Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18921 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6366/2015 proposto da:
I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI,
49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 370/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
I.C. ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento, portante Iva ed Irap relative all’anno di imposta (OMISSIS).
A seguito di deposito di relazione è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario fra società di fatto e soci, anche quando alcuni di essi siano società di capitali, laddove dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva che l’accertamento coinvolgesse l’ipotizzata società di fatto I. – C..
2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame di una questione sollevata dal contribuente ed essenziale al fine del decidere (art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4).
3. La prima censura è inammissibile in quanto inconferente con il decisum. Ed, invero, non solo l’oggetto del contendere, a quanto emerge dagli atti, è costituito dall’impugnazione di avviso di accertamento emesso ai danni dell’ I. per Iva ed Irap relative all’anno di imposta (OMISSIS) e non per imposte dirette relative a redditi da partecipazione, ma, soprattutto, la stessa motivazione della sentenza impugnata è chiarissima nel ritenere che “al di là della configurabilità o meno tra le due società Eris s.r.l. e Target s.r.l. di una società di fatto, le attività formalmente riferite a queste ultime erano, in realtà, imputabili all’attività svolta dall’odierno appellante, che in conseguenza è risultato essere l’effettivo percettore dei redditi di impresa solo formalmente ed all’apparenza riferiti ed imputabili alle due società sopra richiamate.
4. Egualmente inammissibile la seconda censura laddove si assume la sussistenza del vizio di omessa pronuncia. Ricorre tale vizio quando il Giudice non abbia provveduto su una domanda o un’eccezione della parte, mentre, nella specie, si verte su una mera prospettazione difensiva (inconfigurabilità di una società di fatto tra società di capitali) della quale, peraltro, la sentenza impugnata dà conto.
5. nè consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016