Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18926 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 18926 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso n. 29614-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis

ricorrente

contro
HSBC BANK PENSION TRUST (UK) L.T.D., in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato GUIDO BROCCHIERI, che la rappresenta e difende assieme
agli Avv.ti GERARDO M. BONIELLO, GIULIANA POLACCO, BARBARA FAINI, e
GUIDO BROCCHIERI giusta procura speciale estesa a margine del
controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 17/07/2018

R.G. 29614/2011

avverso la sentenza n. 778/10/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata 1’1.8.2011, notificata in data 4.10.2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.5.2018 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE
AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

uditi per la ricorrente l’Avvocato dello Stato LUCREZIA FIANDACA e per la
controricorrente l’Avvocato FRANCESCO FLORENZANO (per delega)

FATTI DI CAUSA
In data 18.4.207, HSBC BANK ha presentato al Centro Operativo di
Pescara istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973 per ottenere
la restituzione dell’intero importo delle ritenute a titolo d’imposta (imposte
sostitutive) subìte nel periodo indicato sui dividendi di fonte italiana.
In data 4.1.2008 l’istanza veniva respinta, e con tale atto veniva richiesto
il versamento della differenza tra la ritenuta domestica piena (27%), che
l’Ufficio ritiene applicabile alla fattispecie, e la ritenuta convenzionale ridotta
(15%) effettivamente applicata.
La contribuente aveva posto alla base della sua richiesta di rimborso la
lamentata incompatibilità della normativa italiana con quella comunitaria, nella
parte in cui, la prima, assoggetta a tassazione più onerosa i dividendi di fonte
italiana percepiti da un fondo pensione comunitario rispetto a quelli percepiti
da un fondo pensione italiano.
Con sentenza dell’1.8.2011 la Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo ha accolto parzialmente l’appello della società indicata in epigrafe
(di seguìto anche HSBC BANK) avverso la sentenza n. 326/1/2009 della
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che aveva respinto il ricorso
avverso il rigetto dell’istanza di rimborso del 18.4.2007, ai sensi dell’art. 38
DPR 600/1973, dell’importo corrispondente alle applicate ritenute a titolo
d’imposta (imposte sostitutive), con successiva richiesta di pagamento della
differenza tra la trattenuta domestica piena (27%), ritenuta dall’Ufficio
applicabile alla fattispecie, e la ritenuta convenzionale ridotta (15%)
effettivamente applicata, oltre sanzioni ed interessi.

incidentale;

R.G. 29614/2011

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle Entrate affidato a due motivi.
Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 27 DPR 600/1973, 10
Convenzione Italia-Gran Bretagna contro le doppie imposizioni, e 24, commi 1
e 2, L. 88/2009 per avere la CTR disapplicato la normativa interna vigente,

88/2009, riferendola alle ritenute applicate nel periodo in contestazione
(25.4.2003-23.11.2006)Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 56 e 58 Trattato UE
avendo la CTR affermato la violazione dei principi comunitari in essi sanciti
ritenendo che i Fondi pensione con sede in altri Stati dell’Unione fossero
assoggettati ad un sistema impositivo e ad un’aliquota fiscale diversi da quelli
applicabili agli analoghi Fondi di Investimento di diritto italiano.
La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale; ha altresì proposto
ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360
n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 56 e 58 Trattato UE in
tema di parità di trattamento, non discriminazione e libera circolazione dei
capitali per avere la CTR accolto solo parzialmente l’appello della contribuente,
respingendo la richiesta di rifusione integrale delle ritenute subite in Italia sui
dividendi di fonte italiana da essa percepiti, affermando che «stante la
mancata tassazione dei dividendi percepiti dal Fondo estero nel proprio Paese,
si creerebbe una situazione di svantaggio per il Fondo Pensione Italiano,
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%,
che si applica sui risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta>>.
La società contribuente ha, altresì, illustrato le proprie ragioni con memoria
ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in
quanto sottendono la medesima questione giuridica e risultano infondati.
1.2. Come recentemente affermato dalla Corte in fattispecie analoga alla
presente (cfr. Cass. n. 28573/2017), in ossequio al principio per cui

applicando erroneamente, in forma retroattiva, l’art. 24, commi 1 e 2, L.

R.G. 29614/2011

l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno ed
impone al Giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento
che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o
incompatibili con essa, deve ritenersi che la decisione resa il 19 novembre
2009 nella causa C-540107 dalla Corte di Giustizia UE fosse applicabile nel

dalle parti.
1.3. Si trattava, invero, di qualificazione giuridica della fattispecie sulla
base di sentenza che consentiva di addivenire alla decisione della causa in
senso favorevole alla contribuente in quanto la Corte di Giustizia UE aveva
statuito che la Repubblica Italiana aveva violato l’art. 56 del Trattato e l’art. 40
dell’Accordo SEE in materia di libera circolazione dei capitali tra gli Stati
membri e fra quelli aderenti all’Accordo SEE, avendo mantenuto in vigore un
regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società residenti negli
altri stati membri e negli stati aderenti all’Accordo SEE rispetto a quello
applicato ai dividendi distribuiti a società residenti; ciò in quanto la legislazione
italiana esentava dall’imposizione fino al 95% i dividendi distribuiti a società
residenti mentre i dividendi distribuiti a società stabilite in altri stati membri
erano assoggettati a ritenuta alla fonte nella misura del 27%.
1.4. In forza di tale sentenza lo Stato italiano non aveva, dunque, titolo per
assoggettare ad imposta i dividendi percepiti in Gran Bretagna poiché
l’imposizione tributaria era avvenuta sulla base di una norma illegittima, con
conseguente infondatezza delle censure dell’Agenzia in merito all’affermata
illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso delle ritenute a titolo
d’imposta «stante la mancata tassazione dei dividendi percepiti dal Fondo
estero nel proprio Paese».
1.5. Va altresì evidenziato che nel caso di specie non ricorrevano neppure i
presupposti per l’applicazione della Convenzione tra Italia e Regno Unito per
evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (e ratificata con legge
5 novembre 1990, n. 329), stante ia mancata tassazione dei dividendi percepiti
dal Fondo Estero nel proprio paese (cfr. Cass. n. 4164/2013), la mancata
esibizione del certificato dell’autorità fiscale inglese previsto dall’art. 29 L.
329/1990 e le dichiarazioni dei redditi presentate in UK, circostanze anche

caso di specie, benché la questione non fosse stata originariamente dedotta

R.G. 29614/2011

riportate nella sentenza impugnata e che non hanno trovato idonea smentita
da parte della contribuente.
2. Sulla base delle medesime considerazioni che precedono va inoltre
respinto il ricorso incidentale della società, atteso che il disposto rimborso, da
parte della CTR, in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla
stessa ricorrente, «delle ritenute subite su detti dividendi … per la differenza

sull’ammontare lordo dei dividendi dì fonte italiana percepiti, e … le imposte
che il Fondo Pensione avrebbe pagato in Italia su detti dividendi, laddove gli
stessi fossero stati assoggettati all’identica tassazione prevista per i fondi
pensione italiani, pari all’il% dell’importo di detti dividendi al netto delle spese
direttamente ed indirettamente sostenute dal Fondo Pensione medesimo per la
produzione di reddito di fonte italiana …», rispetta appieno il principio di
uguaglianza dinanzi al Fisco in fase di accumulo dei rendimenti (incontestata la
mancata tassazione dei Fondi Pensioni inglesi in tale fase secondo la rispettiva
normativa nazionale), senza che assuma alcun rilievo la successiva differente
tassazione delle prestazioni pensionistiche in fase di erogazione agli iscritti.
3. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale devono essere
integralmente respinti.
4.

Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno

integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara
compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della
Corte dì Cassazione, in data 15.5,2018.
Il Consigliere Estensore
(Antonella Dell’Orfano)

Il Presidente
(Aurelio Cappabianca)

tra … le imposte complessivamente pagate dal Fondo Pensione in Italia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA