Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18918 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11681-2018 R.G. proposto da:

CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio

dell’avvocato DARIO ANDREOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA PAPI, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

FROSINONE, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che sollecita

l’accoglimento del ricorso, ordinando la prosecuzione del processo

sospeso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

– esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto da Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano soc. coop. nei confronti di S.M., avverso l’ordinanza in data 7 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione del procedimento civile avente ad oggetto l’azione di risarcimento danni promossa dalla Cassa verso lo S., per l’attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico, quando rivestiva la carica apicale di presidente del c.d.a della Banca, pendendo procedimento penale per i fatti per cui è causa;

– rilevato che la ricorrente segnala che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., avendo avuto la banca l’opportunità di costituirsi parte civile nel procedimento penale ed avendo liberamente scelto di non costituirsi ivi, e mancando ogni pregiudizialità della decisione da prendersi in sede penale rispetto al giudizio civile.

Vista – la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza;

ritenuto che il ricorso appare fondato, sulla base delle condivisibili osservazioni del Procuratore generale: in base all’attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018).

Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finchè quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., l’art. 654 c.p.p. e l’art. 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017).

Nel caso di specie però l’accertamento in sede penale di una eventuale responsabilità in capo allo S., per aver svolto una illecità attività finanziaria in proprio, parallela a quella istituzionale, avvalendosi proprio del suo ruolo istituzionale, e causando così all’istituto di credito un danno all’immagine non costituisce presupposto necessario perchè la banca possa promuovere nei suoi confronti l’azione generale di risarcimento dei danni, per il pregiudizio che le ha provocato nella sua scorretta gestione deli capitali affidatigli dai clienti della banca, trattandosi non di un rapporto di pregiudizialità necessaria, ma di una semplice comunanza di fatti tra i due giudizi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, revoca la sospensione del giudizio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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