Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18926 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6130/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrenti –
contro
VI NAVI S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso
Io studio dell’avvocato ROBERTA PAPARO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROBERTA BONADEO, giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1218/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 10/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della VI.NAVI s.r.l. dell’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno di imposta (OMISSIS), la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla Società perchè tardivo, annullava l’atto impositivo impugnato perchè emesso in violazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Con riguardo alla preliminare eccezione riteneva che il ricorso fosse ammissibile e non tardivo perchè il comportamento dell’Ufficio aveva dato rilievo al secondo termine.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso su due motivi. La Società resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 145 c.p.c., laddove la Commissione Regionale aveva ritenuto il ricorso introduttivo ammissibile e non tardivo. Premesso che i fatti di causa sono pacifici ed incontestati tra le parti, ovvero che l’avviso di accertamento impugnato venne inoltrato in pari data per la notificazione sia presso la sede legale della Società che presso la residenza del legale rappresentante di questa e che la notificazione presso la sede legale ebbe a perfezionarsi per prima (ovvero il 30.12.2011), così che la Commissione Provinciale ebbe a rilevare, rispetto a tale data, la tardività del ricorso presentato per la notifica il 1.6.2012, la censura è fondata, apparendo altresì non attinente alla fattispecie la giurisprudenza invocata in memoria dalla controricorrente.
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, stabilisce testualmente che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato e, nella specie, è rimasto incontestata la piena validità e ritualità della prima notificazione, ricevuta presso la sede legale della Società laddove, data tra l’altro l’identità dell’avviso notificato presso la residenza del legale rappresentante, nessun rilievo può essere dato a quest’ultima notificazione ai fini dell’illegittima rimessione in termini operata, nella sostanza, dalla Commissione Tributaria Regionale.
2. L’accoglimento del motivo, vertente su questione pregiudiziale, assorbe l’esame del secondo mezzo.
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
4. La soluzione della controversia per ragioni di mero rito induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.
5. In ossequio al principio di soccombenza le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico della controricorrente.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna la controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016