Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18922 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13468/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

47, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CREMONA, in persona del

Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6287/65/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.M. dell’avviso di accertamento, con il quale era stata accertata, ai fini dell’IRPEF dell’anno (OMISSIS), una plusvalenza non dichiarata per un’operazione di acquisto immobiliare e successiva rivendita nel quinquennio, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto della contribuente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo.

In particolare, il Giudice di appello, rigettava l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e per lesione del diritto di difesa; nel merito, ribadiva che i fatti proposti dall’appellante non trovavano giustificazione e supporto in alcun documento di prova.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidandosi a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, laddove il Giudice di appello non aveva ritenuto che il mancato avvertimento nell’invito a comparire della facoltà per il contribuente di farsi assistere da un professionista abilitato non costituisse causa di illegittimità dell’atto impositivo.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove la C.T.R. non aveva annullato l’avviso di accertamento malgrado notificato (il (OMISSIS)) prima dei sessanta giorni, previsti dalla norma, dal (OMISSIS) (data in cui venne redatto il processo verbale di contraddittorio).

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome connessi, non sono fondati.

E’, invero, pacifico che nel caso in esame trattasi di c.d. verifica ” a tavolino” e che non vi siano stati accessi, ispezioni o verifiche in locali destinati all’esercizio dell’attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali con conseguente inapplicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12 (ivi compreso il previsto obbligo di avvertimento della facoltà di assistenza qualificata) come da orientamento pacifico di questa Corte, suggellato di recente dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24823/15.

3.1. La motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo appare conforme a diritto, andrà pertanto corretta in tal senso.

4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio laddove la Commissione Regionale nel rigettare, nel merito, l’appello non aveva esaminato il contenuto del contratto preliminare del (OMISSIS), la contiguità temporale dell’atto di vendita concluso dalla contribuente con il suddetto preliminare, la perfetta coincidenza degli importi indicati negli assegni, il reale prezzo pagato, in parte in denaro ed in parte mediante permuta.

4.1. Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.

Non si deduce, invero, quando e come tali fatti vennero allegati nei gradi di giudizio e se gli stessi fossero stati oggetto di discussione tra le parti; non si riproduce il contenuto dei documenti indicati al fine della previa valutazione della decisività dei fatti dagli stessi emergenti; ma, ancor prima, il mezzo appare inammissibile ai sensi del disposto dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., applicabile per essere stato il processo di appello, nella specie, introdotto successivamente al trentesimo giorno dell’entrata in vigore della novella legislativa (11.9.2012). Con l’ulteriore conseguenza che il ricorrente in cassazione, per evitare la delibazione di inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità (cfr., da ultimo, Cass. 24909/ 2015; id. Cass. 14416/2015; inoltre, ex multis, Cass. 5528/2014), cio che nel ricorso all’esame none stato fatto.

5. Infine, con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello concernente l’insufficiente motivazione da parte del primo Giudice del rigetto del motivo di ricorso con il quale si censurava l’operato dell’Amministrazione sotto il profilo della carenza di collaborazione e buona fede di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, per non avere l’Ufficio adempiuto agli obblighi informativi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32.

5.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata dà espressamente conto del motivo di appello (cfr. pag. 1, cpv. 4) nella parte dedicata allo svolgimento del processo e, atteso il tenore complessivo della motivazione (la quale ripercorre e valuta in punto di legittimità tutto l’iter del procedimento prodromico all’emissione dell’atto impositivo), deve anche ritenersi che sullo stesso si sia pronunciata, implicitamente rigettandolo.

6. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.800,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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