Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18923 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13661/2012 proposto da:
STUDIO INGEGNERI A.M. E A.S., (OMISSIS),
nella persona del rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 99, presso lo studio
dell’avvocato PATRIZIA CASTELLANO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 192/34/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata
il giorno 11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte dello Studio Ingegneri A.M. e A.S. di cartella di pagamento portante IRAP per l’anno di imposta 2001, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione distaccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, confermava l’iscrizione a ruolo ritenendo sussistere, nella fattispecie, i presupposti della pretesa impositiva.
Avverso la sentenza lo Studio associato ha proposto ricorso su due motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, ed, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 2697 c.c., la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza di beni strumentali e spese per consumi.
2.Con il secondo motivo si deduce l’omessa e carente motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove il Giudice di appello aveva asserito in via generica la sussistenza di beni strumentali e la esposizione di spese per consumi di varia e rilevante entità la cui esistenza era smentita dagli alligata di parte.
3. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale non risulta avere preso parte ai precedenti gradi di giudizio.
4.Sulla res controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7371/16) le quali, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito il seguente principio: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di scambi e servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e di professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso presupposto di imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.
5. La sentenza impugnata è sostanzialmente conforme al superiore principio onde il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate va rigettato.
6. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016