Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18925 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 10/11/2016, dep.31/07/2017),  n. 18925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13628/2014 proposto da:

U.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO CORI, M.ISABELLA

TORRIANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.T.Y.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

P.LE CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO DEL

PRETE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.G., L’ARTE DEL PANE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 752/2012 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BONACCIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

1. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza depositata il 25 ottobre 2012, accolse la domanda di simulazione proposta da E.T.Y.M. nei confronti di U.V. e U.F., ritenendo:

– provata l’esistenza dei crediti vantati dall’attrice nei confronti dell’ U. (tenuto a versarle, a titolo di assegno divorzile e di mantenimento dei due figli minori, la somma di 2.400 Euro mensili);

– dimostrato l’intento e la natura simulatoria tanto degli atti di disposizione immobiliare posti in essere dal convenuto in favore della società Arte del Pane – sulla base di univoche e convergenti circostanze indiziarie puntualmente indicate al folio 3 della pronuncia -, quanto della cessione dell’intera quota sociale della detta società a tale A. (suo amico di lunga data) per un prezzo irrisorio (40 mila Euro) a fronte di un valore aziendale stimato dal CTU in 1.900 mila Euro – a tacere della assoluta carenza di prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito, e della comprovata in capienza patrimoniale del simulato acquirente che, nell’anno antecedente al presunto acquisto, aveva dichiarato perdite di impresa per 170 mila Euro -, quanto ancora dell’alienazione di un’autovettura, formalmente intestata alla convivente U.V. – condotta a nozze dal convenuto subito dopo la pubblicazione della sentenza parziale di divorzio.

2. La corte di appello di Ancona, investita dell’impugnazione proposta dall’ U., la dichiarò inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., giudicando la proposta impugnazione del tutto priva di ragionevoli probabilità di accoglimento.

3. U.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di censura.

4. Resiste con controricorso la signora E.T..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è, nel merito (e pur volendo prescindere dalla mancata esposizione dei motivi di appello) manifestamente inammissibile.

5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale di Pesaro dichiarato la simulazione assoluta degli atti di trasferimento in assenza dei presupposti di fatto, di legge, di supporto probatorio /finanche presuntivi) richiesti dalla norma.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal Tribunale – interamente condiviso e fatto proprio dal giudice di appello all’atto di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione – che ha fondato il proprio convincimento su plurimi, convergenti, univoci e dirimenti elementi probatori, presuntivi, documentali e tecnici, senza incorrere in alcuno dei vizi logico-giuridici oggi denunciati dal ricorrente.

6.2. Il giudice di merito, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, pur infondatamente prospettate ipotesi fattuali alternative.

6.3. Il motivo di censura è, pertanto, destinato nuovamente a cadere sotto la scure dell’inammissibilità, volta che con esso, in tutte le sue defatiganti articolazioni pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si invoca, nella sostanza, una impredicabile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite in sede di merito, muovendo alle impugnate pronunce censure del tutto irricevibili in questa sede, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’, d’altronde, principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice territoriale, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

6.4. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, nella sostanza, un insanabile deficit motivazionale della sentenza impugnata (in altrettanto sostanziale violazione del disposto dell’art. 348 ter IV comma), inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di merito, non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

6.5. Quanto all’interpretazione adottata con riferimento al contenuto delle plurime convenzioni negoziali per le quali è ancor oggi processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore all’art. 1362 c.c. e ss.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n.2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per apparenza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

7. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

7.1. L’inammissibilità del motivo discende, ipso facto, dall’avere il giudice del merito correttamente applicato il principio normativo dettato in tema di soccombenza processuale.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il medesimo principio.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui 200,00 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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