Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18919 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 18919 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26609/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
ex lege domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
– ricorrente –

contro
Catone Giampiero e Tiziank Filippini, rappresentati e difesi dagli Avvocati
Massimiliano Giorgi e Tommaso giarvasi, elettivamente domiciliati nello studio
del secondo, in Roma, Viale Angelico, n. 12, giusta procura speciale a margine
del controricorso
1

Data pubblicazione: 17/07/2018

-controricorrentiavverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio depositata il 21
settembre 2010;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2018 dal
Consigliere Luigi D’Orazio;
uditi gli Avv. Gianna Galluzzo e Tommaso Marvasi;

dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo: “Accoglimento dei
motivi dall’i al 4, con assorbimento dei restanti”

FATTI DI CAUSA
1.L’Agenzia delle Entrate notificava a Catone Giampiero, commercialista, un
avviso di accertamento “sintetico” rilevando che, sulla scorta della
segnalazione della Guardia di Finanza, allegata all’avviso, aveva avuto negli
anni dal 1996 al 2001 incrementi patrimoniali di lire 33.064.169.435 ed
incrementi reddituali di lire 2.190.990.000, ai sensi dell’art. 38 comma 4 del
d.p.r. 600 del 1973, che l’avviso aveva ad oggetto solo gli incrementi relativi
all’anno di imposta 1996.
2.Nella segnalazione della Guardia di finanza, allegata all’avviso di
accertamento, sulla base di vari elementi, tra i quali l’attività investigativa della
Polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche, sequestri preventivi, ordinanza di
custodia cautelare ed interdizione dall’esercizio della professione nei confronti
del contribuente, dichiarazioni di terzi, consulenze espletate nelle società
dichiarate fallite, si contestava che il Catone era al comando di un gruppo di
circa 40 società, anche estere, di sua proprietà, anche se talora intestate a
prestanome, in tal modo drenando somme di denaro dalle banche, in virtù di
finanziamenti ed affidamenti, con emissione di fatture per prestazioni
inesistenti per circa lire 23.200.000.000 , costi indeducibili per lire
10.400.000.000. In particolare, nella segnalazione si chiariva che “la totalità
dei beni mobili ed immobili descritti nella presente segnalazione, formalmente
di proprietà di società estere (anche attraverso prestanome)” erano “di fatto,
2

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

riconducibili al Sig. Catone Giampiero”.
2.La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente.
3.La Commissione tributaria regionale, in accoglimento del gravame del
contribuente, accoglieva il ricorso introduttivo, rilevando che l’avviso di
accertamento era nullo per la mancanza di una adeguata motivazione, che i
documenti non erano stati allegati per la loro “ingente mole”, che non poteva
imporsi alla parte, che riceveva un avviso di accertamento con allegato l’atto di

allegati, che l’indicazione dell’art. 37 comma 3 del d.p.r. 600/1973 nella
memoria della Agenzia dinanzi alla Commissione provinciale costituiva una
mutatio libelli inammissibile, che il Catone aveva aderito al condono tombale
per gli anni dal 1997 al 2000, sicchè il reddito da sottoporre a tassazione per il
1996 non poteva essere desunto dagli incrementi patrimoniali relativi agli anni
successivi, oggetto di condono, che dai redditi non erano stati dedotti i costi .
4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle
entrate.
5.Resisteva con controricorso il contribuente.
6.Depositava memoria

l’Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate deduce
la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del d.p.r. n. 600 del 1973 e
dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.”, essendo sufficiente la motivazione per relationem, in quanto all’avviso
di accertamento era stata allegata anche al segnalazione di polizia del 13-82002, mentre gli altri documenti, tra i quali quelli della indagine penale e
relative anche ad altre società, erano conoscibili dal contribuente, che era stato
sentito in merito a tali fatti e che aveva collocato come amministratori delle
varie società dei prestanome (cfr. pagina 87 del ricorso “verifiche ed indagini
che erano viepiù note al sig. Catone o perchè direttamente riguardanti se
medesimo, ed a cui lo stesso aveva direttamente partecipato, ovvero – laddove
3

polizia giudiziaria su cui esso si fondava, di andare a cercare gli ulteriori

concernenti soggetti diversi (e segnatamente le persone di cui egli si serviva
per la gestione del gruppo societario chiaramente addebitatogli, del pari
coinvolte nelle menzionate vicende penali) – debitamente descritte nei loro
contenuti essenziali”).
2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “insufficiente
motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione
all’articolo 360 n. 5 c.p.c.”, in quanto “la trascritta valutazione di insufficienza

anche sotto il profilo della sua inadeguata motivazione, questa sì
effettivamente sussistente”.
3.Con il terzo motivo di impugnazione si rileva la “violazione e falsa
applicazione degli articoli 37 e 38 del d.p.r. 600/1973, in relazione all’articolo
360, n. 3, c.p.c.”, non sussistendo una differenza ontologica e funzionale degli
strumenti di indagine istruttoria approntati dagli articoli 37 comma 3 d.p.r. 600
del 1973 e articolo 38 del medesimo d.p.r., entrambi fondati su presunzioni.
3.1.Tali motivi, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente,
sono fondati.
Invero, l’avviso di accertamento è correttamente e sufficientemente motivato
per relationem con rinvio alla segnalazione della Guardia di finanza allegata
all’avviso stesso (“Questo ufficio ha provveduto all’emissione del presente
accertamento a eseguito della segnalazione della GDF, che si allega in copia.. .la
documentazione presentata dalla S.V, non risulta esauriente rispetto a quanto
dimostrato dalla GDF…dalla quale si evidenziano le seguenti situazioni negli
anni dal 1996 al 2001: incrementi patrimoniali per lit. 33.064.169.435;
incrementi reddituali per lit. 2.190.990.000. Poichè a tale fattispecie si rende
applicabile l’art. 38, comma 4, del dpr 600/73.. .l’Ufficio ….accerta il reddito
sintetico sviluppato sulla base degli incrementi relativi a solo anno d’imposta
1996… NB Gli allegati citati nella segnalazione, vista l’ingente mole, non sono
stati allegati al presente atto ma sono disponibili a semplice richiesta presso
l’ufficio”).
Va, peraltro, osservato che, come evidenziato dalla Agenzia delle entrate,
senza contestazione specifica del contribuente, “Il sig. Catone ha dipoi
4

motivazionale dell’atto impositivo qui in discussione è certamente censurabile

acquisito tutta la documentazione allegata alla segnalazione della Guardia di
Finanza posagli a disposizione dall’Amministrazione finanziaria per come
precisato nell’atto impositivo, con consegna effettuata a mani di un suo
delegato in data 13 gennaio 2003”.
Per la Suprema Corte, infatti, in tema di atto amministrativo finale di
imposizione tributaria, nella specie avviso di rettifica di modello unico, la
motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale

non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio
degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio
stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di
scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al
contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del
contraddittorio (Cass.Civ., 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass.Civ., 26 febbraio
2001, n. 2780).
Inoltre, la segnalazione della Guardia di finanza era integralmente allegata
all’avviso di accertamento notificato.
Va anche evidenziato che gli atti delle indagini penali erano conosciuti o ,
comunque, conoscibili dal contribuente, che, essendo stato attinto da
ordinanza cautelare personale, aveva libero accesso agli atti delle indagini
preliminari.
L’ordinanza che applica la misura cautelare personale, contenente gli elementi
che costituiscono i gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 comma 1
c.p.p., è infatti notificata all’imputato ed è depositata nella cancelleria del
giudice che l’ha emessa “insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti
presentati con la stessa”. Un avviso del deposito è notificato proprio al
difensore dell’imputato, che quindi ha diritto di prendere visione degli atti, sia
per la difesa dell’imputato nel corso dell’interrogatorio di garanzia di cui all’art.
294 c.p.c. sia per redigere la richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p..
Pertanto, tutti i documenti posti a base della misura cautelare personale sono
stati conosciuti dal Catone o, comunque, erano da lui conoscibili.
Per la Suprema Corte, dunque, non solo ai fini della ammissibilità della
5

redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria,

motivazione per relationem è sufficiente il rinvio dell’avviso di accertamento al
processo verbale di constatazione notificato al contribuente (Cass.Civ., 5
dicembre 2017, n. 29002; Cass.Civ., 14 gennaio 2015, n. 407), ma l’onere
dell’Ufficio di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della
pretesa deve ritenersi assolto, con doppia motivazione “per relationem”,
qualora il richiamato processo verbale di constatazione faccia a sua volta
riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente

impugnata che aveva ritenuto assolto l’onere motivazionale mediante richiamo
a processo verbale di constatazione richiamante bolle di accompagnamento
della merce acquistata dal contribuente, in quanto da lui conoscibili (Cass.Civ., 24 novembre 2017, n. 28060), con una doppia motivazione per
relationem.
3.2.La deduzione del controricorrente in ordine alla mancata conoscenza da
parte della moglie del Catone degli atti del procedimento è inammissibile in
quanto sollevata per la prima volta solo in sede di giudizio di legittimità.
Peraltro, in caso di dichiarazione dei redditi congiunta, solo il marito ha diritto a
ricevere l’avviso di accertamento, benchè la moglie possa presentare ricorso
avverso l’avviso (Cass.Civ., 11 gennaio 2018, n. 462, in un caso in cui è stata
riconosciuta la legittimazione della moglie ad impugnare autonomamente
l’avviso di accertamento notificato al solo marito, anche se divenuto definitivo
nei confronti di quest’ultimo).
Se non vi è un obbligo di notifica dell’avviso di accertamento, allora non vi è
neppure l’obbligo di comunicare gli atti che fondano tale avviso. Tuttavia, per la
Corte costituzionale non v’è lesione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.,
in quanto alla moglie è garantita la possibilità di tutelare i propri diritti entro i
termini decorrenti dalla notifica dell’avviso di mora o del diverso atto con il
quale venga per la prima volta a legale conoscenza della pretesa avanzata
dall’amministrazione finanziaria in via solidale, e ciò anche al fine di contestare
eventualmente nel merito l’obbligazione tributaria del coniuge (Corte Cost., 3
maggio 2000, n. 128; Corte Cost., n. 184 del 1989; Corte Cost., nn. 4 e 36 del
1998).
6

conoscibili dal contribuente – nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza

La moglie, poiché la sua tutela trae proprio origine dalla mancata notifica
“diretta” dell’avviso di accertamento, eseguita solo nei confronti del marito,
può formulare doglianze sulla notifica stessa effettuata nei confronti del marito
(Cass.Civ., sez. trib., 2012 dell’il febbraio 2003). Nel presente processo,
infatti, la moglie si è limitata nelle fasi di merito a condividere le doglianze del
marito in ordine alla nullità dell’avviso di accertamento allo stesso notificato.
Nella specie, dunque, la moglie ha presentato il ricorso unitamente al marito,

merito della controversia.
3.3.Nè vi è stata una mutatio libelli, quando l’Agenzia delle entrate, nel corso
del giudizio, dopo aver qualificato come sintetico l’accertamento ai sensi
dell’art. 38 comma 4 del d.p.r. 600 del 1973, ha fatto riferimento all’art. 37
comma 3 del medesimo d.p.r.(“In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio
sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti
quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”).
Infatti, già nell’avviso di accertamento, in virtù del rinvio espresso alla
segnalazione della Guardia di finanza allegata, si faceva riferimento alla
intestazione fittizia delle quote societaria a soggetti che in realtà non erano che
meri prestanome del Catone, cui andavano invece riferite le quote nella realtà
dei fatti.
Le circostanze di fatto dedotte, quindi, rientravano in pieno nello schema
dell’avviso di accertamento condotto in modo “sintetico”.
L’art. 37 comma 3 del d.p.r. 600 del 1973, quindi, costituisce una peculiare
modalità di dimostrazione della disponibilità dei beni da parte del contribuente,
anche se formalmente intestati a società terze, o della effettiva titolarità delle
quote societarie, anche se formalmente intestate a meri prestanome.
Tra l’altro, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo della motivazione quando
pone il contribuente nella condizione di conoscere la esatta pretesa della
Finanza, individuata nel suo “petitum e nella causa petendi”, risultando
espressa una fedele e chiara ricostruzioni degli elementi costitutivi
dell’obbligazione tributaria, secondo la valutazione tecnico giuridica ed il
7

avendone la legittimazione attiva e dimostrando di conoscere perfettamente il

metodo di rilevazione adoperato dall’ufficio, senza che sia, a tal fine, necessaria
in ogni caso l’indicazione delle specifiche disposizioni di legge che si assumono
violate ne’ la specificazione di tutti gli elementi di prova, che l’Amministrazione
finanziaria può produrre nel corso del successivo giudizio (Cass.Civ., 8 aprile
1992, n. 4307).
3.4.Nè il mancato richiamo dei decreti ministeriali del 1992 (D.M. 10.9.1992) e
del 1999 (29.4.1999) ha inficiato la motivazione dell’avviso di accertamento,

Guardia di finanza anche in relazione alla struttura del gruppo societario
governato dal Catone.
4.Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione e falsa
applicazione dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, in relazione all’articolo
360 n. 3 c.p.c.”, in quanto la sentenza di appello fa leva sul condono tombale
relativo agli anni 1997-2001, per scongiurare la possibilità di considerare il
reddito rinvenuto in tali anni per effettuare l’accertamento sintetico
relativamente al solo anno 1996, fuori dall’area del condono.
5.Con il quinto motivo di impugnazione si rileva la “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.”, in
quanto in ordine alla legittimità del condono per gli anni 1997-2001 era sorto
contenzioso giudiziale, non ancora definito con sentenza passata in giudicato,
sicchè la Commissione regionale ha errato nel ritenere che i redditi del periodo
1997-2001 non potessero essere considerati ai fini dell’accertamento sintetico
relativo all’unico anno fuori condono, ossia il 1996.
5.1.Tali motivi, che per ragioni di stretta connessione vanno trattati
congiuntamente, sono fondati.
Invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 24907 del 6.11.2012 ha rigettato il
ricorso per Cassazione presentato dal contribuente avverso la sentenza della
commissione regionale che ha ritenuto non applicabile il condono al Catone per
gli anni dal 1997 al 2001, sicchè del tutto legittimamente i redditi relativi a tali
anni sono stati utilizzati per l’accertamento sintetico dei redditi relativi all’anno
1996, peraltro fuori dall’area del condono.
6.Con il sesto motivo si rileva, ma solo in via subordinata, la “nullità della
8

stante la evidente ricostruzione dei fatti impressa dalla segnalazione della

sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., in relazione
all’articolo 360 n. 4 c.p.c.”.
6.1.Tale motivo è assorbito per l’accoglimento dei motivi quarto e quinto.
7.Con il settimo motivo la ricorrente deduce “insufficiente motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo 360, n. 5
c.p.c.”, in quanto la sentenza della Commissione regionale ha formulato anche
considerazioni nel merito dell’accertamento, “con argomentazioni anche

insufficiente motivazionale dell’avviso di accertamento”.
7.1.Tale motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio pronunciarsi sul
merito del ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza pronunciata
dalla Commissione tributaria provinciale, a seguito della decisione di questa
Corte che ha ritenuto sufficiente e valida la motivazione della sentenza di
appello.
8.La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione
tributaria del Lazio in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; dichiara assorbiti i
motivi sesto e settimo; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza
impugnata con rinvio alla Commissione tributaria del Lazio in diversa
composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2018
Il Consigliere est.
Luigi D’Orazio

palesemente contraddicenti la superiore assorbente motivazione di radicale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA