Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18921 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24089/2017 R.G. proposto da:

Avv. T.F.A., rappresentato e difeso da sè

stesso con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio, n. 32, presso

lo studio dell’Avv. Lidia Sgotto Ciabattini;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.A.;

– intimata –

e nei confronti di:

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2846/2017,

depositata il 22 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.C. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Milano l’Avv. T.F.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per avere, il predetto, suo difensore in una controversia di lavoro, lasciato decorrere il termine per proporre appello avverso sentenza che ne aveva statuito la parziale soccombenza.

Il T., costituendosi, riconobbe il proprio errore e la conseguente perdita, per il proprio cliente, della chance di accoglimento dell’appello. Chiese tuttavia di essere tenuto indenne dalle obbligazioni derivanti a suo carico dalla propria assicurazione, chiamata in causa.

Le Assicurazioni generali eccepirono la non operatività della polizza assicurativa, per inadempimento dell’obbligo di salvataggio, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 c.c..

Il tribunale rigettò la domanda dell’attore, ritenendo che dal colpevole inadempimento del professionista non era derivato alcun danno per il cliente, non sussistendo possibilità di un accoglimento del gravame; compensò le spese tra attore e convenuto e condannò quest’ultimo al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di lite.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha respinto i gravami interposti dal M. e dal T. confermando integralmente la sentenza di primo grado. Ha quindi condannato il M. al pagamento delle spese processuali in favore di Generali Italia S.p.A., compensandoli invece tra i due appellanti.

3. Avverso tale decisione l’Avv. T. propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Gli intimati non svolgono difese nella presente sede.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1914 e 1915 c.c., in tema di obbligo di salvataggio dell’assicurato.

Premesso che la sentenza della Corte d’appello in proposito “nulla dispone ma conferma implicitamente la condanna alle spese disposta dal tribunale”, lamenta l’erroneità di quest’ultima decisione in quanto fondata sull’assunto secondo cui, con il proprio comportamento processuale, pienamente adesivo alle tesi del presunto danneggiato, l’avvocato, assicurato, sarebbe venuto meno all’obbligo di salvataggio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inoltre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta che la Corte d’appello ha omesso del tutto di esaminare la questione dei presupposti per l’applicazione degli artt. 1914 e 1915 c.c..

3. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 19 settembre 2017), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Copia autentica di tale relazione non è stata aliunde acquisita, non avendo peraltro gli intimati svolto difese nella presente sede.

La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. n. 17066 del 2013), essendo stata effettuata in data 17/10/2017, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (22/6/2017).

4. Vi è peraltro altra causa di improcedibilità del ricorso. Lo stesso risulta infatti notificato a mezzo posta elettronica certificata ma, per comprovarne la regolare esecuzione, parte ricorrente ha depositato in atti copia cartacea degli originali digitali del ricorso, della relazione di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e dei relativi messaggi comprovanti l’accettazione di quest’ultimo da parte del sistema e la consegna nelle caselle di posta elettronica certificata dei destinatari, corredati, in calce a ciascuno dei fogli, della prescritta asseverazione di conformità, priva però di sottoscrizione autografa.

Quest’ultimo adempimento è da osservarsi anche per l’ipotesi quale quella di specie di ricorso nativo digitale e sottoscritto con firma digitale, nascendone l’esigenza dal fatto che, come noto, nel giudizio di cassazione – fatta eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, ed è dunque necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter (v. ex aliis Cass. Sez. U 27/04/2018, n. 10266).

Non potrebbe pertanto obiettarsi che la provenienza dal difensore dell’asseverazione di conformità stesa in calce a ciascuna pagina del ricorso può desumersi dalla stessa firma digitale apposta all’originale informatico, se non si vuole incorrere nell’evidente corto circuito logico di trarre attestazione di conformità della copia cartacea prodotta dallo stesso originale informatico al quale si vuole(deve) attestare la conformità della prima.

Mette conto in proposito ancora aggiungere che questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 22438 del 24/09/2018, ha bensì affermato – superando precedente più rigoroso orientamento di cui è espressione Cass. 22/12/2017, n. 30918, predicativo della non rimediabile improcedibilità del mancato deposito ex art. 369 c.p.c., nel termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso, della detta asseverazione – che detta improcedibilità non consegue tutte le volte in cui, pur in mancanza di detta asseverazione o della sua sottoscrizione autografa, possa comunque aversi aliunde certezza dell’effettività della notifica telematica, “in assenza di “ritardi apprezzabili” nell’attivazione della sequenza procedimentale”, e dunque:

a) nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso autenticata dal proprio difensore o non ne disconosca la conformità all’originale notificatogli;

b) nel caso in cui – rimasto intimato il destinatario della notifica telematica del ricorso – il ricorrente depositi, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis c.p.c.; art. 380-bis.1 c.p.c., comma 1; art. 380-ter c.p.c.).

Nessuna di tali ipotesi ricorre però nel caso di specie, nel quale, essendo i destinatari della notifica rimasti intimati, parte ricorrente ha omesso di integrare, entro i termini predetti, il deposito iniziale con la richiesta asseverazione debitamente sottoscritta con firma autografa.

Può comunque rilevarsi che il ricorso, ove fosse stato procedibile, sarebbe comunque andato incontro ad una pronuncia di inammissibilità.

5. Il primo motivo è infatti inammissibile, sotto diversi profili.

5.1. Anzitutto per la palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Esso, invero, si fonda sul contenuto della sentenza del tribunale, la cui motivazione sarebbe stata condivisa dal giudice d’appello, ma non localizza detta sentenza in questo giudizio di legittimità, ed inoltre non riproduce direttamente od indirettamente i motivi di appello incidentale.

5.2. La censura inoltre riguarda una questione che non risulta trattata nel giudizio d’appello e correlativamente investe un’affermazione che, come riconosciuto peraltro espressamente anche dal ricorrente, non è contenuta nella sentenza impugnata, ma piuttosto in quella di primo grado.

Giova al riguardo rammentare che, come da questa Corte ripetutamente avvertito, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. ex aliis Cass. 21/11/2017, n. 27568; 18/10/2013, n. 23675; 22/01/2013, n. 1435).

5.3. Come s’è detto non risultano nemmeno specificati quali fossero stati i motivi dedotti a fondamento dell’appello incidentale, rigettato dalla Corte d’appello.

5.4. E’ altresì palese l’inammissibilità del secondo motivo.

Anch’esso, anzitutto, si espone ai medesimi rilievi di aspecificità, e di conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, evidenziati con riferimento al primo motivo.

E’ poi evidente che con esso si lamenta l’omesso esame non già di un fatto storico, bensì di una mera questione dibattuta, ben al di là dei presupposti e dell’ambito di operatività del paradigma censorio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

E’ noto peraltro che – indipendentemente dai più ristretti limiti di deducibilità del vizio di motivazione – questo comunque non è configurabile, per definizione, in relazione a questioni di mero diritto.

Ciò in quanto il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a valutare la conformità a diritto della decisione impugnata, la sua valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto irrilevante anche l’eventuale mancanza di questa, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. 17/11/1999, n. 12753).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese processuali.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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