Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18924 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 12753 R.G. anno

2009 proposto da:

L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato GUIDORZI Paolo del Foro di Rovigo giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 630 cron. del Tribunale di Rovigo depositato il

18.03.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Gambardella

Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rovigo, in c.m., esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) L.I. avverso l’atto con il quale il Prefetto di Rovigo in data 13.1.2009 aveva disposto ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 20 e 21, modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, il suo allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza, con decreto 18.3.2009 ha rigettato il ricorso.

In motivazione il Tribunale ha richiamato l’esistenza di una precedente misura adottata ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 2, la permanente attività di prostituzione esercitata dalla straniera ed il difetto di altri redditi regolari, concludendo per la formulazione di una prognosi di pericolosità per la sicurezza pubblica.

Per la cassazione di tale decreto la L. ha proposto ricorso il 25.5.2009 – al quale l’intimato Ministero non ha opposto difese – lamentando violazioni di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla errata valutazione della pericolosità sociale.

Il Collegio alla udienza fissata ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta stante la presenza di precedenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ben prima che per la evidente inesistenza dei quesiti e per la evocazione del non legittimato Ministro dell’Interno, per la assorbente ragione della non ricorribilità del decreto, dovendo questo essere adottato con espresso richiamo all’art. 737 c.p.c., e segg. (art. 22, comma 5 del D.Lgs. come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008), ed essendo pertanto reclamatole per legge, esattamente allo stesso modo dei decreti resi sulle opposizioni in materia di permessi per ragioni familiari (art. 30, comma 6 del T.U.), non sussistendo, di converso, le necessarie esplicite previsioni di ricorribilità diretta. Tal diretta ricorribilità è stata infatti prevista per i decreti adottati ex art. 13, comma 8 del T.U. alla stregua dell’art. 13 bis introdotto dal D.Lgs. 113 del 1999, art. 4, con esplicita quanto in equivoca formula. Con riguardo alla adozione di decreto all’esito della procedura camerale per la controversia sulla conversione del permesso per ragioni di famiglia hanno del resto avuto occasione di pronunziare le S.U. di questa Corte con l’ord. n. 5335 del 2005; di converso, sulla portata della espressa, ed all’epoca nuova, previsione di ricorribilità diretta ex art. 13 bis del T.U. avverso i decreti in materia di espulsione, si rammenta quanto affermato con la sentenza Cass. n. 5244 del 2000. Da tanto discende che, avverso il provvedimento del Tribunale innanzi al quale è stata proposta impugnazione avverso il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza è dato reclamo alla Corte d’Appello e non già, come erroneamente effettuato nella specie, diretto ricorso per cassazione.

Segue l’inammissibilità del ricorso della L.. Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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