Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1892 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 2509/13) proposto da:

S.F., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv.

Paolo Burlinetto e dall’avv. Carlo D’Errico in forza di procura a

margine del ricorso; con domicilio eletto presso lo studio del

secondo in Roma, via Tommaso Salvini n. 55;

– ricorrente –

contro

– Avv. M.A., (C.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso per

mandato esteso su foglio separato, allegato al controricorso,

dall’avv. Marchi Giuliano e dall’avv. Antonino Nicolò Bontempo ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Luigi Settembrini n. 30;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Venezia nell’ambito del

proc. 1080/2012; deliberata l’8 novembre 2012; depositata il 13

novembre 2012; non notificata.

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 19 ottobre 2016

dal Consigliere dr. Bianchini Bruno;

uditi gli avv.ti Claudia Del Pozzo, su delega dell’avv. Carlo

D’Errico, per il ricorrente, e F.R., su delega

dell’avv. Giuliano Marchi, per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – L’avvocato M.A. chiese ed ottenne dal Tribunale di Venezia che fosse ingiunto al proprio cliente S.F. il pagamento di Euro 7.093,73 oltre accessori, per il saldo dell’attività prestata, consistita nell’impugnazione di due sentenze della Corte di Appello di Venezia e per l’assistenza parziale in un procedimento di sfratto innanzi al Tribunale di quella città: a base del ricorso monitorio pose la liquidazione della parcella operata dal corrispondente Ordine professionale – per un importo di Euro 5.090,00 per i soli onorari, cui il legale aveva aggiunto i diritti. Lo S. propose opposizione, sostenendo (per quello che qui ancora interessa) di aver corrisposto somme in eccedenza rispetto al dovuto, sottolineando che di ciò non si era fatta menzione nel ricorso monitorio;l’opposto si costituì sostenendo – per la parte ancora di rilievo in questa sede – di aver già detratto quanto ricevuto a titolo di acconto dalla somma poi ingiunta e produsse ulteriori fatture pro – forma, con le quali le somme di cui il cliente assumeva il versamento, sarebbero state computate a titolo di contributo spese; parte opponente non accettò il contraddittorio su tale produzione, ritenendo che essa si fondasse su una causa petendi diversa da quella posta a base del ricorso monitorio.

Il Tribunale accolse in parte l’opposizione, revocando di conseguenza il decreto, in giudicò non dovute le somme richieste a titolo di diritti di procuratore per l’opera svolta nei due giudizi di Cassazione rispetto ai quali non è prevista l’attività procuratoria.

Per la cassazione di tale ordinanza – espressamente indicata non appellabile dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, u.c., lo S. ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi, illustrati da successiva memoria; l’avv. M. ha risposto con controricorso; il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia e quello presso la Cassazione non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1- Con il primo motivo si sostiene la violazione del principio del contraddittorio e si denuncia la ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, dando rilievo alla documentazione prodotta solo nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, tendente a dimostrare la causale dei pagamenti ricevuti dal professionista; il Tribunale poi sarebbe incorso nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non affrontando – e quindi non decidendo – sull’eccezione di non accettazione del contraddittorio proposta in relazione documentazione nuova costituita – secondo il ricorrente- da altri decreti di liquidazione attinenti a differenti pratiche, mai richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.

p. 1.a – Il mezzo è inammissibile perchè difetta di specificità omettendo il ricorrente di riportare: a – la richiesta svolta dall’avv. M. al proprio Ordine professionale per l’emissione del relativo parere di congruità; il contenuto di tale parere; il tenore della richiesta monitoria; il tenore ed il contenuto della documentazione che si assume attinente a diversi incarichi professionali; il momento processuale ed il tenore del rifiuto del contraddittorio sulla produzione di cui trattasi: così operando dunque ha impedito ogni e qualunque delibazione – sia pure ab extrinseco – del percorso logico seguito dal Tribunale per giungere alla contrastata decisione e, soprattutto, della rilevanza ai fini del decidere di tale produzione che comunque – per quanto sembrerebbe di poter ricavare dall’avversata decisione- si sarebbe riferita ai tre incarichi professionali sin dall’origine dedotti.

p. 2 – Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’omessa valutazione delle risultanze documentali; l’errata interpretazione degli atti processuali; l’errata valutazione dell’asserito credito vantato dal professionista.

p. 2.a – Sostiene al riguardo che controparte, contrariamente a quanto affermato da esso opponente, non avrebbe mai contestato esservi stato un accordo per limitare alla somma oggetto di ingiunzione il dovuto per le prestazioni professionali: tale rilievo però non è suscettibile di delibazione critica da parte della Corte per aspecificità di allegazione, limitandosi, parte ricorrente, ad una mera negazione dell’assunto giudiziale.

p. 2.b Afferma poi che sarebbe stato privo di giustificazione sostenere la natura di acconti di quanto periodicamente versato: la mancanza di valida critica rispetto alla documentazione versata in atti – di cui al primo motivo – si riverbera sull’ammissibilità di tale rilievo, anche in considerazione che le fatture pro-forma alle quali fa cenno il Tribunale, parlavano appunto di acconti.

p. 2.c – Del tutto inammissibile per difetto di autosufficienza è infine la ritenuta ultrapetizione in merito alle non richieste “spese generali” non senza omettere di ricordare che esse sono dovute a prescindere da una previa domanda.

p. 3. La ripartizione dell’onere delle spese di lite del presente giudizio segue le regole della soccombenza e queste vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200 di cui 200 per esborsi.

Si dà atto che la motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio dr. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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