Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18922 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 9427 R.G. anno 2009 proposto da:

S.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, Via

Susa 1 presso l’avv. DI DOMENICA Ida e rappresentata e difesa

dall’avv. Nicolino Sacchetti del Foro di Chieti;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Teramo – Giudice di Pace di Teramo;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Teramo depositata il

19.02.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA

Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Teramo, richiesto di esaminare la legittimità del provvedimento con il quale il Questore di Bolzano aveva disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera di (OMISSIS) della cittadina extracomunitaria S.C.M., essendo stata la straniera espulsa perchè priva di titolo di soggiorno, con ordinanza 19.2.2009, sentita la straniera assistita da difensore d’ufficio ha convalidato il provvedimento.

Per la cassazione di tale decreto S.C.M. ha proposto ricorso il 14.4.2009 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando da un canto la violazione delle norme sulla difesa tecnica, non essendo stato dato modo al difensore di fiducia di presenziare alla udienza e denunziando, dall’altro canto, la violazione di legge commessa con la mancata traduzione del provvedi mento nella lingua dell’espulso. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti in termini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non più applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).

Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di là della irrilevante rubrica ed in tutti e due i motivi, di violazioni di legge sostanziale o processuale (il primo motivo denunzia nullità del decreto per violazione del D.L. n. 51 del 2002 conv. in L. n. 106 del 2002; il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U.).

La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).

La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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