Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18920 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 4683 R.G. anno 2009

proposto da:

R.I. elettivamente domiciliata in ROMA Via Bissolati 54

presso l’avv. MARIANI Giuseppe ed ivi rappresentata e difesa dal

medesimo, iscritto presso il Foro di Orvieto, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Terni – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto n. 4 cron. del Giudice di Pace di Terni depositato

il 22.1.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA

Vincenzo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Terni, esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) R.I. avverso l’atto 5.11.2007 con il quale il Prefetto di Terni aveva disposto la sua espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, per carenza del permesso di soggiorno, con decreto 22.1.2009 ha rigettato il ricorso. Il giudice del merito nel decreto ha osservato che la principale ragione di opposizione alla espulsione, quella afferente la necessità di sottoporsi in (OMISSIS) a cure indifferibili ed urgenti, non era fondata, emergendo che la malattia cromica poteva essere curata anche in Moldavia se del caso con farmaci spediti dall'(OMISSIS).

Per la cassazione di tale decreto la R. ha proposto ricorso il 12/2/2009 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando in tre motivi violazioni di legge ed abnormità della decisione, posto che non era stato letto il dispositivo della decisione, che non erano state esaminate le questioni afferenti la sottoscrizione del decreto e la regolarità dell’ingresso poste in opposizione, che sulla possibilità di essere curata in (OMISSIS) erano state fatte affermazioni incredibili e contraddittorie.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti in termini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non più applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).

Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di là della irrilevante rubrica ed in tutti e tre i motivi, di violazioni di legge sostanziale o processuale (il primo motivo denunzia nullità del decreto per omessa lettura del dispositivo; il secondo motivo lamenta l’omessa pronunzia sulle questioni poste con la proposizione del ricorso ad opponendum; il terzo motivo denunzia omessa applicazione dell’art. 35, comma 3 del T.U.).

La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).

La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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