Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18919 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 05/07/2021), n.18919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6740/2015 R.G. proposto da:

il sig. G.L. con gli avv.ti Nino Scripelliti, Elena

Bellandi, Ornella Manfredini, nel domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima, in Roma, alla via Avezzana, n. 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Toscana, n. 1480/1/14, pronunciata il 14 luglio 2014 e depositata il

18 luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

maggio 2021 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Il contribuente esercitava l’attività di tassista nel Comune di Firenze ed era attinto da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 assunto in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, nonchè D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies. Più in particolare, a fronte di un dichiarato di Euro 11.573,00, il reddito accertato era di Euro 63.663,00 facendo riferimento all’inattendibilità delle dichiarazioni in rapporto alla media del settore, in base ai dati ricavati dai costi di esercizio, dalle giornate lavorate, dalla fascia oraria giornaliera di esercizio, dal numero di corse presuntive, dalla percorrenza media di 3,8 km ricavata da un presunto studio elaborato dal Comune di Firenze, nonchè dal relativo corrispettivo medio per ogni corsa.

Contro il rigetto del ricorso di primo grado era interposto appello che apprezzava parzialmente le ragioni del contribuente, con la riduzione dell’accertato a Euro 45.000,00.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la parte privata svolgendo sei motivi di censura, mentre rimane resistente l’Avvocatura generale dello Stato, nel riservarsi di spiegare difese in udienza.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, anche con sentenza di merito di annullamento dell’atto impositivo.

Diritto

CONSIDERATO

Vengono proposti sei motivi di doglianza.

1. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., vanno esaminati ed accolti il terzo ed il quarto motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014).

Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 lamentando nullità della sentenza ex art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè 156 c.p.c., nella sostanza affermando non sia intellegibile nè la ricostruzione in fatto, nè le ragioni per cui sia stata ridotta (e non annullata integralmente) la pretesa erariale e perchè in quel preciso ammontare e non un altro.

Con il quarto motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per aver considerato uno solo dei plurimi motivi di impugnazione, omettendo di pronunciare su: a) violazione D.L. n. 391 del 1993, art. 62 sexies; b) violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); c) irrogazione sanzioni; d) carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Di tali aspetti non si rinviene traccia nella sentenza qui in scrutinio.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass. V, n. 24313/2018).

L’esame della gravata sentenza non consente di ricostruire le ragioni che hanno portato il giudicante a rivalutare i costi generali, nè vi è traccia delle altre plurime doglianze proposte in appello (e riportate nel corpo del ricorso ai fini della sua completezza), salvo un cenno del perchè sia stato ritenuto non dovuto il contraddittorio preventivo.

I motivi sono quindi fondati ed assorbenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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