Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18923 del 15/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24544/2017 R.G. proposto da:
C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Filomena Giglio;
– ricorrente –
contro
Comune di Ischia, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco
Cellammare;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1142/2017,
depositata il 13 marzo 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2019
dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.
Fatto
RILEVATO
che:
1. C.M. ricorre con unico mezzo avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda volta alla condanna del Comune di Ischia al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 9/4/2004, alle ore 14, allorquando, mentre percorreva alla guida del proprio motociclo la via Vecchia Campagnano di Ischia, cadeva per terra a causa della presenza di residui di conglomerato bituminoso, riportando lesioni personali e danni al mezzo.
Il Comune resiste, depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. E’ pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione.
La rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui, a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo.
Stante l’adesione di controparte alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., comma 4).
2. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019