Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18919 del 28/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3327-2016 proposto da:

F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA’ di

CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la. sentenza n. 721/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 27.8.2015, la Corte di appello di Bologna, su gravame dell’INPS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva 1′ opposizione proposta da F.M.A. avverso la cartella esattoriale notificata alla predetta in data 23.10.2008 limitatamente agli importi iscritti a titolo di contributi dovuti dalla predetta alla Gestione commercianti INPS per il periodo 7.2001/12.2003, compensando tra le parti le spese di lite; che la Corte riteneva che – pacifica l’assoggettabilità a doppia iscrizione in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa commerciale e di attività facente capo alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – l’abitualità e prevalenza dell’esercizio, da parte della F., dell’ordinaria attività commerciale dell’azienda fosse chiara ed incontestabile, avendo la stessa gestito da sola il negozio di orto frutta, occupandosi in esclusiva degli acquisti e delle vendite al dettaglio, come confermato anche dall’assoluta assenza di addetti per lo svolgimento dell’attività di vendita e che, quanto alla permanenza di tale condizioni fino al termine del l’anno 2003, le risultanze documentali confermavano l’effettiva cessazione dell’attività della Paer srl al termine dell’anno 2003;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la F., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste l’INPS anche quale mandataria della SCCI;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la F. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo, viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, dell’art. 2697 c.c.dell’art. 2729c.c., dell’art. 111Cost. e art. 6 della CEDU, sul rilievo che l’INPS, sul quale pacificamente incombeva l’onere probatorio dell’abitualità e prevalenza dell’attività commerciale, non aveva fornito la prova dei requisiti per l’iscrizione della F. nella Gestione Commercianti, essendosi avvalsa la Corte di presunzioni tutt’altro che gravi precise e concordanti, conferendo rilevanza probatoria diversa da quella attribuibile alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e non essendo state le circostanze di cui al verbale confermate in giudizio. La ricorrente contesta altresì la coincidenza tra la data di cessazione della società e quella indicata quale termine della presunta attività commerciale abituale e prevalente;

2.2. che, con il secondo motivo, si denunzia violazione degli artt. 3,24 e 102 Cost. e dell’art. 6 CEDU, rilevandosi che la nuova interpretazione della norma (D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11) non poteva applicarsi a fattispecie temporalmente antecedenti, essendo la retroattività della stessa in netto contrasto con gli articoli menzionati e lesiva del principio della “parità delle armi tra le parti processuali”;

3. che il Collegio ritiene l’infondatezza del ricorso;

3.1. che la giurisprudenza di legittimità in tema di “doppia iscrizione” ha ripetutamente affermato che, al fine dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l’esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, e che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa (Cass. ss.uu. n. 17076 del 2011, ord. n. 9803 del 2012 e n. 9153 del 2012);

che, ai fini dell’affermazione dell’obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr., da ultimo Cass. 8474/2017 e Cass. 12560/2017 con riguardo ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione);

che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del 2012);

che, nella specie, il decisum della Corte territoriale è coerente con i richiamati principi, in quanto l’obbligo contributivo della F. relativo alla Gestione esercenti attività commerciali è stato ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte di quest’ultima di compiti che esulavano da quelli propri dell’amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo/operativo, e dell’assenza di dipendenti, così implicitamente desumendosi, anche in via presuntiva, la sussistenza degli indicati requisiti dell’abitualità e prevalenza dell’apporto offerto dalla ricorrente;

che il giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività di lavoro della F. è stato reso dalla Corte avuto esplicito riguardo, oltre che alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, liberamente valutabili, anche e con riferimento alla sostanziale non contestazione della circostanza, evincibile dal ricorso in primo grado e soprattutto dalla visura camerale relativa alla Società, dell’assoluta assenza di addetti per lo svolgimento dell’attività di vendita. Ciò è conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 2.4.2009 n. 8023, conf. Cass. 8.1.2015 n. 101);

che le censure mosse alla sentenza impugnata mirano in realtà ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità, risolvendosi il motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cessazione. E ciò anche con riguardo alla data di cessazione dell’attività, individuata dal giudice del gravame in base ad una serie di elementi e ad una ricostruzione logico giuridica che non risulta scalfita dai rilievi della ricorrente, anche in base alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 che si discosta, per come prospettata, dal paradigma di cui alla suddetta norma nella nuova versione applicabile all’impugnazione delle sentenze pubblicate a far data dall’11.9.2012 secono l’interpretazione fornitane da Cass. s. u. n. 8053/2014;

3.2. che, rispetto al secondo motivo di impugnazione, va richiamato quanto affermato dalla C. Cost con sentenza n. 15/2012, secondo cui “l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex multis: sentenza n. 257 del 2011), e che cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata. Ciò è reso palese dal rilievo che quella opzione interpretativa aveva trovato spazio nella giurisprudenza di merito formatasi in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010; ed anche nella sezione lavoro della Corte di cassazione, tanto da provocare per ben due volte, in un breve arco di tempo, la rimessione della questione interpretativa della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, alle sezioni unite della medesima Corte”;

che anche Cass., s. u. 8.8.2011 n. 17076 hanno evidenziato come “proprio il contrasto emerso in giurisprudenza sull’interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 1,comma 208, in quanto fonte di dubbi ermeneutici con conseguente incremento del contenzioso, giustifica ulteriormente l’intervento legislativo finalizzato a garantire la certezza applicativa del sistema, con ciò ulteriormente escludendone ogni carattere d’irragionevolezza. Il meccanismo dell’interpretazione autentica è tale per cui il processo non è alterato – in termini di lesione del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU – perchè la regula juris che il giudice, in quanto soggetto alla legge, è chiamato ad applicare nel significato espresso dalla disposizione di interpretazione autentica era fin dall’inizio ricompresa nell’intervallo dei significati plausibili che potenzialmente esprimeva la disposizione interpretata.),’affidamento che di fatto una parte possa aver riposto in un’interpretazione che in precedenza aveva avuto l’avallo della giurisprudenza, ma che successivamente viene smentita da una disposizione di interpretazione autentica, può semmai ricevere tutela nei limiti recentemente riconosciuti da queste Sezioni Unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144)”;

4. che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato, non essendo i rilievi contenuti in memoria idonei a determinare una differente soluzione della controversia rispetto a quella prospettata;

5. che le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico della ricorrente, per i principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

6. che, pure essendo stato ricorso notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), non sussistono i presupposti per il versamento da parte della predetta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; stante l’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio giusta Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 3 dicembre 2015.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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