Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18925 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 13655 R.G. anno

2009 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Ombrane 12-C

presso l’avv. Ignazio Moroni e rappresentata e difesa dall’avvocato

EGIDI Aldo del Foro di Milano giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Milano;

– intimati –

avverso il provvedimento 2.5.2009 del Questore di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA

Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Questore di Milano, preso atto che la straniera ((OMISSIS)) H.A. era stata espulsa con decreto 11.09.2005 del Prefetto di Roma, che ella era rientrata nel territorio nazionale ed era stata trattenuta nel CIE di Milano (OMISSIS), che doveva pertanto esserne disposto l’allontanamento senza poterla trattenere nel CIE di Milano (non essendo stato convalidato il provvedimento in questione), con atto del 2.5.2009 adottato ex art. 14, comma 5 bis del T.U. dell’immigrazione, ha intimato alla straniera di allontanarsi dal territorio nazionale.

Per la cassazione di tale provvedimento la H. ha proposto ricorso il 3/6/2009 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando in due motivi violazioni di legge e contraddittorietà della motivazione. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta stante la esistenza di precedenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile essendo stato impugnato per cassazione, con doglianze pervero affatto prive dei necessari quesiti di diritto, non già il provvedimento di un giudice ma, direttamente, l’atto di intimazione adottato dal Questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, e quindi un provvedimento amministrativo la cui legalità si sarebbe dovuta verificare dal giudice penale in sede di giudizio sulla inottemperanza ingiustificata da parte dell’intimato (Cass. 2612/10 e 1518/08) e solo tale decisione essendo impugnabile nelle forme imposte dal codice di rito penale.

Nulla è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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