c., comma 1″; la Corte di appello ha “emesso una sentenza contraddittoria, carente di motivazione e con dubbia legittimità del collegio giudicante” e la contraddittorietà anzitutto starebbe nell’avere individuato nella società la responsabile e poi nell’avere condannato il ricorrente in proprio e non invece la società;

b) il secondo motivo – che riporta “violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, la solidarietà” – contesta che l’articolo richiamato “prevede la solidarietà tra chi effettua il trasporto e il proprietario del mezzo di trasporto, mentre nel nostro caso il trasportatore non è stato mai individuato e il proprietario del mezzo è la società e ciononostante è stato condannato F. come persona fisica”.

I motivi sono infondati. “In tema di rifiuti, il produttore di quelli che siano avviati allo smaltimento deve indicare, all’atto della partenza, la quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione amministrativa, del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 15 e 52, posto che, dall’interpretazione letterale del combinato disposto di dette norme, si desume che la responsabilità per la mancata presenza del formulario a corredo del trasporto dei rifiuti è attribuibile non solo al trasportatore, ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento” (Cass. 20862/2009; più di recente, al riguardo, v. Cass. 34031/2019). Quando poi, come nel caso in esame, l’attività sia esercitata in forma societaria risponde il legale rappresentante dell’ente, ferma restando, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, la responsabilità solidale della società (v. Cass. 26615/2018), prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione (Cass. 3879/2012).

2) Il terzo motivo lamenta “omesso esame di un’eccezione decisiva già oggetto di discussione in primo grado” ex art. 360 c.p.c., n. 5″: l’indeterminatezza dell’ingiunzione opposta era stata “rilevata e discussa fin dal primo grado ed aveva costituito una delle principali ragioni di rigetto del provvedimento amministrativo da parte del Tribunale”.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente fa infatti riferimento alla proposizione dell’eccezione in primo grado, ma non specifica di averla riproposta, e con quali modalità, nel giudizio d’appello (v. al riguardo Cass. 12191/2018, che sottolinea come l’omessa specifica riproposizione in sede di gravame dell’eccezione fatta valere in primo grado preclude l’esame del relativo motivo di ricorso per cassazione; v. pure Cass. 2038/2019).

d) Il quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 276 c.p.c., in applicazione dell’art. 359 c.p.c., art. 114 disp. att. e art. 52 c.p.c., in relazione all’art. 158 c.p.c., comma 2”: la sentenza impugnata, essendo stata redatta da un giudice che non aveva “mai fatto parte del collegio giudicante”, essendo la sostituzione del relatore “avvenuta simultaneamente alla discussione”, è affetta da nullità ai sensi dell’art. 158 c.p.c., rimanendo menomata la facoltà di proporre la ricusazione.

Il motivo è infondato. La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell’inizio della discussione (l’art. 276 c.p.c., comma 1, la cui violazione secondo giurisprudenza costante determina il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., prescrive infatti che possono partecipare alla deliberazione soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione); perciò prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta per ragioni organizzative e può risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza altra comunicazione (ex plurimis, Cass. 16738/2011). Inoltre, il “provvedimento di sostituzione non pregiudica il diritto di difesa, posto che l’art. 52 c.p.c., comma 2, consente la proposizione dell’istanza di ricusazione prima dell’inizio della trattazione o decisione della causa, se al ricusante non è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa” (così Cass. 7285/2018).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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