Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18924 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3136/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1105/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 4.6.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di A.R., medico, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha riformato la decisione di primo grado sfavorevole al contribuente, condannando l’Agenzia al rimborso di quanto chiesto, non essendo l’attività esercitata autonomamente organizzata.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione.

2. L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione della L. 289 del 2002, art. 7, per avere la Commissione Regionale ritenuto che l’I.r.a.p. andava rimborsata anche per le annualità (OMISSIS) per le quali il contribuente si era avvalso del condono, è fondato.

2.1. Premesso che l’adesione del contribuente al condono per le due annualità sopra indicate risulta dalla stessa sentenza impugnata (nella parte relativa allo svolgimento del processo) e che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la questione relativa all’applicazione del condono, rilevabile anche d’ufficio, può essere legittimamente eccepita anche per la prima volta in grado di appello, la pronuncia implicita di rigetto del Giudice di appello contrasta con l’orientamento consolidato di questa Corte in materia.

2.2. Si è, infatti, reiteratamente, ritenuto che la presentazione dell’istanza di definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, preclude al contribuente, libero di scegliere se aderire al condono o coltivare la controversia, ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata (cfr. con particolare riferimento all’IRAP, Cass. n. 1967/2012; id. n. 4566/2015 in caso di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 7).

3.Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata nei limiti sopra esposti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito, con il rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso i dinieghi di rimborso dell’i.r.a.p. delle annualità (OMISSIS).

4.Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre, in ossequio al principio di soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal contribuente relativamente alle annualità (OMISSIS).

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna l’intimato al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi Euro 1.150,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA