Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18918 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
a motivazione succinta sul ricorso iscritto al n. 28494 R.G. anno
2008 proposto da:
N.T., elettivamente domiciliata in ROMA, P.le Clodio
12 presso l’avv. Luigi Spaziani e rappresentata e difesa dall’avv.
BERETTI Franco del Foro di Reggio Emilia, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto di Reggio Emilia;
– intimato –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 300 cron.
depositato il 4.8.2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G. in persona de Sost. Proc. Gen. Dr. GAMBARDELLA
Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, esaminando l’opposizione 23.5.2008 proposta dalla cittadina (OMISSIS) N.T. avverso Fatto comunicato il 21.9.2005, e tradotto in lingua russa, con il quale il Prefetto di Reggio Emilia aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B, con decreto 4.8.2008 ha rigettato il ricorso sul rilievo che, da un canto, il decreto era stato tradotto in russo, lingua ufficiale della (OMISSIS), e che, dall’altro canto, l’atto aveva raggiunto il suo scopo, consentendo la difesa.
Per la cassazione di tale decreto la N. ha proposto ricorso il 19/11/2008 – al quale l’intimato non ha opposto difese – lamentando in primo luogo l’illegittimità del decreto del GdP per non avere quel giudice, nel sindacato di legittimità del decreto espulsivo, correttamente applicato il disposto dell’art. 13, comma 7 del T.U. sull’immigrazione affermando indebitamente che il russo fosse lingua ufficiale della (OMISSIS) e contestando, in secondo luogo, la sommaria ed immotivata affermazione per la quale la tempestiva impugnazione dell’atto attestava la sua piena comprensione. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta stante la presenza di precedenti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non più applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).
Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di là della irrilevante rubrica ed in tutti e due i motivi, di violazioni di legge sostanziale (il primo motivo denunzia violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U. per mancata traduzione del testo in lingua georgiana; il secondo motivo lamenta l’errore commesso nel ritenere sanata la nullità per effetto del conseguimento dello scopo della traduzione con la proposizione del ricorso ad opponendum).
La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).
La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilità dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009).
Non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010