Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18924 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18924 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21673/2011 R.G. proposto dalla Agenzia delle Entrate,
in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
Saddò Edoardo, rappresentato e difeso dall’Avv. Lino Diana e dall’Avv. Marco
D’Amici, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente
domiciliato in Roma, Viala I. Montanelli n. 164, presso lo studio dell’Avv.
Annalisa Golluccio;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
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Data pubblicazione: 17/07/2018

depositata il 16 giugno 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2018 dal
Consigliere Luigi D’Orazio.

1.Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate rilevava, tra l’altro, che
l’impresa Saddò Edoardo aveva omesso di indicare in dichiarazione il reddito di
lire 154.527.467 corrispondente alla sopravvenienza attiva relativa ai contributi
comunitari “in conto capitale” ricevuti dalla Regione Lazio.
2.11 ricorrente impugnava l’avviso evidenziando che la sua azienda agricola
aveva ricevuto un contributo in conto capitale, di cui lire 66.741.467 per la
spesa relativa alla realizzazione di muri a secco ed al regime delle acque
piovane e lire 87.786.000, per l’adeguamento e la ristrutturazione dei locali e
per l’acquisto delle attrezzature e dei macchinari e degli impianti, che la
seconda somma era stata revocata dalla Regione, che trattavasi di un
contributo “in conto impianti” finalizzato all’acquisizione di beni strumentali,
sicchè non costituiva sopravvenienza attiva, da indicare nel reddito di impresa,
ma doveva imputarsi riducendo il valore dei beni ammortizzabili.
3.L’Agenzia delle entrate eccepiva preliminarmente la inammissibilità del
ricorso per tardività, in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato il
26-11-2005 e non il 16-3-2006.
4.La Commissione tributaria provinciale rigettava l’eccezione preliminare in
quanto l’Agenzia delle entrate non aveva fornito la prova della tardiva
notificazione del ricorso, non avendo prodotto l’avviso di ricevimento in data
26-11-2005. Nel merito la Commissione provinciale accoglieva in parte il
ricorso, considerando i contributi non imponibili ai fini Irpef.
5.L’Agenzia delle entrate proponeva appello sia sostenendo la tardività della
notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sia nel merito,
chiedendo la conferma dell’accertamento.
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RITENUTO IN FATTO

6.La Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle entrate,
confermava la decisione di primo grado.
7.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle
entrate.
6. Resisteva con controricorso l’impresa.

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la nullità
della sentenza per carenza della motivazione in violazione dell’art. 132 comma
2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art.. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..In particolare, si
rileva che la Commissione regionale, nel pronunciarsi nel merito della lite, ha
implicitamente rigettato il motivo di appello in ordine alla tardività del ricorso
introduttivo, omettendo però di fornire alcuna motivazione della decisione
implicitamente assunta.
2.Con il secondo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate, in via
subordinata, deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
4 c.p.c..
3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente rileva l’insufficiente
motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5
c.p.c., “in subordine, limitatamente al contributo di lire 66.741.467 non
oggetto della revoca della Regione Lazio”. Nella motivazione “la CTR, descritto
il regime fiscale proprio dei contributi finalizzati all’acquisto dei beni
ammortizzabili, assume apoditticamente che il contributo de quo abbia siffatta
finalità”.
4.11 primo motivo è fondato, mentre restano assorbiti il secondo ed il terzo
motivo, perchè presentati solo in via subordinata.
Invero, pur avendo la Commissione regionale implicitamente rigettato il motivo
di appello relativo alla tardività della notificazione del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, non ha però fornito alcuna motivazione sul punto (in
tema di vizio di motivazione su decisione di rigetto implicita cfr. Cass.Civ., 18
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CONSIDERATO IN DIRITTO

marzo 2015, n. 5339; Cass.Civ., 17 marzo 2001, n. 3881).
Per la Suprema Corte, infatti, sussiste il vizio di nullità della sentenza per
omessa motivazione quando essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto
sui quali è basata la decisione (Cass.Civ., 10 agosto 2017, n. 19956; Cass.Civ.,
2 luglio 2004, n. 12114).
5.Va, quindi, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione
tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione che provvederà anche

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa
la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione che
provvederà anche sulle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2018

Il Presidente

sulle spese di giudizio.

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