Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18925 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15170/2016 proposto da:

M.A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, via

Carlo Fea, 9, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO STORTI;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F., CE.DA.CH.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2268/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con distinti atti di citazione del 24 marzo 2011 M.A., titolare della ditta individuale New City Immobiliare, conveniva in giudizio P.G. ed i coniugi Ce.Da.Ch. e C.F., chiedendone la condanna al pagamento della provvigione a lei dovuta per l’opera di mediazione svolta in relazione alla compravendita di un immobile di proprietà di P.. P., costituitosi in giudizio, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per inadempimento.

Riunite le due cause, il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente la domanda attorea con sentenza n. 439/2013, condannando ciascuno dei convenuti al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 4.125; rigettava invece la domanda riconvenzionale di P..

2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.. M. faceva valere a sua volta appello incidentale in relazione al quantum della provvigione liquidata dal Tribunale.

Con sentenza 23 dicembre 2015, n. 2268, la Corte d’appello di Torino accoglieva il gravame principale, ritenendo che il comportamento dell’appellata avesse “interrotto il nesso causale tra l’attività mediatoria svolta e la conclusione dell’affare, che anzi ella stessa ha impedito, con la conseguente insussistenza del suo diritto alla provvigione”; in parziale riforma della sentenza di primo grado respingeva pertanto la domanda di M., con conseguente rigetto del suo appello incidentale; confermava il rigetto della domanda risarcitoria formulata da P..

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.A.I..

Gli intimati P.G., Ce.Da.Ch. e C.F. non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria in cui ha precisato l’esatta ortografia del suo nome.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1754,1755,1758 e 1759 c.c.”: ritenere, come ha fatto la Corte d’appello, che il primo mediatore non abbia diritto alla provvigione solo perchè durante il suo incarico non si raggiunga la conclusione dell’affare, svuoterebbe di contenuto l’art. 1758 c.c., in quanto, “nell’ipotesi di più soggetti mediatori occupati a far concludere l’affare, solo l’ultimo potrà dirsi sicuro nell’aver realizzato l’affare”, ma questo non significa che i precedenti mediatori, come mero automatismo, abbiano avuto colpa nella mancata conclusione dell’affare “e invece non ne abbiano dato anch’essi corso, con conseguente diritto alla relativa provvigione”, tant’è che, nel caso in esame, le parti in brevissimo tempo erano pervenute a un accordo; il giudice d’appello ha quindi creato ad hoc un criterio per il diritto alla provvigione della ricorrente, “criterio che sembrerebbe in contrasto col diritto vivente”.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello non ha affatto affermato, sulla base di un mero automatismo, che la ricorrente non ha diritto alla provvigione solo perchè durante il suo incarico non si è raggiunta la conclusione dell’affare. Sulla base delle dichiarazioni raccolte nel processo il giudice ha ritenuto provato che da un lato il venditore P. avrebbe voluto ridurre il prezzo richiesto e dall’altro lato che la ricorrente si rifiutò di comunicare al medesimo l’offerta dei C. – Ce. con il minore prezzo, così che con il suo comportamento la ricorrente ha “impedito” la conclusione dell’affare, con interruzione del nesso causale, venuto meno.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La motivazione della sentenza impugnata presenta, ad avviso della ricorrente, un vizio logico, in quanto il ragionamento “si sviluppa senza osservare il metodo prescritto dall’art. 116 c.p.c., finendo così per travalicare il limite del ragionevole e del plausibile”: nè la testimonianza del padre di Ce. nè l’interrogatorio formale di quest’ultimo, nè la testimonianza della moglie di P. potrebbero sostenere la tesi del giudice d’appello, trattandosi di risultanze istruttorie “zoppe”.

Il motivo non può essere accolto. La ricorrente chiede infatti a questa Corte di rivalutare le dichiarazioni rese nel processo, in particolare quelle della moglie di P., rispetto alla quale il giudice d’appello avrebbe errato nel percepire il dato probatorio. Sbaglia poi la ricorrente a sostenere che nessun valore probatorio, “nemmeno indiziario”, può essere riconosciuto alla testimonianza del padre di Ce. perchè de relato ex parte, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte – tale testimonianza “può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità” (Cass. 18352/2013).

c) Il terzo motivo riporta “nullità della sentenza o del procedimento di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della norma di cui agli artt. 113,115,116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”. Nella motivazione della sentenza impugnata ci sono “ben cinque punti contrari alla legge processuale”: il giudice d’appello si serve di fonti di prova apprese per scienza privata (quando afferma che P. più volte fece presente alla ricorrente di essere disponibile a ridurre il prezzo; che il venditore e i compratori non hanno inteso “tagliare fuori” M.; che è evidente che M. non propose di abbassare il prezzo), così errando “nella percezione del dato probatorio”; il giudice d’appello non ha poi seguito le norme del diritto processuale in relazione alla testimonianza de relato ex parte, totalmente nulla, e in relazione all’interrogatorio formale, utile solo ai fini confessori.

Il motivo non può essere accolto. Inconferente è il richiamo al divieto di utilizzo della scienza privata del giudice, in quanto – come riconosce la stessa ricorrente – quello che viene contestato al giudice d’appello è l’errata “percezione del dato probatorio”, ossia la valutazione delle prove da questi operata, valutazione – come già detto – incensurabile di fronte a questa Corte di legittimità. Quanto al valore della testimonianza de relato ex parte si rinvia a quanto precisato sopra sub b). Circa l’interrogatorio formale, il motivo è generico: la ricorrente sostiene infatti che, nel valutare le risposte date da Ce., la Corte avrebbe violato l’art. 228 c.p.c., ma tali risposte non trascrive, così non ponendo questa Corte nella condizione di poter vagliare la censura (v. al riguardo Cass. 19985/2017 e Cass. 17915/2010).

d) Il quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anomalia motivazionale”: la Corte d’appello ha del tutto omesso di esaminare il fatto decisivo che è emerso dalla testimonianza di B., il secondo mediatore, ossia che l’incarico gli è stato offerto il giorno dopo lo spirare di quello con la ricorrente, l’immediata visita all’immobile e l’immediata offerta dei C. – Ce. e la brevissima durata delle trattative.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello, se non ha dato conto in motivazione delle dichiarazioni rese da B., ha comunque considerato i fatti storici rilevanti emersi dalla testimonianza (v. p. 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice precisa che gli acquirenti avevano versato la caparra confirmatoria “già il 1 luglio”, così che l’incarico alla ricorrente era “scaduto il 9 giugno 2010 mentre l’affare si era concluso il 1 luglio”) e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra “il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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