Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18924 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12366/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE B. BUOZZI

77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ACHILLE MACRELLI;

– ricorrente –

contro

WOELFLE ENGINEERING GMBH, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 820/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 28 aprile 2015, ha rigettato l’appello proposto da Italsistem s.r.l. avverso la pronuncia del Tribunale di Forlì – Sezione distaccata di Cesena n. 303 del 2007, e nei confronti di Woelfe Engineering Gmbh.

1.1. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione promossa da Italsistem s.r.l. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 103 del 2004, che le intimava il pagamento della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi in favore di Woelfe Engineering Gmbh, a titolo di corrispettivo della concessione esclusiva per la produzione e la vendita di motori a stantuffo rotante XR-8.

1.2. Italsistem proponeva appello deducendo la vessatorietà della clausola solve et repete inserita nel punto 7 del contratto, e la sua inefficacia, in quanto priva della doppia sottoscrizione.

2. La Corte d’appello ha confermato la validità ed efficacia della clausola sul rilievo che il contratto inter partes era stato concluso a seguito di trattativa.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre P.A. sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese in questa sede Woelfe Engineering Gmbh.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente e con valenza assorbente si rileva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale del ricorrente.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il soggetto che non sia stato parte del giudizio di merito e intenda proporre ricorso per cassazione, per evitare l’inammissibilità del ricorso, deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, depositando la relativa documentazione (ex plurimis, Cass. 21/06/2017, n. 15414; Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9692; Cass. Sez. U. 25/02/2009, n. 4468).

3. L’odierno ricorrente, che non è stato parte del giudizio di appello, agisce in proprio qualificandosi “già liquidatore di Italsistem s.r.l.”, ma non dimostra se e come sia succeduto alla società, e quindi non è legittimato all’impugnazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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