Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18921 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 8992 R.G. anno 2009

proposto da:

M.Y., elett.te dom.to in ROMA, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Questore di Bolzano;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano depositato il

19.01.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.7.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA

Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Milano, richiesto di esaminare la legittimità del provvedimento con il quale il Questore di Bolzano aveva disposto il trattenimento del cittadino extracomunitario M.Y. nel CIE di Milano, essendo stato lo straniero espulso perchè privo di titolo di soggiorno ed essendo necessario procedere ad accertamenti sulla sua identità e ad acquisire titolo di viaggio, con ordinanza 19.1.2009 ha convalidato il provvedimento.

Per la cassazione di tale ordinanza M.Y. ha proposto ricorso personalmente il 7.2.2009 notificandolo il 5.3.2009 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando da un canto la totale assenza di apparato motivazionale a sostegno della convalida e denunziando dall’altro canto la completa indifferenza per il prospettato legame familiare con convivenza con cittadina italiana alla quale era coniugato. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta stante la presenza di precedenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, posto che esso è stato proposto dal ricorrente M. di persona in assenza di alcun personale titolo abilitativo alla sua proposizione e con mera irrituale elezione di domicilio presso difensore in Bolzano. La evidenza del vizio dell’atto, affetto da violazione dell’art. 82 c.p.c., comma 3 e art. 365 c.p.c., sul quale si è pronunziata questa Corte a S.U. con la sentenza n. 3396 del 2008, rende anche superflua l’esigenza di rinnovare l’avviso di udienza al ricorrente presso la cancelleria della Corte (avendo la cancelleria sol tentato l’avviso presso il domicilio in Bolzano del ricorrente), ritenendo il Collegio di dare seguito all’assai recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte.

E’ stato infatti affermato (S.U. n. 6826 del 2010) che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (nel caso trattavasi della palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza disporre incombenti che si risolvano in un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (nel caso si verteva in tema di preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risultava essere stato notificato). E non è chi non veda come a tal genere di inutili ritardi nella definizione si ascriverebbe il rinvio a nuovo ruolo per il nuovo avviso in cancelleria di un ricorso inammissibile per violazione delle norme di cui ai citati artt. 82 e 365 c.p.c.. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

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