Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18918 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18918 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26276/2011 R.G. proposto da
2M Costruzioni s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura speciale apposta in calce al ricorso,
dall’Avv. Irene Natellis unitamente all’Avv. Maria Letizia Rosati, elettivamente
domiciliata presso lo studio della prima, in Roma, Via Lutezia n. 8
– ricorrente –

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

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Data pubblicazione: 17/07/2018

-contro ricorrenteavverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio n. 153/2010
depositata il 21 luglio 2010;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2018 dal
Consigliere Luigi D’Orazio;
uditi gli Avv. Irene Natellis e Gianna Galluzzo;

dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità dei motivi primo e secondo ed il rigetto dei restanti motivi.
FATTI DI CAUSA

1.La Gerit spa notificava cartella di pagamento alla 2 M Costruzioni srl.
2.In data 2-9-2005 la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale avverso la cartella di pagamento deducendo di non aver
mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento da cui la stessa era
scaturita.
3.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate deducendo che la notifica
dell’avviso di accertamento era stata effettuata ai sensi dell’art. 60 del d.p.r.
600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c., nel domicilio fiscale del destinano, Vurchio
Pasquale, in Roma, Via dei Lincei.
4.La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso ed annullava la
cartella di pagamento, in quanto non risultava regolare la notificazione
dell’avviso di accertamento.
5.L’Agenzia delle entrate proponeva appello rilevando che la notificazione
dell’avviso di accertamento era stata effettuata ai sensi dell’art. 145 c.p.c.,
prima delle modifiche di cui alla legge 28-12-2005, n. 263.
6.La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello evidenziando che la
notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 145 c.p.c., che erano state
esperite le formalità previste in caso di assenza o irreperibilità
dell’amministratore o di persone addette a ricevere l’atto, che il messo
notificatore “dopo aver tentato di notificare l’atto presso la sede della Società,
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

ai sensi dell’art. 140 c.p.c.” aveva provveduto a depositare l’atto presso la casa
comunale di Roma spedendo la raccomandata, che la notifica era stata
effettuata presso la sede della società, in Via Concerviano n. 2, sicchè la
notifica aveva raggiunto il suo scopo essendo irrilevante” che l’amministratore
fosse all’epoca dei fatti Vurchio Pasquale o Riccardo”.
7.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce “violazione/falsa
applicazione dell’art. 342 c.p.c.”, in quanto “l’Agenzia delle entrate, nell’appello,
non ha rivolto” alla motivazione della sentenza della Commissione tributaria
provinciale “censure puntuali e precise…, né ha specificatamente confutato le
ragioni addotte dal primo giudice”.
1.1.Tale motivo è inammissibile.
Invero, la ricorrente, senza nemmeno menzionare il profilo di censura della
sentenza con riferimento all’art. 360 comma 1 c.p.c. (in relazione ai numeri 3,
4 o 5), non ha in alcun modo indicato il contenuto dell’atto di appello
confezionato dalla Agenzia delle entrate per confutare la decisione della
Commissione provinciale, non consentendo, quindi, di verificare se il gravame
fosse incentrato in modo specifico a confutare la ratio decidendi della decisione
di primo grado.
Infatti, per la Suprema Corte il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire
al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover
procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai
motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di
merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa
applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria
di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel
ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte
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8.Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

(Cass.Civ., 10 gennaio 2012, n. 86).
2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente, anche in questo caso
senza nemmeno menzionare il profilo di censura della sentenza con riferimento
all’art. 360 comma 1 c.p.c. (in relazione ai numeri 3, 4 o 5), deduce
“violazione/falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs.
546/92”, non potendo l’Agenzia proporre domande nuove dinanzi alla
Commissione tributaria regionale, diverse da quelle presentate in primo grado.

effettuato la notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., mentre nell’atto di
appello aveva invocato l’applicazione dell’art. 145 c.p.c.
2.1.Tale motivo è inammissibile.
Invero, il motivo non è caratterizzato dalla autosufficienza, in quanto la
ricorrente non ha riportato in modo preciso nel ricorso per Cassazione il
contenuto delle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate in primo grado e dei
motivi di appello, non consentendo di valutare l’eventuale sussistenza della
mutatio libelli contestata alla Agenzia delle entrate.
Inoltre, il motivo è anche infondato.
Invero, la mera indicazione della norma di legge richiamata ai fini della verifica
della validità della notificazione non costituisce una vera e propria mutatio
libelli, e quindi una domanda nuova, ma solo una consentita precisazione della
allegazioni difensive (emendatio libelli), in quanto spetta al giudice la
qualificazione giuridica del rapporto in contestazione.
Inoltre, l’art. 145 c.p.c., nella stesura anteriore alla modifica di cui alla legge
28-12-2005 n. 263, dopo aver richiamato al comma 1 le modalità di notifica
alle persone giuridiche presso la loro sede, disciplina al comma 3 la modalità di
notificazione anche ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica
che rappresenta l’ente.
Pertanto, il riferimento all’art. 139 c.p.c. ben può ricomprendere anche il
contenuto dell’art. 145 c.p.c., nella stesura previgente.
3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione/falsa
applicazione dell’art. 145 c.p.c. Contraddittorietà della motivazione”, in quanto
la sentenza della Commissione regionale, dopo avere premesso, che la notifica
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In particolare, per la ricorrente l’Agenzia ha dedotto in primo grado di aver

era stata regolarmente notificata ex art. 145 c.p.c. presso la sede della società
in Roma, Via Concerviano n. 2, ha poi affermato che il messo notificatore
aveva “tentato di notificare l’atto presso la sede della società”. Pertanto, in
assenza di valida prova era precluso alla Commissione regionale accogliere
l’appello dell’ufficio.
3.1.Tale motivo è infondato.
Invero, anche se la ricorrente omette di indicare il numero dell’art. 360 c.p.c.

desumere dalla lettura complessiva del motivo che sia invocato l’art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c.
La motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, però,
risulta completa, logica e non contraddittoria, in quanto evidenzia che non è
stato possibile notificare l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 145 comma
1 c.p.c. alla sede della società, sicchè si è provveduto alla notifica, sempre alla
società, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (quindi con il deposito della copia nella casa
comunale, affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’azienda del
sestinatario ed invio della raccomandata con avviso di ricevimento), con il rito
previsto per la irreperibilità “relativa” (“in quanto risulta che la notifica
dell’avviso di accertamento, quale atto prodromico…è stato regolarmente
notificato ai sensi dell’art. 145 c.p.c. presso la sede della società in Roma Via
Concerviano n. 2 esperendo tutte le formalità previste nel caso di assenza o
irreperibilità dell’Amministratore o di persone addette a riceverlo. Il messo
notificatore dopo aver tentato di notificare l’atto presso la sede della Società, ai
sensi dell’alt 140 c.p.c., ha provveduto a depositarlo presso la Casa Comunale
di Roma e spedito la raccomandata… nella stessa data… .il Collegio ritiene
irrilevante il fatto che l’amministratore fosse all’epoca della notifica Vurchio
Pasquale o Riccardo, in quanto la notifica è stata effettuata presso la sede della
Società, che dalla sua costituzione è sempre stata allo stesso indirizzo di Via
Concerviano, 2 e pertanto la notifica aveva raggiunto lo scopo di portare a
conoscenza della società ricorrente, la pretesa impositiva, che poteva essere
impugnata…”).
4.Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente censura la decisione della
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preso in considerazione per l’impugnazione della decisione, pare potersi

Commissione regionale per “violazione/falsa applicazione degli art. 145 c.p.c.
in relazione agli artt. 60 d.p.r. n. 600/1973 e 140 c.p.c.”, in quanto “dall’esame
delle relate di notifica allegate dall’ufficio, emerge che, il notificatore:1) non ha
effettuato le dovute ricerche prescritte dalle disposizioni sopra richiamate; 2)
ha omesso di dare atto dei soggetto ricercati in ordine successivo, ai sensi
dell’art. 139 c.p.c.;3)ha effettuato la notifica alla società 2M Costruzioni srl
nella sede di Via Concerviano, 2, Roma, depositando l’accertamento, ai sensi

dell’art. 60 dpr 600/1973”. Tale motivazione sarebbe errata perchè “la notifica
effettuata ai sensi dell’art. 140 cpc nei confronti di una società è illegittima”,
poiché tale modalità di notifica è effettuabile esclusivamente nei confronti del
legale rappresentante, persona fisica, nel suo recapito diverso dalla società”.
4.Tale motivo è inammissibile.
Invero, da un lato si rileva che le questioni sollevate in sede di ricorso per
Cassazione sono nuove, in quanto non sollevate in precedenza con il ricorso di
primo grado di giudizio. Non risulta, infatti, che siano state contestate anche le
modalità di effettuazione delle notifica anche sotto il profilo della omissione da
parte dell’ufficiale giudiziario delle necessarie ricerche ai fini dell’art. 140 c.p.c.
Dall’altro, si rileva che il motivo non è autosufficiente, in quanto non sono state
trascritte le parti della relata di notifica per poter comprendere appieno le
modalità della stessa.
Il ricorso, peraltro, è anche infondato nel merito.
Infatti, per la Suprema Corte era ben possibile, prima dell’entrata in vigore
della novella del 2005, effettuare la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. anche
nei confronti della società, pure se tale norma non era richiamata nel comma 3
dell’art. 145 c.p.c., che si limitava a richiamare gli articoli 138, 139 e 141 c.p.c.
Per la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass.Civ., Sez.Un., 4 giugno 2002, n.
8091), infatti, in tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale,
alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le
modalità di cui all’art. 145, primo comma, cod. proc. civ. – ossia mediante
consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
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dell’art. 140 c.p.c., presso la casa comunale di Via Monte Caprino , 16, ai sensi

stessa – e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si
osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art, 145, le
disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; se neppure l’adozione di
tali modalità consente di pervenire alla notificazione,

si procede con le

formalità dell’art. 140 cod. proc. civ. (nei confronti del legale rappresentante,
se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede
dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da

presupposti per l’applicazione di tale norma (come nel caso in cui l’indirizzo
della società, a seguito di cambiamento della numerazione civIca, non reso
conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo
nei quale essa non abbia – e mai abbia avuto – sede), e nell’atto sia indicata la
persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti dì
detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall’art. 143 cod.
proc. Civ..
In motivazione, nella suddetta sentenza, si legge che si “ammette l’applicabilità
del rito previsto dall’ad. 140 c.p.a. anche nei confronti delle società” (cfr.
pagina 10 della motivazione). Si precisa, quindi, che la notificazione si esegue,
in primo luogo, con le modalità di cui all’art. 145 comma 1 c.p.c., presso la
sede della società mediante consegna di copia a: rappresentante o alla persona
incaricata a ricevere le notificazione. In secondo luogo, se la notifica non può
essere eseguita con tali modalità e nell’atto è indicata la persona fisica che
rappresenta l’ente, in applicazione dell’art. 145 comma 3 c.p.c., la notificazione
va eseguita nei confronti di tale persona , osservando le disposizioni di cui agii
articoli 138, 139 e 141 c.p.c.. Infine, se neppure in tal modo è possibile
procedere alla notificazione, si procede con le formalità di cui all’art. 140 c.p.c.,
ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso la notifica si effettuata nei confronti
del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché questi abbia un
indirizzo diverso da quello della sede dell’ente, oppure nel caso in cui la
persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, anche direttamente nei
confronti della società.
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notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i

5.Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “violazione e
falsa applicazione degli articoli 115 e 145 c.p.c. . Omessa ed errata
motivazione su un punto decisivo della controversia”, in quanto “L’avviso di
accertamento, relativo all’anno 1996, è stato frettolosamente notificato in data
31-12-2003 al sig. Vurchio Pasquale, che non era né amministratore né legale
rappresentante né persona incaricata a ricevere le notifiche, nel . suo domicilio,
Via dei Lincei, Roma”.

Invero, con il motivo si effettua una prospettazione in fatto del tutto diversa, e
per questo caratterizzata dal profilo della novità, da quella contenuta in
sentenza, secondo cui la notificazione era avvenuta presso la società nelle
forme di cui all’art. 140 c.p.c.
Inoltre, non si comprende in alcun modo (ed in ciò il motivo non è
autosufficiente) se sia stata effettuata una sola notifica alla società ai sensi
dell’art. 140 c.p.c., presso la sede della società, seppure la raccomandata finale
è stata presa da Vurchio Pasquale e non dal legale rappresentante Vurchio
Riccardo, oppure se siano state effettuate due notificazioni, una alla società ai
sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la sede legale, ed un’altra, sempre ai sensi
dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza dell’amministratore in Via dei Lincei a
Roma.
La ricorrente avrebbe dovuto riportare il testo della relata di notifica della
raccomandate o delle raccomandate.
Nè è stata trascritta la richiamata “certificazione prodotta dalla società
ricorrente, attestante che il sig. Vurchio Riccardo è il rappresentante legale
della società”.
6.Le spese del giudizio, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico
delta ricorrente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le
spese del giudizio che si liquidano in complessivi C 12.000,00, oltre spese
prenotate a debito.
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5.1.Tale motivo è inammissibile

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2018
Il Consigliere est.
Luigi D’Orazio
I Presidente

(

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