Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18920 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3437-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

107, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPA FINANZE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANNA MONGIOVI’;

– ricorrente –

contro

ORTOMEDISAN di C.S., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO DI FEDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 894/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza epigrafata, la Corte di appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto da Ortomedisan di C.S., respingeva la domanda proposta da C.R. intesa alla declaratoria dell’inefficacia del licenziamento intimatole con condanna al risarcimento del danno conseguente;

che la Corte rilevava che le prove acquisite erano state insufficienti a comprovare la preesistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto a fondamento delle pretese dell’appellata, essendo stata la istruttoria espletata inidonea ad avallare l’assunto della C.;

che di tale decisione chiede la cassazione la C., affidando l’impugnazione ad unico motivo variamente articolato, cui ha opposto difese, con controricorso, la società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 247 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., comma 2 e dell’art. 2094 c.c., dedotta la nullità della sentenza e/o violazione di legge per avere il giudice di appello omesso di motivare in merito alla presunzione di inattendibilità del teste legato da vincoli di parentela con la ricorrente, e per avere omesso di indicare le questioni trattare e le conclusioni delle parti e infine viene prospettato il vizio di motivazione apparente, tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

3. che il Collegio ritiene l’inammissibilità del ricorso;

4. che, invero, a prescindere dalla assoluta genericità delle censure, formulate senza il riferimento a precisi elementi di conforto alle relative deduzioni, deve ritenersi che le stesse siano inidonee a incrinare il fondamento logico giuridico della decisione, atteso che il controllo giudiziario attinente alla verifica degli indici rivelatori della subordinazione è di competenza del giudice di merito e, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di legittimità, posto che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 16681/2007, conf. Cass. 23.6.2014 n. 14160). L’assunto della ricorrente, più che alla rilevazione di un vizio nella applicazione della norma e dei principi richiamati, attiene alla rilevazione di un iter motivazionale incongruo, che non risulta, come detto sindacabile nella presente sede, posto che il giudice del gravame ha rilevato come l’istruttoria espletata non abbia in alcun modo dimostrato i tratti essenziali della subordinazione, non avendo i testi escussi confermato elementi significativi della soggezione gerarchica della C. nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

che bene è stata evidenziata la mancanza di ogni conferma in sede istruttoria dell’effettivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, osservandosi che le testimonianze acquisite da tale punto di vista non siano state chiarificatrici, ma rivelatrici di modalità della prestazione e di elementi contenutistici di scarsa significatività e tutt’altro che decisivi;

che il percorso argomentativo si è sviluppato proprio nella direzione conforme ai parametri indicati dalla ricorrente secondo un corretto approccio nella valutazione della subordinazione e della valorizzazione del principio secondo cui, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. Cass. 28.9.2006 n. 21028);

che, al di là di generiche censure volte ad evidenziare la mancata motivazione in ordine ad elementi pure emersi nel corso del giudizio, non risulta che con il ricorso siano stati individuate specifiche incongruenze e salti logici nell’iter argomentativo in ordine alla valutazione della congerie di elementi presi in considerazione dalla Corte del merito, onde deve essere respinto il motivo nei termini in cui è stato formulato;

che le censure rivelano, in definitiva, una sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, investendo la ricostruzione della fattispecie concreta, nel senso della prospettazione di un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (cfr. Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 30.3.2007 n. 7972);

che il ricorso è inammissibile perchè le censure riguardano tutte valutazioni della Corte d’appello su questioni prettamente di merito e perchè la dedotta irrilevanza del vincolo di parentela del teste non è contraddetta dalla decisione del giudice del gravame, posto che la stessa non risulta poggiata su una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza del teste legato da vincoli di parentela con la C., essendo stata la valutazione di attendibilità della prova compiuta a posteriori dal giudice in base al suo prudente apprezzamento, in relazione all’intrinseca contraddittorietà del relativo contenuto con le prospettazioni difensive dell’appellata ed alla mancanza di riscontro delle affermazioni del teste, le cui dichiarazioni non sono state confortate dalla deposizione resa dall’altro teste addotto dall’appellata;

che, infine, in relazione al valore della sottoscrizione di una bolla di consegna da parte della C., la valutazione negativa compiuta dal giudice del gravame poggia anche sulla irritualità della relativa produzione, in alcun modo censurata, quale autonoma ratio decidendi, e sulla mancanza di decisività di tale unico elemento, che viene valorizzato attraverso il richiamo, da parte della ricorrente, di giurisprudenza di questa Corte riportata in maniera parziale rispetto al contesto argomentativo da cui viene dedotto un principio neanche ivi affermato;

5. che appare, dunque, evidente che tutte queste censure, a fronte di una sentenza che ha motivato le sue ragioni in modo puntuale, completo e coerente, concernono il merito della decisione, per essere la dedotta erronea ricognizione della fattispecie concreta rispetto a quella astratta mediata dalla valutazione di merito effettuata dal giudice, la cui critica è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ed esula, pertanto, per come prospettata, dal presente giudizio. Ciò senza considerare che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; – abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste. Nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto) il giudice di merito;

6. che, pertanto, in adesione nella sostanza alla proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, cedono a carico della ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza;

8. che, pure essendo stato il ricorso notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), non sussistono tuttavia i presupposti per il versamento da parte della C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello) dovuto per la stessa impugnazione stante l’ammissione della ricorrente al gratuito) patrocinio (Delib. Consiglio del’Ordine degli Avvocati di Palermo del 17 marzo 2016).

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo) unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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