Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18921 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18921 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: VENEGONI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso 17234-2012 proposto da:
MAZZUCATO LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIVA, MARCELLO
POGGIOLI, MAURO BEGHIN;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DEL
TaZ=ZID

intimata

VENEZIA, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA
VENEGONI.

avverso la sentenza n. 70/2011 della COMM.TRIB.REG. di

1

RITENUTO CHE
La contribuente Mazzuccato Luisa impugnava l’avviso n. R87050200545/2008 con il
quale, per l’anno di imposta 2001, veniva accertato un maggior reddito imponibile di
lire 133.550.333 (corrispondenti ad euro 68.972,99) con determinaizone sintetica
deducendo illegittimità dell’atto per viola,iztone dell’art. 42, comma 1, dpr 600 del 1973
(difetto di valida sottoscrizione), illegittimo utilizzo del metodo sintetico e carenza di
prova;

per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre la contribuente sulla base di cinque
motivi di ricorso
si costituisce l’Agenzia delle Entrate con controricorso
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violaizbne e falsa applicazione
degli artt. 42 dpr 600 del 1973 e 20 dpr 266 del 1987, in relane all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., per essere l’avviso stato sottoscritto da funzionario che non
rivestiva la qualità di direttore o di capo dell’ufficio, o comunque da funzionario
delegato
con il secondo motivo di ricorso deduce omesso o insufficiente motivazione, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione alla legittimità della sottoscrizione
dell’avviso da parte di soggetto diverso dal “capo dell’ufficio”.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la comune tematica,
sono infondati.
Nella specie risulta che l’avviso fu sottoscritto dalla dott.ssa Gramola che, quel giorno
specifico, era sostituta, quale reggente l’ufficio di Thiene, della titolare dott.ssa
Piccinini. La circostanza emerge dal documento in atti, cui fa riferimento la stessa
ricorrente, nel quale il capo ufficio della Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia
delle Entrate, dott.ssa Belluco, prende atto dell’impedimento, per quel giorno, della
titolare dell’ufficio di Thiene e della reggenza di tale ufficio da parte di colei che ha
sottoscritto l’avviso di accertamento in questione, approvando e, in sostanza,
convalidano tale situazione. E’ quindi corretto che tale documento provenga dall’ufficio
regionale, cioè dall’ufficio del superiore gerarchico sia del capo titolare dell’ufficio di
Thiene sia della reggente, proprio perchè si tratta dell’investitura temporanea di un
nuovo capo di tale ultimo ufficio, ed esso non rappresenta una delega alla dott.ssa
Gramola da parte del capo dell’ufficio di Thiene (circostanza che avrebbe, invece,
giustificato un atto interno a quest’ultimo ufficio, emesso dal capo titolare).
Non viene quindi in rilievo, nella specie, la problematica della “delega ad altro
impiegato della carriera direttiva” da parte del capo dell’ufficio, di cui all’art. 42 dpr
600 del 1973, perchè nella specie l’atto è stato firmato da chi, quel giorno, esercitava
le funzioni di capo dell’ufficio. Non attiene al caso di specie, pertanto, la numerosa
giurisprudenza sviluppatasi, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 37
del 2015, sul funzionario delegato a firmare l’avviso di accertamento perchè, come si
ripete, nel caso concreto l’atto non è stato sottoscritto da un funzionario delegato, ma
da un funzionario che, in quel momento, esercitava le funzioni di capo, seppure
reggente temporaneo, dell’ufficio.
Proc. 17234/12 — est. dott. Andrea Venegoni

la CTP di Venezia Mete rigettava il ricorso e la CTR del Veneto confermava la
sentenza di primo grado, rigettando l’appello della contribuente

2

Questo, tuttavia, non esaurisce i termini del problema, perchè dalla suddetta prima
parte dell’art. 42 si ricava che, quando l’avviso è sottoscritto dal capo dell’ufficio, egli,
nell’interpretazione che questa Corte ha dato della norma – in quello che peraltro può
considerarsi un mero iter argomentativo a supporto della decisione, e non il cuore
della stessa -, deve essere, a sua volta, un impiegato della carriera direttiva (Sez. V,
n. 22810 del 2015), e la contribuente ha contestato la carenza di prova sul fatto che
la firmataria dell’avviso – colei che quel giorno esercitava le funzioni di capo reggente
dell’ufficio – fosse un impiegato della carriera direttiva “di nono livello”.
Al riguardo, però, dall’art. 20 dpr 266 del 1987 si ricava che solo il personale di quella
che all’epoca era la nona qualifica funzionale può esercitare le funzioni di sostituzione
dei dirigenti (personale, quindi, a maggior ragione appartenente alla carriera direttiva)
o di reggenza di un ufficio.
In conclusione, laddove la CTR, al di là di alcune espressioni e considerazioni
certamente atecniche, afferma, però, nella sostanza, che l’atto è stato sottoscritto dal
reggente fiduciario dell’ufficio, in sostituzione del titolare, ed è pertanto legittimo,
racchiude in questa sintetica affermazione una analisi non in contrasto con la
normativa in materia, anche se in parte implicita.
Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38,
commi 4 e 5, dpr 600 del 1973 in vigore ratione temporis, per avere il giudice il
merito errato nel trattare alla stregua di “spese incrementative” somme che invece
costituiscono per la contribuente meri incassi.
Con il quarto motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c., omessa o insufficiente motivazione in relazione all’erronea equiparazione
erariale tra introiti del contribuente e sue “spese incrementative”
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la comunanza, sono
fondati.
Si tratta delle movimentazioni di somme per l’acquisto di una autorimessa, che
l’accertamento considera “spesa incrementativa” e di cui il contribuente contesta
l’appartenenza a tale categoria, sostenendo trattarsi di meri incassi.
Sul punto, l’affermazione della CTR secondo cui “gli estratti dei conti correnti bancari
non danno coincidenza con gli importi, sicchè appare evidente che si tratti di
operazioni diverse” non permette di comprendere appieno il ragionamento da essa
seguito, perchè l’ultima considerazione sembra muovere in direzione di quanto
sostenuto dalla contribuente – che afferma appunto che non si tratta di spese quanto
di incassi (operazioni diverse) -, ma ciò avrebbe allora dovuto portare la CTR ad una
conclusione differente.
Una interpretazione alternativa di tale frase, piuttosto criptica, coerente con la
decisione finale, potrebbe allora consistere nel fatto che la CTR abbia inteso significare
che tali movimenti non sono stati presi in considerazione ai fini della decisione perchè
“operazioni diverse” da quelle considerate rilevanti per valutare l’operazione di
acquisto dell’autorimessa, e tuttavia tale duplicità di interpretazioni di una frase
Proc. 17234/12 — est. dott. Andrea Venegoni

In altri termini, non si versa nella previsione dell’art. 42 secondo cui l’avviso può
essere firmato da “altro impiegato della carriera direttiva delegato dal capo”
dell’ufficio, ma nell’ipotesi che, nella lettera della norma, precede quest’ultima, e cioè
quella secondo cui l’avviso deve essere firmato “dal capo dell’ufficio”.

3

oggettivamente difficile da valutare integra quanto meno il vizio dedotto ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il quinto motivo di ricorso deduce omessa pronuncia del giudice di secondo
grado circa la sussistenza nell’anno 2001 di redditi tassati in via definitiva alla fonte
(cedole su obbligazioni) sufficienti a giustificare gli indici di spesa intercettati con il
metodo sintetico, e conseguente nullità, in parte qua, della sentenza di secondo
grado per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Il motivo è infondato.
E’ principio affermato costantemente da questa Corte quello per cui

la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su
un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, mentre nella prima
l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in
causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della
“domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si
assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una
circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su
uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti
principali della controversia. (Sez. II, n. 1539 del 2018, Rv. 647081; Sez. V, n. 25761
del 2014, Rv. 633829).
Orbene, dallo stesso ricorso in cassazione del contribuente emerge che egli aveva
dedotto quale motivo di appello la illegittimità della sentenza di primo grado per
carenza dei presupposti del’accertamento sintetico. Su questo motivo di appello la CTR
si è soffermata lungamente illustrando le ragioni per cui ha ritenuto di confermare
l’atto accertativo. L’esistenza di redditi già tassati alla fonte era solo uno degli
elementi fattuali che erano stati posti a base del motivo di appello per evidenziare
l’erroneità dell’accertamento e della sentenza di primo grado.
Il fatto che la CTR non si sia soffermata su tale elemento può rilevare, allora, in
quanto insufficiente od omessa motivazione (deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c.) su uno
degli elementi di fatto che componevano il motivo di appello, e quindi un incompleto
esame dello stesso, ma non omessa pronuncia sulla domanda introdotta in appello,
che riguardava l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico. La
domanda, sotto questo profilo, è stata, invece, analizzata, sebbene sulla base degli
altri elementi addotti dalla contribuente.
A fronte, in conclusione, del rigetto del primo, secondo e quinto motivo, l’accoglimento
del terzo e quarto motivo determinano la cassazione della sentenza impugnata ed il
rinvio del procedimento alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per una nuova
decisione, anche sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso.
Proc. 17234/12 — est. dott. Andrea Venegoni

La ricorrente afferma di avere dedotto nei gradi precedenti che parte del maggior
reddito proveniva da redditi esenti e la sentenza di appello ha omesso di prendere in
considerazione questo aspetto.

4

Annulla la sentenza impugnata con rinvio del procedimento alla CTR del Veneto, in
cyt „p_
(s( •
diversa composizione, ciu.:

Rigetta il primo, secondo e quinto motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA