Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18925 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33286/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BRUKNER MASCHINENBAU GMBH in persona dei Consiglieri di

Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE

DI VILLA MASSIMA 57, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE

Eugenio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI

GARBO GIANFRANCO, BONIELLO GERARDO, POLACCO GIULIANA, con procura

speciale notarile del Not. Dr. MANFRED HASELBECK in TRAUNSTEIN

(GERMANIA), rep. n. 2556 del 19/12/2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BROCCHIERI, per delega Avvocato

DELLA VALLE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento di “rifiuto espresso”, la amministrazione finanziaria nega alla società tedesca Bruckener Maschinenbau il rimborso IVA di L. 893.796.000 chiesto, ai sensi del D.P.R. n. 633, art. 38-ter, per l’anno 2000. L’Ufficio, premesso che l’effettuazione di operazioni attive in Italia preclude per legge le richieste di rimborsi fondati sul precitato art. 38-ter, rileva che, all’esito delle verifiche del caso, erano emerse fatture emesse dalla soc. IMEC, per lavori di assistenza e fornitura di macchinari destinati a impianti Bruckener installati in Italia, e dalla soc. Bandera, per la utilizzazione di macchine o parti di esse per la realizzazione di impianti venduti a clienti italiani. Pertanto ritiene che, a fronte di operazioni attive in Italia, sia escluso il meccanismo di rimborso approntato dall’art. 38-ter.

La CTP di Roma, adita dalla soc. Bruckener, accoglie il ricorso e accorda il rimborso; la CTR del Lazio, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, conferma tale pronunzia con sentenza depositata l’11 luglio 2006. Motiva la propria decisione ritenendo che l’Ufficio non contesti la legittimità dell’istanza di rimborso e nulla opponga alle tesi difensive offerte dalla soc. Bruckener. In proposito, afferma che: a) taluni componenti sono direttamente spediti dal fornitore al cliente italiano per ragioni di semplicità logistica;

b) i beni in questione, non essendo fatturati al cliente italiano, non sono oggetto di cessione territorialmente rilevante ai fini IVA;

c) la cessione dell’impianto è considerata operazione intracomunitaria; d) l’acquisto di singole componenti costituisce operazione accessoria della vendita dell’intero impianto.

Propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia delle entrate. La soc. Bruckener resiste con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

01. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 2 e art. 38 ter, comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Assume che le cessioni, anche se effettuate “per semplicità logistica” direttamente dalle ditte italiani fornitrici della soc. Bruckener al suo cliente finale italiano, erano pur sempre cessioni fatte nel territorio dello Stato italiano, secondo il dettato dell’art. 7, e dunque costituivano “operazioni attive”, fiscalmente rilevanti e preclusive della procedura di rimborso IVA di cui all’invocato art. 38-ter, potendo al più la controricorrente avvalersi del sistema dell’art. 17. Smentisce, inoltre, le affermazioni dei giudici d’appello secondo cui da un lato l’Ufficio non contesterebbe il rimborso, dall’altro la cessione dell’impianto sarebbe stata, da sempre, considerata operazione intracomunitaria.

02. Indi, formula il seguente quesito: “Dica codesta Suprema Corte se ad una società residente in uno Stato membro delle Comunità che effettui cessioni di mobili da installare, montare o assiemare nel territorio dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 2, considerate dalla norma in esame quali operazioni di cessione effettuate sul territorio italiano, sia precluso il sistema di rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti disciplinato all’art. 38- ter medesimo D.P.R., avendo effettuato operazioni attive in Italia; e se la prova della non effettuazione di operazioni attive incomba sulla medesima società richiedente il rimborso”.

03. Il motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile “ratione temporis”;

Cass. nn. 26364/2009 e 7119/2010), visto che il quesito di diritto si risolve in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (Cass. n. 19892/2007; Sez. Un. n. 28536/2008). Il quesito di diritto, invece, deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 24339/2008).

04. Invero il quesito, contrariamente all’odierna formulazione, deve investire in pieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e proporre un’alternativa di segno opposto (Cass. n. 4044/2009), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (Sez. Un. n. 28536/2008), se non addirittura in una proposizione puramente assertiva o al contrario, come nella specie, in un interrogativo meramente esplorativo.

05. Il motivo è pure carente di autosufficienza. Infatti, l’odierna parte ricorrente, denunciando violazione della legge sostanziale in relazione alle risultanze processuali, aveva l’onere d’indicare specificamente il contenuto dei principali documenti negoziali (contratti coi clienti italiani), fiscali (fatture dei subfornitori italiani) e tributari (verifiche Uff.IVA Terni e Varese), provvedendo alla loro trascrizione (almeno nei punti salienti), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della inerenza dei fatti rispetto alla fattispecie legale invocata, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. n. 13431 del 01/06/2010). Diversamente, il requisito dell’assenza di operazioni attive e il rilievo di eventuali operazioni accessorie, rispetto a quella principale, assumono connotazioni meramente verbalistiche.

06. Concludendo, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.100,00 (di cui Euro 7.000,00 per onorario), oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA