Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18926 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17962/2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

EDIL CONTRACT SRL, in liquidazione, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 87, presso lo

studio dell’avvocato GIANNETTO OBINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2857/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con atto di citazione del 14 maggio 2003 V.A. conveniva in giudizio Edil Contract s.r.l., F.G. s.r.l. e S.G., esponendo di aver favorito la conclusione di un contratto di compravendita di un capannone industriale di proprietà della società F. Immobiliare s.r.l., stipulato tra Edil Contract e S.G., chiedendo la condanna di ciascuno dei convenuti al pagamento della somma di Euro 57.843,17 a titolo di provvigione. A fondamento della domanda l’attore esponeva che era stato incaricato da P. (amministratore sia di Edil Contract, socia unica di F. Immobiliare, che di F. Immobiliare) della promozione della vendita del capannone, precisando che F. Immobiliare s.r.l. era stata ceduta da Edil Contract a S.G. s.r.l. (poi divenuta F.G. s.r.l.), che aveva così acquisito, tramite la cessione delle quote, anche la proprietà del capannone industriale della cui vendita egli era stato incaricato. Si costituivano F.G. s.r.l. (eccependo che l’attività di mediazione di V. non aveva avuto alcun rapporto causale rispetto al contratto di cessione di quote), S.G. (che, tra l’altro, specificava che il diritto alla provvigione sarebbe sorto solo nel caso in cui la vendita fosse stata effettuata a un prezzo superiore a Lire 2.700.000.000, circostanza che in ogni caso non si era realizzata) ed Edil Contract (la quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo rimasta estranea all’incarico di mediazione, esclusivamente conferito dalla proprietaria del capannone F. Immobiliare).

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12883/2009, dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere tra l’attore e la F.G. s.r.l. nonchè tra l’attore e S.G., rigettava la domanda proposta nei confronti della Edil Contract s.r.l.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello V.A., limitatamente al rigetto della propria domanda nei confronti della Edil Contract s.r.l.; quest’ultima proponeva a sua volta appello incidentale per ottenere la condanna di V. alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio.

La Corte d’appello di Roma – con sentenza 6 maggio 2016, n. 2857 – rigettava tanto l’appello principale quanto quello incidentale e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione V.A..

Resiste con controricorso la società Edil Contract s.r.l., la quale propone altresì ricorso incidentale.

V.A. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, non avendo la Corte d’appello considerato l’originario conferimento dell’incarico al mediatore da parte della Edil Contract s.r.l., nonostante tale fatto fosse stato ampiamente dedotto dal ricorrente nell’impugnare la sentenza di primo grado.

Il motivo non può essere accolto. A prescindere dal fatto che il ricorrente parla di allegazione del fatto nel giudizio di appello senza indicare se e quando lo aveva allegato in primo grado, il fatto è comunque non decisivo. Il giudice d’appello ha infatti seguito la tesi del ricorrente e riconosciuto (a differenza di quello di primo grado) che l'”affare” concluso tra le parti, seppure formalmente diverso (contratto di cessione di quote anzichè contratto di compravendita), aveva comunque realizzato l’effetto pratico dalle medesime voluto (di trasferire la proprietà del capannone industriale) e che non valeva ad escludere il diritto alla provvigione la circostanza che tra i soggetti dell’atto di cessione non comparisse la società che aveva conferito l’incarico al ricorrente a vendere ( F. Immobiliare), essendo come sottolineato dal ricorrente – Edil Contract e F. due società amministrate dal medesimo soggetto e con la prima proprietaria dell’intero capitale sociale della seconda. Proprio perchè si trattava di due società con “sostanziale identità”, non era però possibile – ha affermato il giudice d’appello – sostenere che la clausola, di rinunzia alla provvigione in caso di vendita a un prezzo inferiore a quello fissato, era opponibile solo da F. Immobiliare e non da Edil Contract.

2) Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., occorsa nell’interpretazione dell’art. 3 delle condizioni dell’incarico di mediazione immobiliare che escludeva la provvigione in caso di mancato realizzo di un prezzo minimo di vendita”.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha interpretato il contratto d’incarico – proprio seguendo la tesi del ricorrente che l'”affare” andasse inteso come risultato pratico di trasferimento della proprietà del bene, al di là dello strumento tecnico, vendita o cessione di quote, utilizzato per raggiungerlo come comprensivo della cessione di quote, così che coerentemente ha interpretato la clausola dell’art. 3 come includente il caso in cui la cessione fosse stata realizzata a un prezzo inferiore a Lire 2.700.000.

3) Il terzo motivo, nel “denegato caso di modifica della motivazione delle decisione impugnata (ovvero qualora la Corte, pur escludendo per Edil Contract l’efficacia della rinuncia alla provvigione, escludesse la sussistenza di un titolo utile al riconoscimento della provvigione”, contesta la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello rigettato l’azione di ingiustificato arricchimento.

Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha rigettato la domanda principale di V. non per insussistenza del titolo negoziale (il contratto di mediazione) che gli attribuiva il relativo diritto, ma per avere questi rinunziato alla provvigione contrattualmente prevista, così che l’azione di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., non era – al di là della ambiguità degli argomenti addotti dal giudice d’appello a giustificazione del rigetto – proponibile (per l’affermazione del principio secondo cui “l’azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento” v. Cass. 6295/2013; si vedano pure Cass. 26199/2017, Cass. 2936/2017 e Cass. 16594/2005).

4) Il quarto motivo denuncia, ai fini del quantum debeatur, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la Corte d’Appello avrebbe accertato il valore del negozio concluso (cessione di quote societarie) in misura inferiore rispetto a quella eccepita dalla stessa parte convenuta.

Il motivo – dallo stesso ricorrente ritenuto irrilevante in caso di rigetto dei precedenti motivi – è da ritenersi assorbito.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

II. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale proposto dalla Edil Contract s.r.l., che non attacca una autonoma parte della sentenza d’appello, ma la soluzione in senso sfavorevole di una questione. Il ricorso è infatti articolato in un unico motivo che contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l'”affare” concluso tra Edil Contract s.r.l. e S.G. s.r.l. (cessione di quote societarie) fosse sostanzialmente assimilabile alla compravendita del capannone industriale per cui V. aveva ricevuto l’incarico di mediazione dalla F. Immobiliare s.r.l.

III. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio in favore della società Edil Contract s.r.l. che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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