Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18922 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18922 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 25004/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
Sintema Sport Sri,

rappresentata e difesa dall’Avv. Amerigo

Motta, con domicilio eletto presso l’Avv. Susanna Mazzà, in Roma
via E. Manfredi n. 17, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente e
Centro Assistenza Doganale – CAD – Alto Tirreno Srl
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 54/6/12, depositata il 19 settembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2018
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO CHE

Data pubblicazione: 17/07/2018

- l’Agenzia delle dogane di Milano contestava alla società Sintema
Sport Sri la non corretta dichiarazione della merce (350 forcelle per
biciclette) importata dalla Repubblica Popolare Cinese con la
bolletta doganale presentata il 1° dicembre 2005 in quanto relativa
ad un quantitativo superiore al massimo consentito di 300 pezzi per
fruire dell’esenzione del dazio antidumping, sicché procedeva con

– l’impugnazione della contribuente era accolta dalla Commissione
tributaria provinciale di Genova; la sentenza era parzialmente
riformata dal giudice d’appello che riteneva la legittimità
dell’accertamento per la merce eccedente il limite legale;
– la l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con tre
motivi; resiste la società contribuente con controricorso;
CONSIDERATO CHE
– vanno disattese, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità
del ricorso per 1) mancata sottoscrizione degli atti da un avvocato
in assenza della possibilità di agire personalmente in giudizio e 2)
omesso deposito della copia dell’appello presso l’ufficio di
segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata, in violazione 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del
1992, nel testo vigente ratione temporis,
– quanto al primo profilo la legittimazione processuale degli uffici
locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nelle norme del
regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi
dell’art. 66 del d.lgs. n. 300 del 1999, cui va riconosciuta la
posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle
commissioni tributarie (Cass. n. 20911 del 03/10/2014);
– quanto al secondo profilo, la censura è inammissibile in quanto
rivolta, in realtà, non contro il ricorso per cassazione ma avverso
l’atto di appello, neppure traducendosi in una censura della
sentenza impugnata;

2

avviso di rettifica a recuperare il cd. dazio esteso;

- è invece inammissibile la riproposizione nel controricorso delle
eccezioni di decadenza per vizi afferenti la notifica dell’avviso di
rettifica, trattandosi di questione espressamente decisa dalla CTR
(“vanno respinte le eccezioni preliminari della società relative …
all’intervenuta decadenza per irregolare notifica dell’accertamento”)
e sulla quale, pertanto, in mancanza di ricorso incidentale deve

passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia

violazione e falsa applicazione dell’art. 14, lett. c, Reg. CE n. 88 del
1997 per aver la CTR ritenuto che, in caso di superamento del
limite massimo di pezzi consentito, la rettifica per il recupero del
dazio esteso poteva riguardare solo la merce in esubero rispetto al
limite quantitativo legale;
– il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto
decisivo, costituito dall’esatta individuazione della merce in dogana,
nonché falsa applicazione degli artt. 15 Reg. CE n. 88 del 1997 e
13, par. 2, Reg. CE n. 384 del 1996, censura, quest’ultima, che
reitera specificamente con il terzo motivo;
– il primo e il terzo motivo, da esaminare unitariamente in quanto
logicamente connessi, sono fondati;
– l’art. 2, paragrafo 1, Reg. CE n. 88 del 1997 prevede che “1. Le
importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio
esteso nei casi in cui:
– siano dichiarate per l’immissione in libera pratica da o per conto
di un soggetto esentato, oppure
– siano dichiarate per l’immissione in libera pratica in conformità
delle disposizioni relative al controllo della destinazione particolare
conformemente all’articolo 14”;
– la domanda di autorizzazione deve contenere, tra l’altro, (art. 4,
paragrafo 1, lett. b) “elementi di prova che sembrino dimostrare
che le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrano nel

3

ritenersi ormai consolidato il giudicato;

campo d’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 384/96”;
– l’art. 14 prevede espressamente, poi, “Le importazioni di parti
essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica
da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata
in vigore del regolamento di riferimento sono esentate

dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità
della struttura Taric di cui all’allegato III e delle condizioni di cui
all’articolo 82 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da
291 a 304 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applicano in
quanto compatibili nei casi seguenti:
a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a
norma degli articoli 7 o 12,
b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di
un’autorizzazione in conformità dell’articolo 291 del Regolamento
(CEE) n. 2454/93, oppure
c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle
300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in
libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di
parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure
consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento
al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le
parti associate o legate da accordi di compensazione con detta
parte; oppure
d) impiego delle parti essenziali di biciclette nell’assemblaggio di
velocipedi con motore ausiliario”;
– il successivo art. 15, paragrafi 1 e 2, infine, dispone che “1. La
Commissione oppure le autorità competenti degli Stati membri
possono decidere d’ufficio di sottoporre ad esame le parti che
dichiarino per l’immissione in libera pratica parti essenziali di
biciclette oppure ricevano dette consegne a norma dell’articolo 14,
lettera c). 2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1
4

J

hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto
quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c)
oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse
ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del
Regolamento (CE) n. 384/96. …”
– l’art. 13 del Reg. CE n. 384 del 1996 (rubricato con l’indicazione
a sua volta, prevede

“1. L’applicazione dei dazi

antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere
estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro
parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione
una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi
e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i
quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione
economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che ne
risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi
e/o di quantitativi dei prodotti simili, e che esiste un dumping in
relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti
simili o similari.
2. Operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo
sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti
circostanze:
a) le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo
l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo
immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del
paese soggetto alla misura; e
b) il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 °A del
valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è
tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato
nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al
25 °A del costo di produzione; e
c) gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi
e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano
5

“elusione”),

elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori
normali precedentemente determinati per i prodotti simili o
similari.”
– il sesto considerando del Reg. n. 384 cit., infine, precisa che il
controllo delle competenti autorità degli Stati membri ha ad
oggetto, tra l’altro, che le “parti … soddisfino le condizioni dei
sicché tale parametro è esplicitamente

oggetto di considerazione in termini unitari;
– da tale complesso normativo deriva che la domanda di esenzione,
e la correlata autorizzazione, si configura come oggettivamente
diversa a seconda che sia richiesta in relazione alle condizioni di cui
all’art. 14 o meno, e, dunque, se, avuto riguardo alla specifica
vicenda, abbia ad oggetto un quantitativo massimo inferiore o
superiore a 300 pezzi: nel primo caso la procedura è semplificata,
mentre nel secondo è necessario procedere ex art. 13, paragrafo 2,
Reg. CE n. 384 del 1996 ad una valutazione specifica da parte della
Commissione Europea;

il superamento indebito del limite quantitativo autorizzato

comporta, pertanto, che l’intera operazione, da un lato, ricade nel
campo della valutazione ai fini dell’elusione e, dall’altro, esula
dall’ambito dell’autorizzazione eventualmente conseguita, sicché in
una simile evenienza, non può essere riconosciuta l’esenzione dal
dazio esteso, traducendosi l’operazione in una importazione, per la
totalità degli articoli, senza autorizzazione;
– né è configurabile, come statuito dalla CTR, che l’autorizzazione
rilevi fino al limite dei trecento pezzi, applicandosi il dazio
antidumping per la parte eccedente, deponendo in senso contrario
sia la considerazione sempre unitaria del limite e delle conseguenze
del suo superamento in tutte le sopra citate disposizioni, sia la
necessità, in coerenza con i principi più volte affermati dalla Corte
di Giustizia (v., in tema, sentenze 29 luglio 2010, C-371/09 e 17
settembre 2014, C-3/13), di una interpretazione restrittiva delle
6

quantitativi minimi”,

norme di esenzione del dazio antidumping, con riaffermazione della
necessità della preventiva specifica autorizzazione, sia, infine,
restando incomprensibile, in mancanza di una espressa indicazione
normativa, l’asserito riconoscimento di una franchigia;
– il secondo motivo resta conseguentemente assorbito;
– il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; non essendo

ricorso del contribuente;
– le spese di questo giudizio sono regolate per soccombenza,
mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito, attesa la
particolarità della questione, caratterizzata da elementi di novità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al
pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in
euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese
dei gradi di merito
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 marzo 2018
Il Presidente
Biagio yjrgijio
– V-

necessari ulteriori accertamenti di merito va rigettato l’originario

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA