Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18923 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 11143 R.G. anno 2009 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Viale delle

Milizie 48 presso l’avv. Francesco Corvasce e rappresentato e difeso

dall’avv. MAZZEO Antonio del Foro di Pistoia;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Lucca;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lucca in c.m. depositato il

4.4.2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito l’avv. Margherita Amitrano per delega dell’avv. Mazzeo che ha

chiesto l’accoglimento;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA

Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cittadino (OMISSIS) B.S. con atto 15.1.2008 impugnò innanzi al Tribunale di Lucca l’espulsione adottata dal Prefetto il 16.11.2007 ma il Tribunale, con decreto 4.4.2008, sul rilievo che la competenza del Tribunale era stata disposta con il D.L. n. 249 del 2007, art. 2 e che tal decreto non era stato convertito, che nessuna norma era stata adottata ex art. 77 Cost., u.c., per regolare i rapporti insorti, e che doveva essere affermata la perdita di efficacia ab origine della norma attributiva della competenza e la inconferenza di alcun richiamo all’art. 5 c.p.c., dichiarò inammissibile il ricorso. Il Giudice di Pace di Lucca, adito in riassunzione dal B., sul rilievo per il quale non era nella specie predicabile alcuna riassunzione, con decreto 5.6.2008 dichiarò il ricorso dello straniero inammissibile per tardività ex art. 13, comma 8 del T.U.. Per la cassazione del decreto del Tribunale il B. ha proposto ricorso con atto del 6.5.2009, non resistito dall’intimato Prefetto, nel quale ha lamentato la violazione dell’art. 5 c.p.c., commessa dal Tribunale affermandone la inutilizzabilità nella specie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che l’impugnato decreto del Tribunale di Lucca del 4.4.2008, contenente in motivazione espressa declinatoria di competenza ma tradotta in dispositivo in decisione di “inammissibilità” (sull’errato rilievo che la forma del decreto sarebbe stata “refrattaria” alla predetta declinatoria), è statuizione che nega la competenza di quel giudice sulla base della mancata conversione del D.L. contenente la norma che la relativa competenza aveva giustificato. Da tanto consegue che l’impugnazione del B. avrebbe dovuto assumere le forme ed i termini del ricorso per regolamento e non quella del ricorso per cassazione.

Nondimeno sussistono i presupposti per convertire il ricorso ex art. 13 bis, comma 4 del T.U. (come modificato dal D.Lgs. n. 113 del 1999) m regolamento, posto che, da un canto, la censura è conclusa da quesito di diritto ed ha i contenuti della impugnazione per ragione di competenza e che, dall’altro canto, la assenza totale nel fascicolo di alcuna traccia della dovuta comunicazione di cancelleria del deposito della decisione 4.4.2008 consente l’applicazione dei termine di cui all’art. 327 c.p.c. (da ultimo Cass. n. 21914 del 2009), termine che il ricorso del 6.5.2009 ha pienamente rispettato.

E la cognizione di tale regolamento “convertito” ben può avvenire all’esito della pubblica udienza e con sentenza, trattandosi di una sede di maggior ampiezza di garanzie defensionali rispetto a quella – pur prevista per il regolamento – della definizione con ordinanza all’esito della camera di consiglio (S.U. n. 9151 del 2008).

Venendo al merito della sottoposta questione di competenza, appare chiara la correttezza delle declinatoria del Tribunale: la relativa competenza per materia fu introdotta dal D.L. n. 249 del 2007, art. 2 (entrato in vigore il 2.1.2008) recante modifica anche dell’art. 13 bis del T.U. sull’immigrazione, decreto che non venne convertito (come da comunicazione in G.U. n. 53 del 2008) senza che il legislatore avesse a dettare norme di salvaguardia dei rapporti processuali medio tempore costituiti. Pertanto rettamente il Tribunale, alla data del 4/4/2008, ebbe a rilevare la sopravvenuta propria incompetenza, altrettanto correttamente negando che valesse a conservarla la disposizione dell’art. 5 c.p.c., la quale non trova applicazione le volte in cui la norma attributiva della competenza o della giurisdizione viene meno ex tunc (in tal senso S.U. n. 6529 del 2006, n. 23645 del 2004 e n. 19495 del 2008). In realtà rettamente il B. aveva riproposto la sua domanda innanzi al Giudice di Pace che, errando, in data 5.6.2008 ebbe a dichiararla inammissibile ex art. 13, comma 8 del T.U., non valutando la possibilità di rimettere in termini lo straniero all’esito della anomala vicenda. Ma lo straniero, invece di impugnare detto decreto di inammissibilità, reso dal Giudice indiscutibilmente competente, ha inteso contestare con il ricorso in esame la declinatoria di competenza esattamente adottata dal Tribunale adducendo una inconsistente ipotesi di applicazione estensiva dell’art. 5 c.p.c.. Ma quel che rileva, con carattere assorbente, è che la mancata impugnazione della declaratoria di inammissibilità della opposizione per sua tardività rende del tutto carente di interesse la odierna contestazione della prima declinatoria sulla base della proposta di interpretazione estensiva dell’art. 5 c.p.c., dato che, comunque, la cognizione della domanda quale proposta resterebbe preclusa.

Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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