Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18919 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/09/2011), n.18919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
CASA DI CURA MADONNA DELLE GRAZIE S.P.A. con sede in (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 85/20/2005 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 20, in data 27.05.2005, depositata il
23 giugno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
19 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per l’Agenzia Entrate, l’Avv. Daniela Giacobbe,
dell’Avvocatura generale dello Stato;
Udito, pure, il P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale il provvedimento dell’Ufficio Finanziario, con cui veniva rigettata la domanda di rimborso dell’IVA pagata su operazioni ritenute esenti, in base a norme e principi Comunitari, ribaditi dalla Corte di Giustizia CEE. L’adita CTP di Roma, accoglieva il ricorso, giusta decisione che, sull’appello dell’Agenzia Entrate, veniva confermata dai Giudici di Secondo Grado.
La CTR, in particolare, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, dopo avere affermato l’inammissibilità dell’eccezione, sollevata in appello dall’Agenzia, relativamente alla carenza di legittimazione attiva della società, in quanto nuova, per non essere stata proposta con l’originario ricorso, per un verso, ha riconosciuto e dichiarato immediatamente applicabili, negli Stati membri, le Direttive Comunitarie e, sotto altro profilo, ha ritenuto che, alla stregua di una corretta interpretazione della normativa Comunitaria, la società avesse titolo a fruire del particolare regime invocato.
Con ricorso notificato il 22 settembre 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 parte B) lett. c) della Direttiva n. 77/388/CEE, nonchè della sentenza della Corte di Giustizia CE 25.6.1997, emessa in causa C-45/95.
La questione posta dal ricorso va decisa nel solco del principio, da ultimo, ribadito dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 27207 del 23.12.2009, secondo cui “n tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B), lett. c), della 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare una interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza” (SS.UU. n. 27207/2009, n. 9107/2009, n. 20752/2008).
In base a tale condiviso principio, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, che non risulta in linea con lo stesso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la circostanza che, nel caso, l’IVA chiesta a rimborso afferisce a beni acquistati dalla società contribuente e destinati ad attività esente, in applicazione del trascritto principio, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso.
Le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità, avuto riguardo all’epoca dell’affermazione dell’applicato principio ed all’esito dei gradi di merito, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso; Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011