Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18923 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.28/07/2017),  n. 18923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22332-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope /egis;

– ricorrente –

contro

C.M., (OMISSIS), S.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 2 (studio Aiello), presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VITTORIO ANGIOLINI, GABRIELE BELFATTO, LUCA

FORMILAN;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali-

contro

A.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 522/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Urbino ha accolto in parte le domande proposte da C.M., A.E. e S.P., assunte con reiterati contratti a tempo determinato con la qualifica di docenti, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’istruzione, Università e ricerca al risarcimento del danno, costituito a) dall’importo delle differenze stipendiali conseguenti agli scatti di anzianità maturati dall’anno scolastico 2004-2005, oltre agli accessori di legge; b) da dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli accessori di legge;

con sentenza depositata il 31/5/2013, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, e ha riconosciuto il risarcimento del danno nella sola misura pari alla differenza di trattamento stipendiale tra quello riconosciuto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e la inferiore retribuzione percepita dalle ricorrenti; ha invece rigettato l’appello incidentale proposto dalle lavoratrici nella parte in cui si insisteva per la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè per l’ulteriore risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti;

contro le sentenze, il Ministero propone ricorso per cassazione, articolando un unico complesso motivo, cui resistono con controricorso le lavoratrici C. e S., le quali a loro volta spiegano ricorso incidentale; la A. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il MIUR ha depositato rinuncia al ricorso non notificata alla controparte;

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma;

1.2. invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

1.3. la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori richiami, tra cui Cass. Sez. U., 18/2/2010, n. 3876);

2. il ricorso del MIUR va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;

3. con il ricorso incidentale parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle clausole 3 e 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999-70-CE, nonchè di altro complesso normativo (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,5 e 10; D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, conv. con mod. nella L. n. 106 del 2011; del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 36 e 70; L. n. 183 del 2010, art. 32, art. 11 disp. gen.), e l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione assumendo che, in applicazione dei principi comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione (rispetto ai lavoratori del settore privato) e di effettività della tutela, l’unica forma risarcitoria dotata dei caratteri della proporzionalità, equivalenza ed effettività è la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato; e anche il risarcimento del danno deve essere dotato dei medesimi caratteri di proporzionalità, equivalenza e effettività;

3.1. diversamente dalla proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il motivo, nella sua complessiva articolazione, deve essere rigettato;

3.2. le questioni in esso poste sono state compiutamente scrutinate nelle recenti pronunce di questa Corte (nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535, 23750, 23751, 23866, 23867, da 24934 a 24040, da 24126 a 24130, 24272, 24273, 24275, 24276/2016; da ultimo, 10/1/2017, n. 290), rese in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

3.3. la Corte, con le sentenze indicate, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

C) Ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

3.4. detti principi devono essere qui ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

3.5. la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta, quanto alla ritenuta specialità della normativa di settore ed alla giuridica impossibilità di convertire in rapporto a tempo indeterminato il contratto a termine, anche se abusivamente reiterato;

3.6. nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, perchè sono a ciò ostativi i principi di diritto di cui alle lettere B e H, in quanto l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi;

3.7. al riguardo, occorre rilevare che le allegazioni contenute nel ricorso incidentale difettano della necessaria specificità imposta dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6: in particolare, i contratti non risultano compiutamente trascritti quanto meno con riferimento alla loro tipologia (L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2) e alla durata delle supplenze (avendo la parte riportato solo la data di inizio dei singoli contratti e non anche la loro scadenza), elementi non specificati nemmeno nella sentenza impugnata eppur decisivi ai fini della controversia, perchè la reiterazione deve ritenersi abusiva ove protratta oltre il limite dei trentasei mesi e finalizzata alla copertura di posti vacanti della pianta organica (c.d. di diritto);

3.8. al contrario, nella sentenza impugnata si afferma che i ricorrenti sono stati destinatari di assegnazione di supplenze su organico di fatto, e tale affermazione non risulta adeguatamente censurata dalle parti;

3.9. per questa tipologia di assunzioni, come si è su affermato, non è configurabile in sè alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro; nè la parte ricorrente ha allegato che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio e nemmeno allegato e provato circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea (v. Cass. n. 290/2017, punto 29 H);

3.10. vanno inoltre richiamate le considerazioni esposte nei precedenti richiamati in merito alla insussistenza di profili di illegittimità costituzionale e alla non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacchè sul concetto di equivalenza la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072 del 2016;

4. la sentenza impugnata, seppur erronea nella parte in cui ha escluso qualsiasi profilo di contrasto fra la normativa speciale del settore scolastico e la direttiva 1999/70/CE, deve essere confermata, ex art. 384 c.p.c., comma 4, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione qui enunciata;

5. la complessità della questione giuridica, risolta sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia intervenute in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

6. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

sussistono invece i presupposti per la sua applicazione nei confronti della controricorrente – ricorrente incidentale.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei presupposti per il versamento,. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

Dà atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente incidentale, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA