Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18926 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 17854 R.G. anno
2009 proposto da:
A.V. elett.te domiciliato in ROMA, Via G. Pisanelli 2
presso l’avv. FELSANI Maria Cecilia dal quale è rappresentato e
difeso giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto e Questore di Roma;
– intimati –
avverso il decreto n. 97 cron. del Giudice di Pace di Roma depositato
il 27.04.2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Gambardella
Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Roma, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino (OMISSIS) A.V. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma e l’intimazione di allontanamento adottata dal Questore di Roma, entrambi in data 1.2.2009, con decreto 27.4.2009 ha rigettato il ricorso osservando che non sussisteva violazione dell’art. 13 comma 7 del T.U., essendo stato in atti precisato che non era stato possibile, per l’urgenza, reperire un traduttore in lingua albanese, che l’espulsione era rettamente motivata con la irregolare presenza nello Stato dell’espulso, che l’intimazione di allontanamento era validamente adottata non essendo stato possibile nè l’accompagnamento alla frontiera nè il trattenimento presso il CIE. Per la cassazione di tale decreto l’ A. ha proposto ricorso il 16.7.2009 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando violazioni di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla pretesa irreperibilità di un traduttore. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti in termini.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non più applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).
Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di là della irrilevante rubrica e nell’unico motivo, di violazioni di legge sostanziale: nell’unico complesso motivo ci si duole della frettolosa disapplicazione dell’art. 13, comma 7 del T.U. del 1998 sul punto dell’obbligo di procedere alla traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall’espellendo, norma che la rappresentata e non considerata condizione di fatto avrebbe imposto di applicare rettamente.
La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).
La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).
Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010