Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18926 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/07/2017),  n. 18926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24846/2015 proposto da:

T.F., C.G., T.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EDGARDO NEGRI, 67, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTA RUBBI, rappresentati e difesi dagli avvocati

TIZIANO OTTAVI, MASSIMILINAO CESARE FORNARI giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) nella qualità di Fondo Garanzia

Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA

DRUSILLA 13, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROMAGNINO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1743/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato TIZIANO OTTAVI anche in sostituzione dell’avvocato

FORNARI per delega;

udito l’Avvocato DANIELA TERRINANI per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/3/2015 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. T.G. e C.G. nonchè T.F. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Latina n. 424/2009, ha parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti della società Ina Assitalia s.p.a. (poi Generali Italia s.p.a.) – quale impresa designata dal F.G.V.S. – di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del – rispettivamente – figlio e fratello S., all’esito di sinistro stradale avvenuto il 31 maggio 2005 a Fondi, allorquando quest’ultimo usciva di strada “per colpa di un’autovettura rimasta sconosciuta, che lo aveva urtato”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito sigg. T.G. e C.G. nonchè T.F. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2054, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omessa, insufficiente e/o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Si dolgono che la corte di merito abbia immotivatamente ravvisato una “responsabilità concorsuale diversa da quella indicata dall’art. 2054 c.c., comma 2”.

Con il 2^ motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1126 e 2049 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito non abbia condannato controparte al risarcimento del danno morale e del danno c.d. catastrofale quale danno biologico terminale.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare all’atto di citazione, all’atto di appello, alla “C.T.P. di parte”, alla “istruttoria in atti”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 1 motivo deve ulteriormente porsi in rilievo che, diversamente da quanto dagli odierni ricorrenti sostenuto nei propri scritti difensivi, dopo avere vagliato le emergenze probatorie anche alla stregua delle censure mosse dagli odierni ricorrenti all’epoca appellanti (e sulla base delle medesime, e in particolare della espletata CTU, avere escluso “che il T. ebbe a perdere il governo della vettura per un malore o un colpo di sonno” pervenendo a concludere che lo sbandamento del medesimo “non poteva derivare che da un urto sulla parte posteriore destra della vettura, oggettivamente riscontrato dalla introflessione verificata sul mezzo condotto”), alla stregua del delineato quadro probatorio “fornito univocamente dalle deposizioni testimoniali e dalla c.t.u. modale” la corte di merito ha ritenuto “che l’incidente si sia verificato (anche) per colpa di una vettura rimasta sconosciuta che, omettendo di concedere la dovuta precedenza al T., ne ha urtato la vettura determinandone lo sbandamento e quindi la fuoriuscita di strada”.

Atteso che viaggiava “ad una velocità di non meno di 140 Km:(orari”, la corte di merito ha peraltro attribuito al T. la “preponderante colpa dell’evento”, avendo il medesimo “perso il governo del veicolo soprattutto perchè viaggiava ad una velocità sconsiderata in ragione dell’ora notturna, della dimensione della carreggiata e del limite di velocità imposto”.

A tale stregua, la corte di merito ha invero offerto congrua motivazione a sostegno della raggiunta decisione in argomento.

Senza sottacersi che, sostanziandosi il vizio di motivazione denunziabile con ricorso per cassazione alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel caso ratione termporis applicabile) solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la formulata censura non può invero condurre ad un riesame del merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al vaglio di questa Corte.

Quanto al 2 motivo, a completamento di quanto sopra esposto va invero ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6, deve essere invero dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934).

Deve ulteriormente osservarsi che, pur se l’agonia inconsapevole come nella specie protrattasi per 24 giorni di per sè non esclude la configurabilità del “danno c.d. catastrofale” (oltre che in quella di danno morale terminale anche) nella sua accezione di danno biologico terminale (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361, e, da ultimo, Cass., 19/10/2016, n. 21060), nella specie la dedotta censura risulta invero inammissibilmente formulata senza lo sviluppo di qualsivoglia argomento in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi i ricorrenti limitati a muovere apodittica doglianza, quanto dedotto pertanto risolvendosi nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvano nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 5.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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