Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18917 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15973-2016 proposto da:

ENEL GREEN POWER S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale e rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio degli avvocati ENRICO

PAULETTI e ROSAMARIA NICASTRO che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SEDILO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 422/1/2015, depositata il 21 dicembre 2015, non notificata, la CTR della Sardegna rigettò l’appello proposto da ENEL Green Power S.p.A., c.f. (OMISSIS), nei confronti del Comune di Sedilo avverso la sentenza di primo grado della CTP di Oristano – che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno d’imposta 2011, relativo a diga cantoniera e ad invaso insistenti sul territorio di detto Comune in quanto carente d’interesse all’impugnazione, non essendo destinataria dell’avviso di accertamento in questione.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale il Comune resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e artt. 100 ed 81 c.p.c.” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come la CTR abbia erroneamente escluso la sussistenza della propria legitimatio ad causam, nascendo l’interesse all’impugnazione dal fatto di essere stata comunque destinataria, sebbene erroneamente, presso la propria sede legale in (OMISSIS), dell’avviso di accertamento in questione che era diretto invece ad altra società del pari denominata ENEL Green Power S.p.A., contraddistinta però da diverso codice fiscale, che aveva sede legale in (OMISSIS), già estinta, al tempo della notifica dell’atto impositivo, per incorporazione in ENEL Produzione S.p.A.; donde la necessità d’impugnazione dell’atto al fine di evitare la definitività nei propri confronti dell’atto ad essa notificato.

Il controricorrente Comune, eccepita in primo luogo l’inammissibilità dell’avverso motivo di ricorso perchè formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non n. 4, trattandosi di error in procedendo, rileva l’artificiosa ricostruzione dei fatti di causa da parte della contribuente, chiedendo valutarsi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. ai fini della condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria.

In primo luogo deve rilevarsi che la ricorrente non contesta in fatto la circostanza che destinataria dell’atto impositivo fosse altra società, allo stesso modo denominata, ma contraddistinta da diverso codice fiscale. Alla stregua di ciò, anche alla luce di quanto da ultimo esposto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2951), appare corretto ricondurre la formale declaratoria di “carenza di legittimazione passiva” contenuta nella parte motiva della decisione impugnata al difetto di legitimatio ad causam.

Osserva comunque la Corte per completezza che il ricorso fonda tuttavia la censura alla sentenza impugnata su circostanza di fatto – l’essere destinataria della notifica dell’avviso di accertamento impugnato – sebbene soggetto passivo d’imposta risultasse altra società avente medesima denominazione sociale, ma già estinta per incorporazione in altra società del gruppo ENEL, che è contestata da controparte, che rileva che all’indirizzo di (OMISSIS) dove ha sede legale l’odierna ricorrente, ha ugualmente sede legale ENEL Produzione S.p.A. che ha incorporato, determinandone l’estinzione, la vecchia ENEL Green Power S.p.A., contrassegnata dal codice fiscale (OMISSIS), la cui sede legale, finchè la società è stata in vita, era in (OMISSIS); di modo che la notifica è stata indirizzata alla sede di (OMISSIS) quale sede della società incorporante la “vecchia” ENEL Green Power, in quanto tale effettiva destinataria dell’avviso di accertamento.

A fronte dell’equivocità di dette circostanze fattuali – ove anche voglia escludersi che la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, abbia compiuto, nell’utilizzare l’espressione secondo cui l’odierna ricorrente “non era destinataria dell’avviso di accertamento in questione” un vero e proprio accertamento di fatto sul non essere la “nuova” ENEL Green Power destinataria della stessa notifica dell’avviso di accertamento in oggetto – parte ricorrente, che ha impugnato con il ricorso per cassazione la sentenza della CTR della Sardegna in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, onde conseguire il risultato utile favorevole prospettato, aveva l’onere di ottemperare al principio di autosufficienza, chiarendo non solo che l’atto fosse stato indirizzato al (OMISSIS) ove è la propria sede legale, atteso che li ha sede anche la società ENEL Produzione S.p.A. incorporante la “vecchia” ENEL Green Power, ma che fosse stato consegnato dall’addetto alla notifica al legale rappresentante della “nuova” ENEL Green Power o a persona incaricata di ricevere la notifica o ad altra persona addetta alla sede stessa o al portiere dello stabile in cui è la sede, riproducendo il contenuto, trattandosi di atto extraprocessuale, della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento se spedito direttamente per mezzo del servizio postale; indicando, quindi, in maniera adeguata la situazione di fatto della quale ha chiesto una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (cfr. Cass. sez. 5, 18 febbraio 2015, n. 3197; Cass. sez. 5, 2 aprile 2014, n. 7600; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11731; Cass. sez. lav. 19 luglio 2001, n. 9777).

Non avendo a ciò parte ricorrente ottemperato, il ricorso va dunque ritenuto inammissibile, con conseguente condanna, secondo soccombenza, della ricorrente al pagamento in favore dell’ente impositore delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

La sola carenza del ricorso in relazione al profilo dinanzi menzionato non consente di verificare la sussistenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità della ricorrente, in relazione alla domanda di cui all’art. 96 c.p.c. formulata dall’ente impositore.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA