Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18919 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23031/2017 R.G. proposto da:

V.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Patrizia Carli e

Giovanni Porcelli con domicilio eletto presso lo studio del secondo

in Roma, via Malcesine, n. 30;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 614/2017,

depositata il 7 marzo 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 marzo 2019

dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 23/6/2015 il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda proposta da V.L., condannò T.G. alla restituzione in favore dello stesso della somma di Euro 298.000, oltre interessi legali e spese, avendo accertato l’inadempimento delle obbligazioni derivanti a carico di quest’ultimo da contratti di deposito stipulati presso l’agenzia Ina Assitalia di Casalecchio di Reno.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello interposto dal V. in relazione alla affermata estraneità della compagnia Ina Assitalia ai contratti di deposito in questione.

Ha infatti rilevato che, pur potendosi prospettare in astratto un diritto della parte vittoriosa in primo grado di impugnare la decisione ove questa contenga errori afferenti alla motivazione suscettibili di pregiudicare il suo interesse, nel caso di specie tuttavia l’appellante “non ha opposto alcuna specifica censura alle corrette motivazioni adottate dal tribunale per escludere detta riferibilità, limitandosi a richiamare solo l’ammissibilità della impugnazione proposta…”.

3. Il V. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato non svolge difese nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di espunzione/correzione di parte della sentenza di primo grado e per avere, al contempo, pronunciato oltre i limiti della domanda d’appello.

Rileva che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, nell’atto d’appello egli non aveva richiesto di affermare la riferibilità dei contratti alla compagnia Ina Assitalia, ma aveva solo dedotto il vizio di extrapetizione in cui era incorso il primo giudice nell’affermare la natura non assicurativa del contratto di deposito in questione, compiendo così una valutazione giuridica esorbitante dall’oggetto della domanda.

Interpretando erroneamente il motivo d’appello, la Corte territoriale dunque – assume il ricorrente – è a sua volta incorsa nel medesimo error in procedendo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Bologna ritenuto che la denuncia di vizio di extrapetizione relativo alla qualificazione giuridica dei contratti in questione necessitasse – per il suo accoglimento – della dimostrazione di un vizio interpretativo della prima sentenza.

3. Entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili in quanto sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili, per violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte al riguardo ha più volte chiarito, con fermo indirizzo, che anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e ciò già anteriormente all’introduzione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5148/2003; 20405/2006; 21621/2007).

Con specifico riferimento alla vigenza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, merita, in particolare, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità, del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (cfr. SS.UU 3 novembre 2011 n. 22726) e, con più specifico riferimento alla deduzione dell’error in procedendo, hanno, altresì, puntualizzato che il Giudice di legittimità è bensì investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. Sez. U., 22/05/2012, n. 8077).

Nel caso di specie il ricorrente ha bensì assolto l’onere di localizzazione degli atti richiamati ma, in violazione del detto onere, ha omesso di riportare in ricorso, testualmente o comunque attraverso una completa ed esauriente sintesi, il motivo di gravame che, secondo il proprio assunto censorio, sarebbe stato erroneamente interpretato dalla Corte di merito.

Diversamente da quanto sostenuto in memoria dal ricorrente, deve al riguardo considerarsi assolutamente insufficiente, specie in considerazione del requisito di chiarezza cui allude Cass. n. 8077 del 2012, cit., quanto trascritto in ricorso del contenuto dell’atto d’appello e della sentenza qui impugnata. Le sole conclusioni della citazione di primo grado rendono infatti del tutto impossibile comprendere i termini della lamentela posta con l’appello e insufficientemente specificata, dunque, la censura di error in procedendo.

4. Occorre peraltro rilevare che nessuno specifico motivo di critica è comunque diretto nei confronti del rilievo aggiuntivo, leggibile nell’ultimo capoverso della motivazione della sentenza impugnata, con il quale la Corte d’Appello ha sostanzialmente disatteso l’eccezione di ultrapetizione, osservando testualmente che “l’appellante neppure ha dedotto errori afferenti alla errata individuazione del thema decidendum avendo invece il Tribunale affrontato e risolto correttamente tutte le questioni esattamente poste e dibattute tra le parti”.

Era onere del ricorrente, nella specie non assolto, spiegare perchè tale pur scarna affermazione sia stata inesatta oppure censurarla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio, non v’èluogo a provvedere al regolamento delle spese.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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