Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18923 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18923 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17995/11 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente contro
KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Tinelli e dall’avv. Maurizio De Lorenzi, con domicilio
eletto presso il loro studio in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 15;

– controricorrente e
EQUITALIA ESATRI S.P.A.
-intimata-

cA P/t Ai ‘Ft
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
Staccata di Salerno n. 227/5/10 depositata in data 8 giugno 2010

Sez.

Data pubblicazione: 17/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.3.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

RITENUTO IN FATTO
La società Kerry Ingredients Italia s.p.a. impugnava la cartella di
pagamento n. 068 2005 0424159 043 relativa all’anno di imposta 2001
emessa dall’Ufficio delle Entrate di Avellino, essendo divenuto definitivo, per

26/7/2004.
La contribuente eccepiva la nullità della cartella di pagamento
derivante dalla nullità della notifica dell’avviso di accertamento, perché non
eseguita presso la sede legale della società, ma presso l’ufficio postale a
mani di soggetto non incaricato, né munito di delega, e sosteneva di essere
venuta a conoscenza dell’avviso di rettifica solo a seguito della notifica della
cartella di pagamento recante la iscrizione a ruolo delle somme dovute a
titolo definitivo; nel merito, deduceva la infondatezza dell’atto accertativo.
Contestualmente la contribuente presentava all’Ufficio di Avellino
istanza di autotutela con cui, contestando alcuni dei rilievi dell’avviso di
accertamento, ne chiedeva l’annullamento totale e, in subordine, la
compensazione del maggior reddito con le perdite pregresse.
L’istanza veniva rigettata dall’Ufficio per carenza dei presupposti e
avverso il provvedimento di diniego di autotutela la contribuente proponeva
impugnazione chiedendo la riunione con quello avente ad oggetto la cartella
di pagamento.
La Commissione Tributaria provinciale di Avellino, previa riunione dei
ricorsi, li rigettava, dichiarando la regolarità della notifica dell’avviso di
accertamento e la legittimità del provvedimento di diniego di autotutela.
La società proponeva appello avverso la sentenza riproponendo la
questione della nullità della notifica dell’accertamento per violazione dell’art.
8 della legge 890/82 e ribadendo la illegittimità del diniego di autotutela,
oltre che, nel merito, la infondatezza dell’accertamento.
La Commissione Tributaria regionale, riformando la sentenza di primo
grado, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di
pagamento e dichiarava illegittimo il diniego di autotutela, motivando che

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mancata impugnazione, l’avviso di accertamento notificato in data

l’avviso di accertamento era stato notificato a persona non qualificata al
ritiro e che il ricorso all’autotutela era sempre ammesso, anche in caso di
atto di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato nei termini,
con la conseguenza che risultava evidente l’errore in cui era incorso l’Ufficio
nella valutazione della documentazione, dato che l’istanza di autotutela
equivaleva ad una richiesta di compensazione del maggior reddito accertato

La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato
ad un unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
Equitalia Esatri s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380-bis cod.
proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa
applicazione dell’art. 8 della legge n. 890/1982 e dell’art. 2700 cod. civ., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.- la ricorrente,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nulla la
notifica dell’avviso di accertamento, sostiene che in materia di notifiche
eseguite a mezzo del servizio postale, l’avvenuto ritiro del plico depositato
presso l’ufficio postale, da parte dell’incaricato, determina il
perfezionamento della notifica a mezzo posta, rendendo irrilevanti le
eventuali omissioni imputabili all’agente postale nella fase precedente il
deposito, ed in particolare la mancata consegna del plico nel domicilio del
destinatario.
Ha inoltre osservato che la consegna dell’atto nelle mani di un
soggetto qualificato dall’agente notificatore come “persona incaricata” non
poteva essere genericamente contestata dalla contribuente, in quanto
l’operato del funzionario, che rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale,
faceva fede fino a querela di falso, con la conseguenza che la consegna del
plico a mani di Duilio Ronconi ed il fatto che quest’ultimo aveva dichiarato di

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con le perdite pregresse.

essere persona “incaricata” per la ricezione, costituivano circostanze
incontestabili, in difetto di proposizione di querela di falso.
Ha pure dedotto che dall’avviso di accertamento emergeva che anche
il provvedimento di diniego di autotutela era stato notificato, in data
18.5.06, presso la società a Ronconi Duilio, sicchè tale circostanza
dimostrava che il Ronconi era legato alla società e che il ritiro del plico non

1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La Commissione Tributaria regionale non si è limitata ad
accogliere il motivo di gravame concernente il difetto di notifica dell’avviso
di accertamento, ma ha pure accolto le ulteriori domande contenute
nell’originario ricorso afferenti il provvedimento di diniego di autotutela,
affemando «Nel caso di specie, pertanto, risulta evidente l’errore
commesso nella valutazione della documentazione in quanto l’istanza di
revisione di autotutela del 7/4/2006 costituiva una formale richiesta di
compensazione del maggior reddito accertato con le perdite pregresse.
Pertanto l’appello va accolto e conseguentemente va annullata la cartella di
pagamento….».
Così motivando, la Commissione Tributaria regionale ha accolto anche
il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di diniego di
autotutela ed ha dichiarato la illegittimità dell’avviso di accertamento e della
cartella di pagamento.
E’ pertanto evidente che la sentenza è sorretta da due diverse ratiow»

decidendi, tra loro autonome, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la
decisione adottata di annullamento della cartella di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate con il ricorso proposto si è limitata ad
impugnare solo il capo della sentenza con il quale è stato rilevato il vizio di
notifica dell’avviso di accertamento, ma non ha svolto alcuna contestazione
in ordine all’altro capo con il quale è stato dichiarata la nullità della cartella
di pagamento, con la conseguenza che tale ultimo capo della sentenza è
ormai divenuto definitivo per difetto di impugnazione.
Il giudicato formatosi sul secondo capo della sentenza comporta che,
anche laddove venisse riformato il capo della sentenza che dichiara la nullità

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poteva non essere stato preceduto da una apposita delega.

della notifica dell’avviso di accertamento, tale pronuncia non potrebbe mai
condurre all’annullamento della sentenza, risultando ormai cristallizzato
quanto statuito con il secondo capo della sentenza.
Da quanto detto consegue che il ricorso proposto dalla Agenzia delle
Entrate è inammissibile per carenza di interesse.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “in tema

pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a
sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle
censure mosse a una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per
sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni
esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale
fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della
decisione stessa (Cass. n. 20454 del 21/10/2005, Cass. 14/2/12 n. 2108).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00, oltre al
rimborso forfettario delle spese generali al 1 5 % ed accessori di legge
Così deciso in camera di consiglio il 15 marzo 2018

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di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una

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